Cassazione Penale, Sentenza n. 3840/2022 del 03/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della qualificazione giuridica dei reati ai capi A) e B): si censura il mancato assorbimento, per il principio di specialità ex art. 15 cod. pen., del reato comune di detenzione illegale di pistola (capo A) nel reato speciale di detenzione di arma clandestina (capo B) e, conseguentemente, l'omessa proporzionale riduzione della pena in relazione all'aumento operato per la continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato l'appello: il G.i.p. di Macerata ha errato nel non assorbire il reato 'comune' in quello 'speciale', conformemente a precedente giurisprudenza di legittimità. Tuttavia la Corte ha escluso di poter rideterminare direttamente la pena (art. 620 lett. l) c.p.p.) perché l'aumento per la continuazione era stato determinato in modo complessivo e non ripartito per ciascun reato-satellite; perciò ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha trasmesso gli atti al G.i.p. di Macerata per il proseguimento.
Norme richiamate
art. 444 ss. cod. proc. pen.
Disciplina del patteggiamento: applicazione della pena concordata e rilevanza degli effetti della patteggiabilità in caso di sopravvenienza o esclusione di singoli reati.
art. 15 cod. pen.
Principio di specialità: il reato speciale assorbe il reato comune quando sussiste unità naturalistica del fatto; in presenza di condotte autonome o successive (es. alterazione fisica dell'arma) può invece sussistere concorso di reati.
art. 99 cod. pen.
Rinvio al cumulo e determinazione della pena; utilizzato per la descrizione delle singole fattispecie sanzionatorie contestate.
artt. 2 e 7 L. n. 895/67
Norme sulla disciplina delle armi (capo A): configurano il reato di detenzione/porto illegale di arma comune da sparo.
art. 23 L. n. 110/75
Norma sulla detenzione/porto di armi clandestine (capo B): fattispecie speciale rispetto all'arma comune da sparo, applicabile quando l'arma è resa clandestina.
artt. 81 cpv., 99, 648 cod. pen.
Riferimenti alla continuazione e al reato di ricettazione/illecito connesso (capo C), utilizzati nella determinazione complessiva della pena pattuita.
art. 620 lett. l) cod. proc. pen.
Consente alla Corte di cassazione, in alcuni casi, di provvedere direttamente alla rideterminazione della pena; applicabile solo se la misura della pena eliminata è ricavabile dall'accordo o dall'espressione della volontà delle parti. Nel caso concreto tale condizione non sussisteva perché l'aumento per la continuazione non era ripartito.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 41558 del 22/6/2017 (La Marca) e altre pronunce citate
Rv. 270902 e successive pronunce (Sez. 5 n. 52070/2019; Sez. 1 n. 23171/2018; Sez. U n. 40256/2018; Sez. 3 n. 40320/2016)
Principio consolidato secondo cui il reato di detenzione/porto di arma clandestina esclude, per specialità e unità naturalistica, la concorrenza con il reato di detenzione/porto illegale dell'arma comune; inoltre orientamenti che chiariscono quando la Cassazione può rideterminare la pena in caso di sopravvenuta esclusione di un reato nel patteggiamento.
Massime di principio
- Il principio di specialità (art. 15 c.p.) assorbe il reato comune nel reato speciale quando le due fattispecie sono riconducibili a un'unica unità naturalistica del fatto; se esistono comportamenti successivi o autonomi (es. trasformazione fisica dell'arma) il concorso resta possibile.
- Nel patteggiamento, se un reato satellite viene ritenuto assorbito o cade, la pena pattuita verrà eliminata solo se è possibile ricavare dall'accordo o dalla motivazione la misura della pena attribuita a quel singolo reato; in caso contrario l'accordo è viziato e la sentenza può essere annullata.
- La Corte di cassazione può rideterminare la pena direttamente (art. 620 c.p.p.) solo quando la misura da scorporare è determinabile in modo certo dall'accordo o dall'esplicita volontà delle parti; l'indicazione di un aumento complessivo per continuazione impedisce tale attività.
- In situazioni analoghe è opportuno che il giudice, nel pronunciarsi su patteggiamenti plurimi, indichi in motivazione la scomposizione della pena per singolo reato o per singolo aumento (continuazione), così da rendere possibile eventuali rideterminazioni in sede di legittimità.
- Se si ritiene che un reato sia assorbito per specialità, è necessario verificare la sussistenza della unità naturalistica del fatto; in dubbio, la scelta operativa deve emergere chiaramente dalla motivazione per evitare annullamenti e rinvii.
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