Tribunale, Sentenza T-894/16
Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione ampliata) dell'11 luglio 2019. — Société Air France contro Commissione europea. — Ricorso di annullamento – Aiuti di Stato – Misure cui la Francia ha dato esecuzione a favore dell’aeroporto di Marsiglia Provenza e delle compagnie aeree che utilizzano l’aeroporto – Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno – Sovvenzioni all’investimento – Differenziazione dei diritti aeroportuali applicabili ai voli nazionali e ai voli internazionali – Diritti aeroportuali ridotti per incentivare voli in partenza dalla nuova aerostazione Marsiglia-Provenza 2 – Insussistenza di incidenza individuale – Insussistenza di incidenza sostanziale sulla posizione concorrenziale – Irricevibilità. — Causa T-894/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha esaminato il ricorso di Air France contro la decisione con cui la Commissione aveva ritenuto compatibile con il mercato interno un pacchetto di misure connesse all’aeroporto di Marsiglia Provenza. Pur riconoscendo l’esistenza di un rapporto concorrenziale con Ryanair, ha ritenuto non dimostrata un’incidenza individuale sufficiente, sia per la sovvenzione all’investimento sia per le tariffe aeroportuali ridotte e il contratto pubblicitario. Il ricorso è stato quindi dichiarato irricevibile e Air France è stata condannata alle spese.
Ricorso di annullamento di Air France contro la decisione della Commissione sugli aiuti relativi all’aeroporto di Marsiglia Provenza: il Tribunale dichiara il ricorso irricevibile per difetto di incidenza individuale e di pregiudizio sostanziale alla posizione concorrenziale.
La questione giuridica
Se Air France fosse legittimata ad agire ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE contro la decisione della Commissione che dichiarava compatibile con il mercato interno un aiuto all’investimento a favore dell’aeroporto di Marsiglia Provenza e esaminava anche tariffe aeroportuali ridotte e un contratto pubblicitario, in particolare: (i) quanto alla sovvenzione all’investimento, se la ricorrente fosse individualmente interessata nonostante il beneficiario diretto fosse l’aeroporto; (ii) quanto alle tariffe dei diritti per passeggero e al contratto AMS, se la ricorrente dimostrasse un pregiudizio sostanziale alla propria posizione concorrenziale sul mercato rilevante.
Principio di diritto
Un concorrente non destinatario di una decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato può impugnarla solo se dimostra di essere direttamente e individualmente interessato; nel caso di specie, Air France non ha provato né che la sovvenzione all’investimento destinata alla CCIMP le fosse indirettamente trasferita tramite Ryanair, né che le tariffe ridotte dell’aerostazione mp2 e il contratto AMS avessero arrecato un pregiudizio sostanziale e specifico alla sua posizione concorrenziale rispetto agli altri operatori del mercato. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto in quanto irricevibile.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 108 TFUE
- Articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 138 del regolamento di procedura del Tribunale
- Regolamento (UE) 2015/1589
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Ricorso di annullamento di Air France contro la decisione sugli aiuti relativi all’aeroporto di Marsiglia Provenza
La pronuncia riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto da Société Air France contro la decisione della Commissione che aveva esaminato e, in parte, dichiarato compatibili con il mercato interno alcune misure a favore dell’aeroporto di Marsiglia Provenza e delle compagnie aeree utilizzatrici dell’aeroporto. Il Tribunale affronta anzitutto la ricevibilità del ricorso, concentrandosi sulla legittimazione ad agire della concorrente della beneficiaria economica delle misure contestate.
Fatti e procedimento
L’aeroporto di Marsiglia Provenza aveva realizzato una nuova aerostazione, mp2, destinata in particolare ai voli a basso costo. Air France aveva presentato due denunce alla Commissione, lamentando aiuti illegali concessi all’aeroporto e alle compagnie aeree, segnatamente tramite diritti aeroportuali ridotti per incentivare voli in partenza da mp2. Dopo l’apertura del procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, la Commissione aveva adottato la decisione impugnata, nella quale aveva ritenuto, tra l’altro, che la sovvenzione all’investimento fosse compatibile con il mercato interno e che le tariffe applicate alle compagnie aeree e il contratto AMS non conferissero un vantaggio incompatibile.
Normativa e criterio di ricevibilità applicato
Il Tribunale richiama l’articolo 263, quarto comma, TFUE, ricordando che un soggetto non destinatario dell’atto può proporre ricorso solo se l’atto lo riguarda direttamente e individualmente, salvo l’ipotesi non pertinente degli atti regolamentari privi di misure di esecuzione. Poiché la decisione impugnata aveva come unico destinatario lo Stato francese e riguardava un aiuto individuale ai sensi del regolamento (UE) 2015/1589, il ricorso poteva essere accolto solo se Air France dimostrava un’incidenza diretta e individuale. Il Tribunale ribadisce inoltre il criterio Plaumann e la giurisprudenza secondo cui, in materia di aiuti di Stato, un concorrente deve provare che la misura ha sostanzialmente leso la sua posizione sul mercato.
Sovvenzione all’investimento per la costruzione dell’aerostazione mp2
Quanto alla sovvenzione all’investimento concessa alla CCIMP per la costruzione di mp2, il Tribunale osserva che la beneficiaria diretta dell’aiuto era la CCIMP e non Ryanair. Dalla decisione impugnata emergeva che la Commissione aveva valutato l’attività economica, il vantaggio selettivo e l’incidenza sulla concorrenza solo con riferimento alla CCIMP, in quanto gestore aeroportuale. Air France non è riuscita a dimostrare che la sovvenzione fosse stata indirettamente trasferita a Ryanair o che quest’ultima fosse il vero beneficiario dell’aiuto. Il fatto che la nuova aerostazione fosse aperta, in linea di principio, a tutte le compagnie interessate escludeva inoltre l’esistenza di una situazione che distinguesse Air France dagli altri operatori.
Tariffe dei diritti per passeggero specifiche per mp2 e contratto AMS
Per le tariffe ridotte applicate all’aerostazione mp2 e per il contratto pubblicitario AMS, Air France sosteneva di essere in concorrenza diretta con Ryanair su alcune rotte da Marsiglia e di aver subito una perdita di traffico e un indebolimento della propria posizione concorrenziale. Il Tribunale riconosce l’esistenza di una concorrenza tra Air France e Ryanair, ma precisa che ciò non basta: occorre un pregiudizio sostanziale e specifico rispetto agli altri concorrenti di Ryanair. Dopo aver esaminato le rotte, i dati di traffico, i confronti di prezzo e gli elementi prodotti da Air France, il Tribunale conclude che la ricorrente non ha fornito prove precise e circostanziate di un danno sostanziale alla sua posizione sul mercato rilevante. Il mercato è inoltre descritto come caratterizzato da numerosi operatori, circostanza che impedisce di presumere automaticamente che le misure contestate abbiano inciso in modo sostanziale sulla ricorrente.
Argomenti ulteriori respinti
Il Tribunale respinge anche gli argomenti fondati sulla partecipazione attiva di Air France al procedimento amministrativo, sul colloquio dell’amministratore delegato di Ryanair, sullo studio di mercato prodotto e sul precedente British Airways e a./Commissione. La mera partecipazione alla fase amministrativa non conferisce di per sé legittimazione ad agire; le affermazioni del manager di Ryanair non provano un danno sostanziale; lo studio di mercato dimostra al più un rapporto concorrenziale, non una lesione qualificata; e la precedente sentenza del 1998 riguarda una fattispecie diversa, non comparabile con le misure aeroportuali oggetto del presente giudizio. È infine escluso che l’irricevibilità leda il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, poiché Air France non ha dimostrato di soddisfare i requisiti di legittimazione richiesti dal Trattato.
Decisione e spese
Il Tribunale dichiara il ricorso irricevibile. Air France è condannata a sopportare le proprie spese e quelle della Commissione, mentre gli intervenienti sostengono le proprie spese. La pronuncia conferma in modo rigoroso che, nelle controversie sugli aiuti di Stato, la concorrenza tra impresa ricorrente e beneficiario non basta: occorre una dimostrazione concreta e sostanziale della lesione della posizione concorrenziale, altrimenti il ricorso è inammissibile.
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