Corte di giustizia, Sentenza C-91/18
Sentenza della Corte (Settima Sezione) dell'11 luglio 2019. — Commissione europea contro Repubblica ellenica. — Inadempimento di uno Stato – Accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche – Articolo 110 TFUE – Direttiva 92/83/CEE – Direttiva 92/84/CEE – Regolamento (CE) n. 110/2008 – Applicazione di un’aliquota di accisa meno elevata alla fabbricazione dei prodotti nazionali denominati tsipouro e tsikoudia. — Causa C-91/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto integralmente il ricorso della Commissione contro la Grecia in materia di accise su due bevande spiritose tradizionali, tsipouro e tsikoudia. Ha ritenuto incompatibile con il diritto UE sia l’aliquota ridotta riservata alle distillerie sistematiche, sia la tassazione fortemente ridotta applicata ai piccoli distillatori occasionali. La pronuncia ribadisce che le deroghe al regime armonizzato delle accise devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere estese per via interpretativa o sulla base della tradizione nazionale.
Inadempimento della Grecia per applicazione di accise agevolate su tsipouro e tsikoudia non previste dal regime armonizzato UE
La questione giuridica
Se la normativa greca che applica un’aliquota di accisa ridotta allo tsipouro e alla tsikoudia prodotti dalle distillerie "sistematiche" e un’aliquota fortemente ridotta ai piccoli distillatori "occasionali" sia compatibile con gli articoli 19, 21, 22 e 23 della direttiva 92/83/CEE, con l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 92/84/CEE e con l’articolo 110 TFUE.
Principio di diritto
La Corte ha dichiarato che la Grecia è venuta meno agli obblighi derivanti dalle direttive 92/83 e 92/84: l’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 92/83, che riguarda esclusivamente l’ouzo, non può essere esteso per analogia a tsipouro e tsikoudia, e l’articolo 110 TFUE non consente di ampliare il campo di applicazione di una deroga armonizzata. Inoltre, la tassazione forfettaria e fortemente ridotta applicata ai piccoli distillatori supera il margine di deroga consentito dall’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 92/83 e contrasta con l’aliquota minima fissata dalla direttiva 92/84.
Norme richiamate
- Articolo 258 TFUE
- Articolo 110 TFUE
- Direttiva 92/83/CEE
- Direttiva 92/84/CEE
- Regolamento (CE) n. 110/2008
- Regolamento (CEE) n. 1576/89
- Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
Inadempimento della Grecia per le accise su tsipouro e tsikoudia
La pronuncia riguarda un ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione europea contro la Repubblica ellenica ai sensi dell’articolo 258 TFUE. Oggetto della controversia è la compatibilità con il diritto dell’Unione della normativa greca che prevede accise agevolate per lo tsipouro e la tsikoudia, due bevande spiritose tradizionali greche.
Fatti e procedimento
La Commissione contestava alla Grecia due distinti profili di violazione:
- l’applicazione di un’aliquota di accisa ridotta del 50% allo tsipouro e alla tsikoudia prodotti dalle imprese di distillazione dette "distillatrici sistematiche";
- l’applicazione, per lo tsipouro e la tsikoudia prodotti dai piccoli distillatori detti "occasionali", di una tassazione forfettaria molto inferiore al regime ordinario.
Nel corso del procedimento precontenzioso la Commissione aveva inviato lettera di diffida, diffida complementare e parere motivato, senza che la normativa nazionale fosse modificata in modo conforme. La Grecia sosteneva, in sostanza, che si trattasse di produzioni tradizionali locali e che il regime agevolato fosse giustificato dalla natura particolare di tali prodotti.
Normativa dell’Unione rilevante
La Corte richiama anzitutto la direttiva 92/83/CEE, che armonizza le strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche, e la direttiva 92/84/CEE, che fissa l’aliquota minima dell’accisa sull’alcole. In particolare:
- l’articolo 19 della direttiva 92/83 impone agli Stati membri di applicare un’accisa sull’alcole etilico;
- l’articolo 21 stabilisce, salvo eccezioni, l’obbligo di applicare la medesima aliquota a tutti i prodotti soggetti ad accisa sull’alcole etilico;
- l’articolo 22 consente, entro limiti rigorosi, aliquote ridotte per le piccole distillerie;
- l’articolo 23, paragrafo 2, autorizza per la Repubblica ellenica un’aliquota ridotta per l’ouzo, nei limiti previsti dalla direttiva.
La Corte richiama inoltre il regolamento (CE) n. 110/2008, che classifica le bevande spiritose e inserisce tsipouro e tsikoudia nella categoria dell’"acquavite di vinaccia o marc", mentre l’ouzo rientra nella categoria dell’"anis distillato".
Ragionamento della Corte sul primo addebito
Quanto al regime riservato alle distillerie "sistematiche", la Corte osserva che la direttiva 92/83 ha realizzato un’armonizzazione esaustiva delle strutture delle accise sull’alcole. Ne consegue che la normativa nazionale va valutata alla luce delle sole direttive 92/83 e 92/84, non dell’articolo 110 TFUE.
La Corte rileva che l’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 92/83 è una deroga espressa, limitata all’ouzo. Essendo una norma eccezionale, deve essere interpretata restrittivamente. Non è quindi possibile estenderla a tsipouro e tsikoudia, anche se la Grecia sostiene che tali prodotti siano simili per caratteristiche o che il principio di neutralità fiscale imponga un’interpretazione estensiva. La Corte respinge tale impostazione: il principio di neutralità fiscale non può ampliare il campo di applicazione di una deroga chiaramente delimitata.
Ragionamento della Corte sul secondo addebito
Quanto al regime dei piccoli distillatori "occasionali", la Corte verifica la conformità all’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 92/83 e all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 92/84. Essa constata che la tassazione greca di 59 euro per ettolitro è nettamente inferiore ai limiti consentiti dalla direttiva, che ammette riduzioni solo entro il 50% dell’aliquota nazionale normale e nel rispetto delle condizioni fissate dalla direttiva stessa.
La Corte respinge anche gli argomenti della Grecia fondati sulla tradizione nazionale, sulla produzione per consumo privato e sull’assenza di transazioni intracomunitarie. Tali elementi non possono esonerare uno Stato membro dal rispetto del regime armonizzato. Ugualmente irrilevanti sono le dichiarazioni contenute nei lavori preparatori del Consiglio Ecofin, prive di portata giuridica se non trovano riscontro nel testo della direttiva.
Decisione e dispositivo
La Corte dichiara che la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti:
- in forza degli articoli 19 e 21 della direttiva 92/83, in combinato disposto con l’articolo 23, paragrafo 2, avendo previsto un’aliquota ridotta per lo tsipouro e la tsikoudia prodotti dalle distillerie sistematiche;
- in forza degli articoli 19 e 21 della direttiva 92/83, in combinato disposto con l’articolo 22, paragrafo 1, e con l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 92/84, avendo previsto una tassazione fortemente ridotta per lo tsipouro e la tsikoudia prodotti dai piccoli distillatori occasionali.
La Repubblica ellenica è inoltre condannata alle spese.
Principi affermati
La sentenza ribadisce che, in materia di accise armonizzate, le deroghe previste dal diritto dell’Unione sono di stretta interpretazione e non possono essere ampliate invocando il principio di neutralità fiscale o la tradizione nazionale. Se il legislatore dell’Unione ha riservato una deroga a un prodotto specifico, gli Stati membri non possono estenderla unilateralmente ad altri prodotti, neppure se simili sotto il profilo commerciale o organolettico.
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