Cassazione Penale, Sentenza n. 41320/2022 del 02/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Grassi aveva chiesto l'applicazione della disciplina della continuazione (art. 81 c.p.) in sede esecutiva ai sensi degli artt. 671 e 666 c.p.p., riferendosi a: 1) quattro reati di falsità materiale commessa da un privato in atti pubblici (artt. 476 e 482 c.p.) commessi a Roma intorno al 27/11/2007 e giudicati con sentenza del 9/2/2018 (definitiva 30/9/2019); 2) un reato di bancarotta fraudolenta (artt. 216 e 223 r.d. 16/3/1942, n. 267) commesso a Trento tra il 3 e il 18/12/2009 e giudicato con sentenza del 19/10/2018 (definitiva 14/9/2021). Il ricorrente sosteneva che le condotte fossero omogenee e riconducibili allo stesso disegno criminoso (stesso contesto professionale di commercialista, finalità di profitto, uso di falsi modelli di pagamento), mentre il giudice dell'esecuzione aveva ritenuto che le modalità esecutive fossero diverse: nei fatti di Roma Grassi avrebbe agito da solo per un interesse individuale, nei fatti di Trento avrebbe operato di concerto con amministratori e con la complicità di funzionari infedeli, sicché mancava l'unicità del disegno criminoso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta e sufficientemente motivata la valutazione del giudice dell'esecuzione secondo cui mancava il medesimo disegno criminoso, essendo differenti le modalità e i partecipanti alle condotte (azione solitaria nei falsi versus condotte concertate nei fatti fallimentari). Ha ribadito che la mera contiguità temporale e qualche elemento tecnico comune (es. falsi moduli di pagamento) non sono in sé idonei a configurare la continuazione. La Corte ha inoltre confermato che la valutazione circa l'unicità del disegno criminoso è fatto di merito rimesso al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo se priva di adeguata motivazione. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
richiede l'unicità del disegno criminoso per riconoscere la continuazione; la mera contiguità temporale o somiglianza parziale delle modalità non è sufficiente se manca il medesimo progetto criminoso
art. 671 cod. proc. pen.
disciplina le istanze in sede esecutiva riguardanti la continuazione; il giudice dell'esecuzione valuta la riconducibilità dei reati al vincolo della continuazione
art. 666 cod. proc. pen.
indica la competenza del giudice dell'esecuzione nell'esame delle domande attinenti all'esecuzione e all'applicazione della continuazione
artt. 476 e 482 cod. pen.
reati di falsità materiale commessa da un privato in atti pubblici, contestati per i fatti commessi a Roma
artt. 216 e 223 r.d. 16/03/1942 n.267
norme sulla bancarotta fraudolenta, contestate per i fatti commessi a Trento
artt. 8 e 10-ter d.lgs. 10/03/2000 n.74
norme tributarie (es. emissione di fatture per operazioni inesistenti, omesso versamento IVA) richiamate in precedenti sentenze; la loro presenza in un giudicato non obbliga automaticamente il riconoscimento della continuazione con altri procedimenti
art. 616 cod. proc. pen.
prevede la condanna alle spese processuali e le misure relative alla cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o infondato; qui applicato per determinare il versamento di euro 3.000,00
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010 (Bonasera)
individua i criteri sintomatici del medesimo disegno criminoso: vicinanza cronologica, modalità delle condotte, tipologia dei reati, bene tutelato, omogeneità delle violazioni, causale, condizioni di tempo e luogo
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 49969 del 21/09/2012 (Pappalardo)
stabilisce che la valutazione sull'unicità del disegno criminoso è questione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo se priva di adeguata motivazione
Massime di principio
- La continuazione (art. 81 c.p.) richiede l'esistenza di un medesimo disegno criminoso: la sola vicinanza temporale non basta.
- Elementi rilevanti per valutare la continuazione sono: modalità esecutive, partecipazione e ruoli degli autori, tipologia dei reati, bene giuridico tutelato, causa e contesto operativo; tutti devono essere considerati nel loro insieme.
- Se le condotte sono state poste in essere con modalità diverse o con diversi coautori e scopi (azione solitaria vs azione concertata), la continuazione difficilmente si potrà riconoscere.
- La valutazione sull'unicità del disegno criminoso è valutazione di fatto devoluta al giudice di merito; in Cassazione può essere sindacata solo se la motivazione è assente o manifestamente irrazionale.
- La menzione di reati collegati o di giudicati precedenti non vincola automaticamente il giudice dell'esecuzione: occorre verificare la concreta omogeneità fattuale e il progetto criminoso unitario.
- In vista di un'istanza di continuazione, è utile produrre prove che dimostrino la concertazione, la comune finalità e l'identità delle modalità operative (es. comunicazioni tra autori, ordini, modalità ripetute di commissione del reato).
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