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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33651/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Graviano ha impugnato l'ordinanza della Corte di Appello che aveva rigettato la sua istanza principale, con la quale chiedeva una declaratoria di "non luogo a provvedere in ordine alla riabilitazione speciale" sostenendo che gli effetti della misura di prevenzione della sorveglianza speciale (decreto Tribunale di Palermo 18/02/1993) erano cessati per effetto del decreto del Tribunale del 15/12/2010 (ai sensi dell'art.10 L. 27/12/1956 n.1423). Ha inoltre dedotto che la successiva misura di sicurezza detentiva (assegnazione a casa di lavoro del 29/07/2009) avrebbe sostituito e quindi revocato la misura di prevenzione ai sensi dell'art.13 D.Lgs. n.159/2011 e che, dopo una detenzione protrattasi oltre due anni, non è stata effettuata la verifica ex art.14, comma 2-ter del D.Lgs. n.159/2011 sulla persistenza della pericolosità sociale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse concreto e attuale: la domanda principale era una mera "accertamento negativo" su una misura la cui esecuzione non risulta in atto o in itinere, dunque non idonea a produrre un vantaggio pratico per il ricorrente. Per tale motivo il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e, ai sensi dell'art.616 c.p.p., al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle misure di prevenzione)

    Richiamato nelle sue disposizioni rilevanti: l'art.13 è invocato dal ricorrente come norma che consente la sostituzione della misura di prevenzione con misura di sicurezza detentiva e quindi la revoca della prima; l'art.14, comma 2-ter stabilisce la sospensione della sorveglianza speciale durante la detenzione e l'obbligo del tribunale di verificare la persistenza della pericolosità dopo detenzioni protratte per almeno due anni. La Corte, però, non si è pronunciata nel merito sull'applicazione di queste norme essendosi pronunciata sull'inammissibilità del ricorso.

  • legge 27 dicembre 1956, n.1423

    norma richiamata quale titolo per il decreto del Tribunale del 15/12/2010 che ha dichiarato cessati gli effetti della misura

    L'art.10 della legge è stato utilizzato per motivare il decreto del Tribunale che dichiarava la cessazione degli effetti della misura di prevenzione; la Corte di Cassazione non ha invece valutato la portata sostanziale di tale dichiarazione, rilevando l'assenza di interesse all'accoglimento del ricorso.

  • art.70 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159

    Richiamato come base normativa per la riabilitazione dalla misura di prevenzione nella domanda subordinata; la Corte di Appello aveva dichiarato inammissibile tale domanda e la Cassazione non ha esaminato il merito per inammissibilità dell'impugnazione.

  • art.14, comma 2-ter del decreto legislativo n.159/2011

    "l'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto a detenzione per espiazione di pena. Dopo la cessazione dello stato di detenzione, se esso si è protratto per almeno due anni, il tribunale verifica, anche d'ufficio, sentito il pubblico ministero..."

    La norma impone una verifica giudiziale della persistenza della pericolosità dopo detenzioni superiori a due anni; il ricorrente ha lamentato la mancata verifica, ma la Cassazione ha ritenuto l'istanza principale priva di interesse concreto e non ha quindi valutato la violazione di tale disposizione nel merito.

  • art.616 cod. proc. pen.

    Norma processuale invocata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e ad una somma in favore della cassa delle ammende in caso di impugnazione inammissibile con profili di colpa; applicata dalla Corte per sanzionare la dedotta colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Per avere titolo ad un ricorso la situazione impugnata deve offrire un interesse concreto e attuale: le domande dirette a ottenere una mera "declaratoria negativa" su provvedimenti non in esecuzione o non idonei a produrre effetti pratici sono spesso considerate inammissibili.
  • Se si deduce che una misura di prevenzione è cessata o è stata revocata, è utile allegare e documentare provvedimenti esecutivi o annotazioni ufficiali che dimostrino effetti pratici ancora esistenti (es. annotazioni registri, ordini di esecuzione), altrimenti il giudice può ritenere assente l'interesse all'accoglimento.
  • Quando la sorveglianza speciale è sospesa per detenzione protrattasi oltre due anni, il tribunale è tenuto a verificare la persistenza della pericolosità ex art.14, comma 2-ter: chi lamenta la mancata verifica deve far emergere in concreto come ciò leda un interesse attuale.
  • La sostituzione di una misura di prevenzione con una misura di sicurezza detentiva (art.13 D.Lgs. n.159/2011) può essere rilevante per la cessazione degli effetti della prima, ma la sua rilevanza pratica deve essere documentata e collegata a un'immediata conseguenza giuridica per l'interessato.
  • Presentare ricorsi palesemente privi di concreta utilità può comportare, oltre al rigetto, condanne alle spese e sanzioni (art.616 c.p.p.); valutare preventivamente la fondatezza e l'utilità pratico-giuridica dell'impugnazione.

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