Cassazione Civile, Ordinanza n. 29272/2021 del 21/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta da una proprietaria confinante ai sensi degli artt. 950 e 886 c.c. per l'accertamento della linea di confine tra due fondi e per essere autorizzata a realizzare un muro di cinta sul confine. In primo grado il tribunale aveva individuato il confine in corrispondenza della siepe esistente e aveva autorizzato la costruzione del muro, ponendo le spese a carico di entrambe le parti. I convenuti avevano appellato sostenendo che tale decisione fosse contraddittoria, perché l'autorizzazione a costruire un muro sulla linea della siepe implicava anche la rimozione della siepe stessa, che si presume comune ex art. 898 c.c., con necessità di coinvolgere tutti i comproprietari. La corte d'appello ha accolto la doglianza ritenendo che l'autorizzazione a edificare il muro sulla medesima linea della siepe comportasse implicitamente l'autorizzazione a eliminarla e che ciò non fosse consentito in assenza di specifica domanda. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c., perché il giudice avrebbe pronunciato su una questione diversa da quella proposta, sostituendo d'ufficio alla domanda di autorizzazione alla costruzione del muro una domanda di rimozione della siepe; 2) violazione dell'art. 345 c.p.c., perché la corte territoriale avrebbe deciso sulla base di eccezioni e richieste formulate solo in appello. La Suprema Corte ha esaminato congiuntamente i motivi e li ha ritenuti infondati, osservando che la questione della siepe al confine era stata già eccepita sin dalla comparsa di risposta, confermata dalla consulenza tecnica e riproposta nelle conclusioni di primo grado e in appello; pertanto non vi era stata né pronuncia su questione nuova né violazione del divieto di nova in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate entrambe le censure, perché la questione relativa alla siepe comune e alla sua incidenza sulla possibilità di costruire il muro era già presente nel contraddittorio di merito e non introduceva un thema decidendum nuovo. Conseguentemente ha confermato la decisione impugnata e ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dei controricorrenti, oltre a dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 886 c.c.
La costruzione di un muro di cinta sul confine non può essere valutata isolatamente quando la linea interessata coincide con una siepe che si presume comune; l'autorizzazione richiesta avrebbe implicato anche la rimozione della siepe.
art. 898 c.c.
La siepe posta sul confine si presume comune; la sua eliminazione o sostituzione richiede il rispetto dei diritti dei comproprietari.
art. 950 c.c.
Norma invocata per l'accertamento giudiziale della linea di confine tra fondi contigui.
art. 112 c.p.c.
Non vi è violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando il giudice decide su una questione già introdotta dalle difese e dal contraddittorio di merito.
art. 345 c.p.c.
Non ricorre la violazione del divieto di nuove eccezioni in appello quando la questione era già stata dedotta in primo grado e riproposta nel processo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Non vi è violazione dell'art. 112 c.p.c. quando il giudice, nel qualificare la domanda, trae le conseguenze giuridiche necessarie da fatti e questioni già dedotti nel contraddittorio, senza introdurre un petitum o una causa petendi realmente diversi.
- Il divieto di nova in appello non è violato se la questione posta in decisione era già emersa in primo grado attraverso eccezioni, allegazioni, consulenza tecnica o conclusioni delle parti.
- Nel contenzioso tra proprietari confinanti, la domanda di autorizzazione alla costruzione di un muro di cinta va valutata in rapporto agli effetti sostanziali sulla situazione esistente sul confine, inclusa la presenza di opere o segni comuni che possano essere incisi dall'intervento richiesto.
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