Sentenza del 12/05/2022 n. 2150 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - Estratto di ruolo - Credito erariale contenuto in cartella di pagamento precedentemente notificata - Impugnabilità - Esclusione - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'estratto di ruolo che riporta il credito erariale trasfuso in una cartella di pagamento già precedentemente notificata, chiedendo l'accertamento negativo dell'estratto e quindi l'impugnazione del titolo riportato nell'estratto
La decisione
La Corte ha ritenuto l'impugnazione dell'estratto di ruolo inammissibile quando esso si limita a riportare il credito già contenuto in una cartella di pagamento regolarmente notificata in precedenza; ammettere l'impugnazione dell'estratto in tali casi avrebbe l'effetto distorto di rimettere in termini il contribuente e consentirgli di opporsi ad una cartella la cui esistenza e contenuto erano già noti per effetto della regolare notificazione. Pertanto il gravame è stato respinto per inammissibilità
Norme richiamate
d.lgs. 546/92, art. 19
Usata per richiamare i principi di impugnabilità e i termini processuali nelle liti tributarie; la norma è interpretata nel senso che l'impugnazione deve riferirsi ad atti che effettivamente producono nuovi effetti per il contribuente e che non sia consentito utilizzare estratti di ruolo per rimettere in termini il ricorrente
c.p.c., art. 100
Richiamato in relazione alle regole sulla notificazione e sui suoi effetti; interpreta il principio per cui la regolare notificazione della cartella fa decorrere i termini opponibili e non può essere elusa impugnando successivamente un estratto che non introduce nuovi contenuti
Massime di principio
- Un estratto di ruolo che semplicemente riporta il credito già contenuto in una cartella di pagamento regolarmente notificata non è impugnabile autonomamente: il rimedio deve essere esperito contro la cartella stessa entro i termini di legge
- Non è ammesso utilizzare l'impugnazione dell'estratto di ruolo per rimettersi in termini e aggirare i termini di opposizione alla cartella già conosciuta dal contribuente
- Se l'estratto di ruolo contiene elementi nuovi o costituenti una diversa notificazione rispetto alla cartella originaria (ad es. variazioni, nuovi importi, o prima comunicazione efficace), allora può configurarsi impugnabilità autonoma; altrimenti no
- In presenza di vizi nella notificazione della cartella occorre agire con i rimedi specifici previsti (opposizione) e non tramite azioni rivolte esclusivamente all'estratto di ruolo
- La giurisprudenza consolidata (Cass. 21289/20, 31240/19) va richiamata come criterio guida: valutare sempre se l'atto impugnato ha introdotto fatti o effetti processuali nuovi rispetto alla cartella già notificata
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