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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-244/16

Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) dell'11 luglio 2019. — Viktor Fedorovych Yanukovych contro Consiglio dell'Unione europea. — Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei fondi – Elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco – Obbligo del Consiglio di verificare che la decisione di un’autorità di uno Stato terzo sia stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. — Causa T-244/16

Giurisprudenza europea62016TJ0244

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale annulla il mantenimento del nome di Viktor Yanukovych nell’elenco delle sanzioni UE relative all’Ucraina per gli anni 2016 e 2017. Secondo il Tribunale, il Consiglio non ha dimostrato di aver verificato che le decisioni delle autorità ucraine alla base delle misure fossero state adottate nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. La sola esistenza di procedimenti penali in Ucraina non era sufficiente.

Misure restrittive UE in materia Ucraina: obbligo del Consiglio di verificare che il procedimento penale di uno Stato terzo sia stato avviato e condotto nel rispetto dei diritti della difesa e della tutela giurisdizionale effettiva prima di mantenere un nominativo nell’elenco

La questione giuridica

Se, in occasione del riesame annuale delle misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina, il Consiglio potesse mantenere il nome del ricorrente nell’elenco basandosi sulla mera esistenza di procedimenti penali ucraini per appropriazione indebita di fondi pubblici, senza verificare e motivare che la decisione delle autorità ucraine di avviare e condurre tali procedimenti fosse stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.

Principio di diritto

Quando il Consiglio mantiene il nome di una persona nell’elenco delle misure restrittive fondate su un procedimento penale avviato da uno Stato terzo per appropriazione indebita di fondi pubblici, non basta che quel procedimento sia formalmente pendente: il Consiglio deve accertarsi, prima dell’adozione o del rinnovo della misura, che la decisione dello Stato terzo di avviare e condurre il procedimento sia stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, e deve indicare, sia pure succintamente, le ragioni di tale verifica nella motivazione dell’atto. In mancanza di tale verifica e motivazione, l’atto restrittivo va annullato nella parte in cui riguarda l’interessato.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 76, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 1 della decisione 2014/119/PESC
  • Articolo 3 del regolamento (UE) n. 208/2014
  • Decisione (PESC) 2014/119
  • Regolamento (UE) n. 208/2014
  • Decisione (PESC) 2015/143
  • Regolamento (UE) 2015/138
  • Decisione (PESC) 2015/364
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2015/357
  • Decisione (PESC) 2016/318
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2016/311
  • Decisione (PESC) 2017/381
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2017/374
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 47
  • TUE, articolo 6, paragrafo 3
  • CEDU

Misure restrittive UE nei confronti di Viktor Yanukovych in relazione alla situazione in Ucraina

La pronuncia riguarda due ricorsi diretti di annullamento proposti dal sig. Viktor Fedorovych Yanukovych contro gli atti del Consiglio del 4 marzo 2016 e del 3 marzo 2017 che hanno mantenuto il suo nome nell’elenco delle persone soggette a congelamento dei fondi nell’ambito delle misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina.

Fatti e contesto normativo

Le misure restrittive erano state introdotte dalla decisione 2014/119/PESC e dal regolamento (UE) n. 208/2014, poi modificati nel tempo da ulteriori atti del Consiglio, tra cui la decisione 2015/143, il regolamento 2015/138, la decisione 2015/364, il regolamento di esecuzione 2015/357, la decisione 2016/318, il regolamento di esecuzione 2016/311, la decisione 2017/381 e il regolamento di esecuzione 2017/374. Il criterio di inserimento, come precisato nel 2015, riguardava le persone identificate come responsabili dell’appropriazione indebita di fondi statali ucraini, comprese quelle sottoposte a indagine da parte delle autorità ucraine.

Il nome del ricorrente era stato inizialmente inserito nell’elenco con la motivazione secondo cui egli era sottoposto a procedimento penale in Ucraina per reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato e al loro trasferimento illegale all’estero. Nei successivi rinnovi, la motivazione fu riformulata in termini di persona sottoposta a procedimento penale per appropriazione indebita di fondi o beni statali.

Procedimento principale e atti impugnati

Il ricorrente aveva già impugnato gli atti originari e quelli successivi del 2015; nel frattempo il Consiglio aveva mantenuto il suo nome nell’elenco con gli atti del marzo 2016 e del marzo 2017, prorogando il congelamento dei fondi rispettivamente fino al 6 marzo 2017 e al 6 marzo 2018, senza modificare la motivazione sostanziale. Il Tribunale ha riunito le cause T‑244/16 e T‑285/17 ai fini della decisione.

Motivi di ricorso rilevanti

Il ricorrente ha dedotto sette motivi, ma il Tribunale ha esaminato prioritariamente quello relativo all’inosservanza dei criteri di inserimento nell’elenco. In sostanza, egli ha sostenuto che la mera esistenza di indagini o di un procedimento penale in Ucraina non fosse sufficiente, specie in un contesto in cui le autorità ucraine non avrebbero offerto garanzie adeguate di indipendenza e imparzialità. Ha inoltre invocato, sulla scorta della sentenza Azarov/Consiglio, il mancato controllo da parte del Consiglio circa il rispetto dei diritti della difesa e del diritto a un ricorso effettivo nello Stato terzo.

Ragionamento del Tribunale

Il Tribunale richiama la propria e la giurisprudenza della Corte secondo cui il controllo giurisdizionale sulle misure restrittive deve essere completo e deve verificare che la misura poggi su una base fattuale sufficientemente solida. Quando il Consiglio si fonda sulla decisione di uno Stato terzo di avviare e condurre un procedimento penale per appropriazione indebita di fondi pubblici, esso deve assicurarsi che tale decisione sia stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.

Il Tribunale precisa che:

  • la circostanza che lo Stato terzo sia parte della CEDU non esonera il Consiglio da tale verifica;
  • il Consiglio deve anche indicare, nella motivazione dell’atto restrittivo, le ragioni per cui ritiene che la decisione dello Stato terzo sia conforme a tali diritti;
  • la presenza di decisioni giudiziarie incidentali o cautelari nel procedimento penale non è di per sé sufficiente a dimostrare che la decisione di avviare e condurre il procedimento sia stata adottata nel rispetto di tali garanzie.

Nel caso di specie, il Tribunale osserva che gli atti impugnati non contenevano alcun riferimento alla verifica del rispetto dei diritti fondamentali del ricorrente da parte delle autorità ucraine. Le lettere del Consiglio al ricorrente, che notificavano il mantenimento delle misure, si limitavano a richiamare le lettere dell’UPG (ufficio del procuratore generale ucraino) attestanti la pendenza dei procedimenti penali, senza spiegare perché tali procedimenti fossero stati avviati e condotti nel rispetto dei diritti della difesa e della tutela giurisdizionale effettiva.

Il Tribunale respinge anche l’argomento del Consiglio secondo cui le decisioni giudiziarie ucraine richiamate dimostrerebbero la correttezza della procedura: tali decisioni erano solo incidentali o cautelari e non bastavano a provare la legittimità sostanziale dell’avvio e della conduzione dei procedimenti penali su cui si fondava il congelamento dei fondi. Inoltre, il Consiglio non ha indicato alcun documento interno dal quale risultasse di aver svolto la verifica richiesta.

Decisione e conseguenze

Il Tribunale conclude che non è dimostrato che, prima dell’adozione degli atti del marzo 2016 e del marzo 2017, il Consiglio abbia verificato il rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva da parte dell’amministrazione giudiziaria ucraina. Di conseguenza, gli atti impugnati sono annullati nella parte in cui mantengono il nome del ricorrente nell’elenco delle persone soggette alle misure restrittive. Il Tribunale condanna inoltre il Consiglio alle spese.

Principio affermato

La sentenza ribadisce che, nelle misure restrittive basate su procedimenti penali avviati da uno Stato terzo, il Consiglio deve svolgere un controllo autonomo sul rispetto delle garanzie processuali fondamentali e darne conto nella motivazione; la sola esistenza di un procedimento penale in corso non basta a sostenere il mantenimento di un nominativo in elenco.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivepolitica estera e di sicurezza comunecongelamento dei fondidiritti della difesatutela giurisdizionale effettiva

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