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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16309/2026 del 26/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto fondata l'istanza e ha disposto la correzione dell'errore materiale nel dispositivo dell'ordinanza n. 12142/2025, aggiungendo la statuizione secondo cui le spese liquidate alle controricorrenti devono essere distratte in favore del loro difensore, dichiaratosi antistatario. Ha inoltre mandato alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (difensore)

La controversia

Le parti istanti hanno chiesto la correzione di un errore materiale contenuto nell'ordinanza della Corte di cassazione n. 12142/2025. In tale ordinanza, nel liquidare le spese del giudizio in favore delle società controricorrenti, la Corte aveva omesso di disporre nel dispositivo la distrazione delle spese in favore del difensore, che nel controricorso si era dichiarato antistatario e aveva formulato espressa richiesta di distrazione. La richiesta riguardava quindi non una nuova impugnazione sul merito, ma il rimedio corretto per integrare il dispositivo con la statuizione omessa.

Norme richiamate

  • art. 93 c.p.c.

    La norma è richiamata per confermare la compatibilità della distrazione delle spese con l'ipotesi in cui la parte abbia soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese; la correzione dell'omessa statuizione si pone in linea con la disciplina della distrazione.

  • art. 287 c.p.c.

    È indicato come base del procedimento di correzione dell'errore materiale.

  • art. 288 c.p.c.

    È indicato, insieme all'art. 287 c.p.c., quale rimedio esperibile per correggere l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese.

  • art. 391-bis c.p.c.

    La correzione dell'errore materiale è ritenuta applicabile anche alle pronunce della Corte di cassazione.

  • art. 196-quinquies disp. att. c.p.c.

    Richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla correzione disposta.

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore antistatario non va perseguita con ordinari mezzi di impugnazione, perché la richiesta di distrazione non ha natura di domanda autonoma.
  • In presenza di una mera omissione nel dispositivo sulla distrazione delle spese, il rimedio corretto è il procedimento di correzione dell'errore materiale ex artt. 287 e 288 c.p.c.
  • Il procedimento di correzione dell'errore materiale è applicabile anche alle pronunce della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c.
  • La correzione dell'omissione della distrazione consente una più rapida formazione del titolo esecutivo in favore del difensore antistatario e risponde al principio di ragionevole durata del processo.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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