Cassazione Civile, Ordinanza n. 03020/2023 del 01/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Ufficio aveva notificato un avviso di accertamento con riprese a fini IRPEF, IRAP e IVA per l'anno 2004. Il contribuente aveva ottenuto l'annullamento in primo grado; in appello la CTR Sicilia aveva rigettato il gravame dell'Agenzia ritenendo l'avviso nullo perché, in occasione di un accesso mirato all'acquisizione di documentazione presso i locali del contribuente, non era stato redatto e rilasciato un processo verbale di chiusura delle operazioni. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000 e degli artt. 32 D.P.R. 600/1973 e 51, comma 5, D.P.R. 633/1972, sostenendo che, trattandosi di accesso finalizzato alla mera acquisizione documentale e quindi di accertamento "a tavolino", era sufficiente il verbale di accesso e acquisizione dei documenti, con decorrenza del termine dilatorio dal suo rilascio, senza necessità di un ulteriore PVC di constatazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, nel caso di accesso mirato all'acquisizione di documentazione fiscale, è sufficiente che il processo verbale attesti le operazioni compiute e indichi i documenti prelevati; il termine dilatorio ex art. 12, comma 7, L. 212/2000 decorre dal rilascio di copia di tale verbale, senza che sia necessaria la redazione di un ulteriore verbale di contestazione delle violazioni riscontrate. Poiché la CTR aveva invece subordinato la legittimità dell'avviso alla redazione e consegna del PVC di chiusura, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stato il parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione o falsa applicazione di legge
art. 12, comma 7, L. 212/2000
il termine dilatorio decorre dal rilascio di copia del verbale di accesso e acquisizione della documentazione; non occorre un ulteriore PVC di chiusura in caso di accesso mirato alla mera acquisizione documentale
art. 32 D.P.R. 600/1973
richiamato come norma violata nel motivo di ricorso, in relazione ai poteri istruttori dell'Amministrazione finanziaria
art. 51, comma 5, D.P.R. 633/1972
richiamato come norma violata nel motivo di ricorso, in relazione ai poteri di accesso e acquisizione documentale in materia IVA
art. 24 L. n. 4 del 1929
il processo verbale deve attestare le operazioni compiute dall'Amministrazione
Massime di principio
- In caso di accesso fiscale finalizzato alla sola acquisizione di documentazione, il processo verbale può limitarsi a dare atto delle operazioni svolte e dei documenti prelevati, senza necessità di un successivo verbale di constatazione delle violazioni.
- Il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente decorre dal rilascio di copia del verbale redatto all'esito dell'accesso, purché esso documenti le operazioni compiute.
- È erronea la decisione di merito che dichiari nullo l'avviso di accertamento per la sola mancanza di un PVC di chiusura quando l'attività ispettiva si sia esaurita in un accesso documentale mirato.
- Nei giudizi di cassazione, il controricorso e le memorie depositati oltre i termini di legge sono inammissibili e non possono essere scrutinati dalla Corte.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 1 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02944/2023 del 01/02/2023
- ordinanza_civile · 1 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02945/2023 del 01/02/2023
- ordinanza_civile · 1 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02947/2023 del 01/02/2023
- ordinanza_civile · 1 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02952/2023 del 01/02/2023
- ordinanza_civile · 1 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02963/2023 del 01/02/2023
- ordinanza_civile · 1 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02965/2023 del 01/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →