Corte di giustizia, Sentenza C-502/18
Sentenza della Corte (Nona Sezione) dell'11 luglio 2019. — CS e altri contro České aerolinie a.s. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Městský soud v Praze. — Rinvio pregiudiziale – Trasporto – Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articolo 5, paragrafo 1, lettera c) – Articolo 7, paragrafo 1 – Diritto a compensazione – Volo in coincidenza – Volo composto da due voli operati da vettori aerei differenti – Ritardo prolungato subìto in occasione del secondo volo, avente punto di partenza e punto di arrivo al di fuori dell’Unione europea e operato da un vettore stabilito in un paese terzo. — Causa C-502/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che, nei voli in coincidenza prenotati con un’unica riserva, il diritto alla compensazione va valutato sull’intero itinerario e non sulla singola tratta. Il vettore comunitario che ha operato il primo volo resta debitore della compensazione anche se il ritardo finale deriva dal secondo volo, eseguito da un vettore di paese terzo in code-sharing. Il vettore che paga potrà poi rivalersi, se del caso, sul soggetto responsabile del ritardo.
Compensazione pecuniaria per ritardo su volo in coincidenza: il vettore comunitario che ha operato il primo tratto è tenuto a rispondere anche se il ritardo è dipeso dal secondo tratto operato da un vettore di paese terzo in code-sharing.
La questione giuridica
Se, nel caso di un volo in coincidenza oggetto di un’unica prenotazione, composto da due tratte con partenza da uno Stato membro e arrivo in un paese terzo via un altro paese terzo, il passeggero che arriva con oltre tre ore di ritardo a causa della seconda tratta, operata da un vettore stabilito in un paese terzo nell’ambito di un accordo di code-sharing, possa chiedere la compensazione pecuniaria al vettore aereo comunitario che ha effettuato la prima tratta, ai sensi degli articoli 5, paragrafo 1, lettera c), 7, paragrafo 1, e 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 261/2004.
Principio di diritto
In un volo in coincidenza oggetto di un’unica prenotazione, il passeggero che giunga alla destinazione finale con un ritardo di almeno tre ore può chiedere la compensazione pecuniaria prevista dal regolamento n. 261/2004 al vettore aereo comunitario che ha operato la prima tratta, anche se il ritardo è stato causato dalla seconda tratta operata da un vettore di paese terzo in code-sharing. Ciò perché l’intero itinerario va considerato un unico volo ai fini del regolamento, il primo vettore è comunque "vettore aereo operativo" e l’eventuale riparto interno degli oneri tra vettori resta regolato dal diritto di regresso ex articolo 13.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 261/2004
- Articolo 2, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 261/2004
- Articolo 3, paragrafi 1 e 5, del regolamento (CE) n. 261/2004
- Articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 261/2004
- Articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 261/2004
- Articolo 13 del regolamento (CE) n. 261/2004
Compensazione per ritardo su volo in coincidenza operato in code-sharing
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Městský soud v Praze in una controversia tra passeggeri e České aerolinie a.s. sulla compensazione pecuniaria prevista dal regolamento (CE) n. 261/2004 per un ritardo di oltre tre ore all’arrivo finale di un volo in coincidenza.
Fatti e procedimento principale
Undici passeggeri avevano acquistato un unico biglietto per la tratta Praga–Bangkok via Abu Dhabi. La prima tratta, operata da České aerolinie, era stata eseguita puntualmente; la seconda, operata da Etihad Airways nell’ambito di un accordo di code-sharing, aveva subito un ritardo all’arrivo di 488 minuti. I passeggeri avevano chiesto la compensazione pecuniaria a České aerolinie, che l’aveva negata. Il giudice di primo grado e il giudice d’appello avevano inizialmente accolto la domanda; la decisione del giudice d’appello era poi stata annullata dalla Corte costituzionale ceca, che aveva chiesto di esaminare gli argomenti contrari fondati su una decisione del Bundesgerichtshof.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio chiedeva se il vettore comunitario che ha operato la prima tratta debba corrispondere la compensazione pecuniaria ex articolo 3, paragrafo 5, seconda frase, del regolamento n. 261/2004, quando il ritardo oltre tre ore si sia verificato solo sulla seconda tratta, operata da un vettore non comunitario in code-sharing.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 2, lettere b) e c), che definisce il "vettore aereo operativo" e il "vettore comunitario";
- l’articolo 3, paragrafi 1 e 5, sull’ambito di applicazione del regolamento;
- l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), sul diritto alla compensazione in caso di cancellazione, richiamato dalla giurisprudenza sui ritardi prolungati;
- l’articolo 7, paragrafo 1, sulla misura della compensazione;
- l’articolo 13, sul diritto di regresso del vettore che abbia pagato la compensazione.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda anzitutto che un volo con coincidenze oggetto di un’unica prenotazione costituisce un tutt’uno ai fini del regolamento n. 261/2004, e che l’applicabilità del regolamento si valuta in base al punto di partenza iniziale e alla destinazione finale. Nel caso di specie, poiché il volo partiva da Praga, il regolamento si applicava.
Richiamando la giurisprudenza su Sturgeon, Nelson e Wegener, la Corte ribadisce che i passeggeri arrivati con almeno tre ore di ritardo alla destinazione finale hanno diritto alla compensazione pecuniaria. Il soggetto tenuto al pagamento è il "vettore aereo operativo"; České aerolinie rientra in tale nozione perché ha effettivamente operato una delle tratte nell’ambito del contratto concluso con i passeggeri.
Il fatto che il ritardo sia dipeso dalla seconda tratta, operata da altro vettore, non esonera il primo vettore: in un itinerario unico, il vettore che ha operato la prima tratta non può sottrarsi alla responsabilità per la cattiva esecuzione della successiva tratta. La Corte valorizza inoltre l’articolo 3, paragrafo 5, seconda frase, secondo cui, quando il vettore operativo non sia il contraente diretto del passeggero, si considera che agisca per conto del soggetto che ha stipulato il contratto; in un assetto di code-sharing, il vettore che ha concluso il contratto resta quindi vincolato anche rispetto all’esecuzione dell’itinerario complessivo.
La soluzione è coerente con l’obiettivo di garantire un elevato livello di tutela dei passeggeri, perché assicura al viaggiatore un interlocutore contrattuale certo senza dover indagare gli accordi interni tra vettori. Eventuali squilibri economici possono essere riequilibrati mediante il regresso previsto dall’articolo 13 del regolamento.
Decisione/dispositivo
La Corte ha dichiarato che gli articoli 5, paragrafo 1, lettera c), e 7, paragrafo 1, del regolamento n. 261/2004, letti congiuntamente con l’articolo 3, paragrafo 5, devono essere interpretati nel senso che, in un volo in coincidenza composto da due tratte e prenotato in un’unica soluzione, il passeggero che subisca un ritardo finale di almeno tre ore a causa della seconda tratta, operata da un vettore di paese terzo in code-sharing, può agire per la compensazione nei confronti del vettore aereo comunitario che ha effettuato la prima tratta.
Principio affermato
Il vettore aereo comunitario che ha operato la prima tratta di un volo in coincidenza prenotato unitariamente resta debitore della compensazione pecuniaria per il ritardo finale oltre tre ore, anche se la causa del ritardo è imputabile alla seconda tratta eseguita da un vettore extra UE; il vettore che abbia pagato può poi rivalersi in regresso sul responsabile materiale del ritardo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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