Tribunale, Sentenza T-274/18
Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) dell'11 luglio 2019. — Oleksandr Viktorovych Klymenko contro Consiglio dell'Unione europea. — Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali – Elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco – Obbligo del Consiglio di verificare che la decisione di un’autorità di uno Stato terzo sia stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. — Causa T-274/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale annulla il mantenimento in elenco di Oleksandr Klymenko nell’ambito delle misure restrittive UE relative all’Ucraina. La decisione si fonda sulla giurisprudenza Azarov: il Consiglio non aveva dimostrato né motivato di aver verificato che il procedimento penale ucraino posto a base della designazione fosse stato avviato e condotto nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. Gli altri motivi di ricorso non sono stati esaminati.
Annullamento del mantenimento in lista di misure restrittive UE contro un ex ministro ucraino per mancata verifica, da parte del Consiglio, del rispetto dei diritti della difesa e della tutela giurisdizionale effettiva nel procedimento penale ucraino posto a base della designazione.
La questione giuridica
Se il Consiglio potesse mantenere il nome del ricorrente nell’elenco dei soggetti assoggettati a congelamento dei capitali fondandosi su un procedimento penale ucraino per appropriazione indebita di fondi pubblici senza verificare e motivare che la decisione dell’autorità ucraina di avviare e condurre tale procedimento fosse stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva; e se, in ogni caso, tale profilo potesse essere esaminato alla luce della sentenza Azarov.
Principio di diritto
Quando il Consiglio mantiene misure restrittive fondate su un procedimento penale avviato da uno Stato terzo per appropriazione indebita di fondi pubblici, deve verificare concretamente che la decisione dell’autorità di tale Stato di avviare e condurre il procedimento sia stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, e deve darne conto, almeno succintamente, nella motivazione dell’atto; in difetto, l’atto è illegittimo e va annullato nella parte in cui riguarda l’interessato.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 6 TUE
- Articolo 84 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 86 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 89 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Decisione 2014/119/PESC
- Regolamento (UE) n. 208/2014
- Decisione di esecuzione 2014/216/PESC
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 381/2014
- Decisione (PESC) 2015/143
- Regolamento (UE) 2015/138
- Decisione (PESC) 2015/364
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/357
- Decisione (PESC) 2016/318
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/311
- Decisione (PESC) 2017/381
- Regolamento di esecuzione (UE) 2017/374
- Decisione (PESC) 2018/333
- Regolamento di esecuzione (UE) 2018/326
- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
Annullamento del mantenimento in elenco di Klymenko nelle misure restrittive UE sull’Ucraina
La sentenza riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto dinanzi al Tribunale contro la decisione (PESC) 2018/333 e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/326, nella parte in cui mantenevano Oleksandr Viktorovych Klymenko nell’elenco delle persone assoggettate a congelamento di capitali. La controversia si inserisce nel regime di misure restrittive adottate dall’Unione in relazione alla situazione in Ucraina e alla lotta contro l’appropriazione indebita di fondi statali.
Contesto fattuale e normativo
Il ricorrente, ex Ministro delle Entrate e delle Imposte dell’Ucraina, era già stato inserito nell’elenco nel 2014 con la motivazione di essere sottoposto a indagine in Ucraina per coinvolgimento in reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato e al loro trasferimento illegale all’estero. In seguito, gli atti dell’aprile 2014 furono annullati dal Tribunale nella parte che lo riguardava, ma il suo nome venne poi mantenuto nell’elenco mediante successivi atti del 2015, 2016, 2017 e infine del 5 marzo 2018, con proroga delle misure fino al 6 marzo 2019.
Il quadro giuridico è costituito in particolare dalla decisione 2014/119/PESC e dal regolamento n. 208/2014, come modificati dalle successive decisioni e regolamenti di esecuzione. Dopo la modifica introdotta dalla decisione 2015/143 e dal regolamento 2015/138, il criterio di inserimento ricomprendeva le persone sottoposte a indagine da parte delle autorità ucraine per appropriazione indebita di fondi o beni pubblici, o per abuso d’ufficio con pregiudizio per i fondi pubblici ucraini.
Motivi di ricorso e rilevanza della sentenza Azarov
Il ricorrente deduceva cinque motivi: violazione dell’obbligo di motivazione, violazione dei diritti della difesa e del diritto a un ricorso effettivo, assenza di base giuridica, errore di fatto e violazione del diritto di proprietà. Dopo la chiusura della fase scritta, il Tribunale ha interrogato le parti sulle conseguenze della sentenza della Corte del 19 dicembre 2018, Azarov/Consiglio (C‑530/17 P), che aveva annullato atti analoghi per difetto di motivazione relativo alla verifica del rispetto dei diritti della difesa nello Stato terzo.
Il Consiglio ha eccepito l’irricevibilità dell’argomento fondato su Azarov, sostenendo che si trattasse di un motivo nuovo non ammissibile ai sensi dell’articolo 84 del regolamento di procedura e non rilevabile d’ufficio. Il Tribunale ha respinto tale eccezione, rilevando che la censura era strettamente connessa ai motivi già dedotti e, soprattutto, che la sentenza Azarov aveva chiarito un profilo di ordine pubblico legato all’obbligo di motivazione e al controllo giurisdizionale effettivo.
Ragionamento del Tribunale
Il Tribunale richiama il principio, già affermato dalla Corte, secondo cui l’effettività del controllo giurisdizionale richiede che la decisione di iscrizione o mantenimento nell’elenco poggi su una base fattuale sufficientemente solida. Quando il Consiglio si fonda sulla decisione di uno Stato terzo di avviare e condurre un procedimento penale per appropriazione indebita, esso deve verificare che tale decisione sia stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.
Inoltre, il Consiglio deve indicare nella motivazione dell’atto, sia pure succintamente, di aver effettuato tale verifica e le ragioni per cui ritiene rispettati tali diritti. Non basta, quindi, attestare semplicemente l’esistenza di un procedimento penale o di alcune decisioni incidentali rese in quel procedimento.
Applicando tali principi al caso di specie, il Tribunale osserva che:
- la motivazione degli atti impugnati non contiene alcun riferimento alla verifica del rispetto dei diritti della difesa e della tutela giurisdizionale effettiva;
- le lettere dell’Ufficio del procuratore generale ucraino trasmesse al ricorrente attestano solo l’esistenza del procedimento penale, non la sua conformità ai diritti fondamentali;
- le decisioni giudiziarie ucraine invocate dal Consiglio sono incidentali o cautelari e non dimostrano, di per sé, che la decisione di avviare e condurre il procedimento sia stata adottata nel rispetto di quei diritti;
- il fatto che il ricorrente abbia avuto accesso al fascicolo è una condizione necessaria ma non sufficiente.
Il Tribunale sottolinea inoltre che, stante la durata pluriennale del procedimento e l’assenza di un esame nel merito da parte di un giudice ucraino, il Consiglio avrebbe dovuto approfondire la possibile incidenza di ritardi e inattività sul diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, richiamando anche l’articolo 6, paragrafo 1, CEDU e l’articolo 47 della Carta.
Decisione e effetti
Il Tribunale conclude che non è provato che il Consiglio abbia verificato, prima dell’adozione degli atti impugnati, il rispetto da parte dell’amministrazione giudiziaria ucraina dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del ricorrente. Di conseguenza, annulla la decisione 2018/333 e il regolamento di esecuzione 2018/326 nella parte in cui mantengono il nome di Klymenko nell’elenco.
La domanda subordinata del Consiglio sul mantenimento degli effetti della decisione annullata viene dichiarata superflua, perché la decisione produceva effetti soltanto fino al 6 marzo 2019. Il Consiglio è infine condannato alle spese.
Principio affermato
La pronuncia ribadisce che, nelle misure restrittive fondate su procedimenti penali di uno Stato terzo, il Consiglio non può limitarsi a constatare l’esistenza del procedimento: deve verificare la regolarità fondamentale della decisione estera sotto il profilo dei diritti di difesa e della tutela giurisdizionale, e tale verifica deve emergere dalla motivazione dell’atto. In mancanza, il mantenimento in lista è illegittimo.
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