Ordinanza n. 66/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dei provvedimenti di rigetto delle istanze di rilascio di nulla osta al lavoro subordinato, codice pratica n. P-IS/L/Q/2026/100066 e n. P-IS/L/Q/2026/100067, emessi dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Isernia in data 21.03.2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti di rigetto di due istanze di rilascio di nulla osta al lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'immigrazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, i provvedimenti emessi dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Isernia il 21 marzo 2026, relativi alle istanze di nulla osta al lavoro subordinato per due figure di “Aiuto Cuoco e Cameriere part time a 24 ore settimanali”. Dal testo non risultano specificamente enunciati i singoli vizi di legittimità dedotti; emerge soltanto che le censure sono state puntualmente controdedotte dalla difesa erariale. In sede cautelare, la società ha prospettato un pregiudizio grave e irreparabile derivante dalla mancata assunzione dei due lavoratori, da remunerare con uno stipendio medio mensile di 600 euro.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Al sommario esame proprio della fase cautelare, ha rilevato che le censure del ricorso avevano ricevuto puntuale controdeduzione da parte della difesa erariale. Ha inoltre escluso, ritenendola implausibile, la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile: la mancata assunzione delle due figure lavorative part-time non è stata ritenuta idonea a incidere gravemente e irreparabilmente sull'organizzazione di un'attività economica avente la redditività dichiarata dalla società. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il giudice ha respinto la sospensione richiesta, ritenendo non configurabile un pregiudizio grave e irreparabile e rilevando, allo stato del sommario scrutinio, la puntuale controdeduzione delle censure.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell'efficacia di un provvedimento amministrativo richiede la prospettazione di un pregiudizio grave e irreparabile; tale requisito può essere escluso quando il danno organizzativo allegato consista nella mancata assunzione di due lavoratori part-time e non risulti plausibile una seria compromissione dell'attività economica interessata.
- La puntuale controdeduzione delle censure da parte dell'amministrazione costituisce, nel sommario scrutinio cautelare, un elemento contrario alla concessione della misura quando non emergano contestualmente profili di illegittimità manifesti o di particolare consistenza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 11 giu 2026Ordinanza n. 1273/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 11 giu 2026Ordinanza n. 235/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 11 giu 2026Ordinanza n. 236/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 11 giu 2026Ordinanza n. 237/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 11 giu 2026Ordinanza n. 238/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 11 giu 2026Ordinanza n. 239/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →