Sentenza n. 121/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione cautelare Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: dei seguenti atti e provvedimenti: 1. Del Decreto del Rettore dell’Università Politecnica delle Marche prot. n. -OMISSIS- del 12.02.2025, Rep. Decreti Rettore n. -OMISSIS-, recante ad oggetto “approvazione degli atti della procedura di chiamata per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo, fascia degli ordinari, nel gruppo scientifico disciplinare 13/ECON-07, settore scientifico disciplinare ECON-07/A, ai sensi dell’art. 24, c. 6, L. n. 240 del 30.12.2010. Dichiarazione di idoneità della Prof.ssa -OMISSIS-”, pubblicato sul portale dell’Univ. Politecnica delle Marche in data 13.02.2025; 2. Della “Relazione finale della Commissione giudicatrice della procedura di chiamata per la copertura di n. 1 posto di professore ordinario, nel Gruppo Scientifico Disciplinare 13/ECON-07, Settore Scientifico Disciplinare ECON-07/A, (D.R. n. -OMISSIS- del 05/11/2024 – prot. n. -OMISSIS-) Art. 24, c. 6 della L. 30.12.2010 n. 240”, prot. n. -OMISSIS- pubblicato sul portale dell’Univ. Politecnica delle Marche in data 13.02.2025; 3. Di tutti i verbali della Commissione giudicatrice, ivi inclusi i verbali n. -OMISSIS- in data 27.01.2025 e n. -OMISSIS- in data 04.02.2025 e relativo Allegato A, entrambi al prot. n. -OMISSIS- del 10.02.2025; 4. Delle seguenti delibere e verbali del Consiglio di Dipartimento di Management dell’Univ. Politecnica delle Marche nonché i relativi allegati: verbale in data 10.09.2024, con particolare riferimento alla deliberazione rep. n. -OMISSIS- di cui al punto 22 dell’o.d.g. (avvio procedura di chiamata); verbale in data 13.11.2024 con particolare riferimento alla deliberazione di cui al punto 16 dell’o.d.g. (Rinvio della discussione); verbale in data 4.12.2024, con particolare riferimento alla Delibera rep. n. -OMISSIS- di cui al punto 18 dell’o.d.g. (designazione della Commissione giudicatrice), ivi inclusa la nota inviata al Direttore del Dipartimento dall’Ufficio Personale Docente dell’Ateneo, ivi menzionata ma non allegata e a tutt’oggi non nota; verbale in data 11.03.2025, con particolare riferimento alla Delibera rep. n. Rep. n. -OMISSIS- di cui al punto 17 all’ o.d.g. (proposta di chiamata prof.ssa -OMISSIS-); 5. Del Decreto del Rettore dell’Univ. Politecnica delle Marche prot. n. -OMISSIS- del 11.12.2024 – Rep. Decreti Rettore n. -OMISSIS-, recante ad oggetto “nomina commissione giudicatrice per una procedura valutativa di chiamata di professore universitario di ruolo di prima fascia nel gruppo scientifico disciplinare 13/ECON-07, settore scientifico disciplinare ECON-07/A, ai sensi dell’art. 24, c. 6, della L. n. 240 del 30.12.2010 (D.R. n. 1457 del 05.11.2024)”; 6. In parte qua, del Decreto del Rettore dell’Univ. Politecnica delle Marche prot. n. -OMISSIS- del 5.11.2024, Rep. Decreti Rettore n. -OMISSIS-, recante ad oggetto “Procedure di chiamata per la copertura di due posti di professore universitario di ruolo di prima fascia ai sensi dell’art. 24, c. 6, della L. n. 240 del 30.12.2010 nei gruppi scientifico disciplinari 13/ECON-07 e 09/IIND.07, settori scientifico disciplinari ECON-07/A e IIND-07/A”, limitatamente alle norme richiamate nel presente atto e agli effetti da esse prodotti in relazione alla procedura di chiamata nel gruppo scientifico disciplinare 13/ECON-07, nonché, si opus, gli atti dei vari organi di Ateneo di approvazione della procedura, nella misura e nelle parti in cui risultano affetti dai medesimi vizi censurati nei confronti del Decreto rettorale n. -OMISSIS-, ivi inclusi: a) la delibera dell’Assemblea della Facoltà di Economia del 24.10.2024 con cui è stato espresso parere favorevole alla procedura; b) la delibera del Senato Accademico dell’Ateneo del 29.10.2024 che ha espresso parere favorevole per quanto di competenza; c) la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo del 30.10.2024 con cui si autorizza l’avvio della procedura di reclutamento; 7. Si opus e in parte qua, del Regolamento chiamate dei professori di prima e seconda fascia ai sensi degli art. 18 e 24 della L. n. 240/2010 dell’Univ. Politecnica delle Marche, emanato con D.R. n. 200 del 23.12.2011 e ss.mm.ii.; 8. Di ogni atto, parere, comunicazione in genere inerente alla procedura di chiamata in esame, precedenti o successivi agli atti impugnati e comunque ad essi presupposti, connessi o conseguenti, ivi incluse le Convocazioni del Consiglio di Dipartimento di Management in data 6.11.2024, 27.11.2024, 4.03.2025, il parere del Senato Accademico dell’Univ. Politecnica delle Marche reso in data 21.3.2025 favorevole alla chiamata (tra gli altri) della Prof.ssa -OMISSIS- come professoressa ordinaria (non noto), atti tutti che vengono qui pure impugnati anche se non noti o non espressamente menzionati. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati dal ricorrente il 12\9\2025: per l’annullamento e/o declaratoria di nullità dei seguenti atti e provvedimenti, conosciuti nei loro esatti riferimenti e contenuti a seguito delle produzioni documentali avversarie (avvenute il 6 e il 7 giugno 2025): 1) Delibera n. -OMISSIS- del 14.10.2024 dell’Assemblea di Facoltà di Economia dell’Università Politecnica delle Marche, recante ad oggetto: “Punto 1 all’O.d.G. - Parere richiesta avvio procedura di valutazione per la copertura di n. 1 posto di professore/professoressa di I fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, Gruppo Scientifico Disciplinare 13/ECON-07 – Economia e gestione delle imprese, Settore Scientifico-Disciplinare ECON-07/A – Economia e gestione delle imprese, presso il Dipartimento di Management”, con cui è stato espresso parere favorevole alla procedura; 2) Delibera n. -OMISSIS- adottata nella seduta n. -OMISSIS- del 29.10.2024 del Senato Accademico dell’Università Politecnica delle Marche, recante ad oggetto: “N. 7 - PERSONALE DOCENTE. 2) Copertura posti personale docente”, con cui è stato espresso parere favorevole alla procedura per quanto di competenza; 3) Delibera n. -OMISSIS- adottata nella seduta n. -OMISSIS- del 30.10.2024 del Consiglio di Amministrazione dell’-OMISSIS- Politecnica delle Marche, recante ad oggetto: “N. 10 – PERSONALE DOCENTE. 3) Copertura posti personale docente”, con cui è stato espresso parere favorevole alla procedura per quanto di competenza; 4) nota in data 28.11.2024 inviata al Direttore del Dipartimento DIMA dall’Ufficio Personale Docente dell’Università Politecnica delle Marche; 5) Delibera n. -OMISSIS- del 21.03.2025 del Senato Accademico dell’Università Politecnica delle Marche, recante ad oggetto: “Personale Docente e di Ricerca. 07/01 Chiamate personale docente” e relativo allegato, con la quale è stato espresso parere favorevole alla chiamata (tra gli altri) della Prof.ssa -OMISSIS- come professoressa ordinaria; 6) Delibera n. -OMISSIS- del 21.03.2025 del Consiglio di Amministrazione dell’Università Politecnica delle Marche, recante ad oggetto: “Personale Docente e di Ricerca. 07/01 Chiamate personale docente”, e relativo allegato, con la quale è stata approvata la chiamata (tra gli altri) della Prof.ssa -OMISSIS- come professoressa ordinaria; nonché, per quanto occorrer possa, degli atti e provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo, anche già richiamati nel precedente elenco (dei quali ad ogni buon conto con il presente atto si rinnova l’impugnazione): 7) Decreto del Rettore dell’Università Politecnica delle Marche prot. n. -OMISSIS- del 12.02.2025, Rep. Decreti Rettore n. -OMISSIS-, recante ad oggetto “approvazione degli atti della procedura di chiamata per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo, fascia degli ordinari, nel gruppo scientifico disciplinare 13/ECON-07, settore scientifico disciplinare ECON-07/A, ai sensi dell’art. 24, c. 6, L. n. 240 del 30.12.2010. Dichiarazione di idoneità della Prof.ssa -OMISSIS-”, pubblicato sul portale dell’Univ. Politecnica delle Marche in data 13.02.2025; 8) “Relazione finale della Commissione giudicatrice della procedura di chiamata per la copertura di n. 1 posto di professore ordinario, nel Gruppo Scientifico Disciplinare 13/ECON-07, Settore Scientifico Disciplinare ECON-07/A, (D.R. n. -OMISSIS- del 05/11/2024 – prot. n. -OMISSIS-) Art. 24, c. 6 della L. 30.12.2010 n. 240”, prot. n. 31494 del 10.02.2025, pubblicato sul portale dell’Univ. Politecnica delle Marche in data 13.02.2025; 9) tutti i verbali della Commissione giudicatrice, ivi inclusi i verbali n. -OMISSIS- in data 27.01.2025 e n. -OMISSIS- in data 04.02.2025 e relativo Allegato A, entrambi al prot. n. -OMISSIS- del 10.02.2025; 4) le seguenti delibere e verbali del Consiglio di Dipartimento di Management dell’Univ. Politecnica delle Marche nonché i relativi allegati: verbale in data 10.09.2024, con particolare riferimento alla deliberazione rep. n. -OMISSIS- di cui al punto 22 dell’o.d.g. (avvio procedura di chiamata); verbale in data 13.11.2024 con particolare riferimento alla deliberazione di cui al punto 16 dell’o.d.g. (Rinvio della discussione); verbale in data 4.12.2024, con particolare riferimento alla Delibera rep. n. -OMISSIS- di cui al punto 18 dell’o.d.g. (designazione della Commissione giudicatrice), ivi inclusa la nota inviata al Direttore del Dipartimento dall’Ufficio Personale Docente dell’Ateneo, ivi menzionata ma non allegata; verbale in data 11.03.2025, con particolare riferimento alla Delibera rep. n. Rep. n. -OMISSIS- di cui al punto 17 all’ o.d.g. (proposta di chiamata prof.ssa -OMISSIS-); 10) Decreto del Rettore dell’Univ. Politecnica delle Marche prot. n. -OMISSIS- del 11.12.2024 – Rep. Decreti Rettore n. -OMISSIS-, recante ad oggetto “nomina commissione giudicatrice per una procedura valutativa di chiamata di professore universitario di ruolo di prima fascia nel gruppo scientifico disciplinare 13/ECON-07, settore scientifico disciplinare ECON-07/A, ai sensi dell’art. 24, c. 6, della L. n. 240 del 30.12.2010 (D.R. n. 1457 del 05.11.2024)”; 11) in parte qua, Decreto del Rettore dell’Univ. Politecnica delle Marche prot. n. -OMISSIS- del 5.11.2024, Rep. Decreti Rettore n. -OMISSIS-, recante ad oggetto “Procedure di chiamata per la copertura di due posti di professore universitario di ruolo di prima fascia ai sensi dell’art. 24, c. 6, della L. n. 240 del 30.12.2010 nei gruppi scientifico disciplinari 13/ECON-07 e 09/IIND.07, settori scientifico disciplinari ECON-07/A e IIND-07/A”, limitatamente alle norme richiamate nel presente atto e agli effetti da esse prodotti in relazione alla procedura di chiamata nel gruppo scientifico disciplinare 13/ECON-07, nonché, si opus, gli atti dei vari organi di Ateneo di approvazione della procedura, nella misura e nelle parti in cui risultano affetti dai medesimi vizi censurati nei confronti del Decreto rettorale n. -OMISSIS-, ivi inclusi: a) la delibera dell’Assemblea della Facoltà di Economia del 24.10.2024 con cui è stato espresso parere favorevole alla procedura; b) la delibera del Senato Accademico dell’Ateneo del 29.10.2024 che ha espresso parere favorevole per quanto di competenza; c) la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo del 30.10.2024 con cui si autorizza l’avvio della procedura di reclutamento; 12) si opus e in parte qua, Regolamento chiamate dei professori di prima e seconda fascia ai sensi degli art. 18 e 24 della L. n. 240/2010 dell’Univ. Politecnica delle Marche, emanato con D.R. n. 200 del 23.12.2011 e ss.mm.ii.; 13) ogni atto, parere, comunicazione in genere inerente alla procedura di chiamata in esame, precedenti o successivi agli atti impugnati e comunque ad essi presupposti, connessi o conseguenti, ivi incluse le Convocazioni del Consiglio di Dipartimento di Management in data 6.11.2024, 27.11.2024, 4.03.2025, il parere del Senato Accademico dell’Univ. Politecnica delle Marche reso in data 21.3.2025 favorevole alla chiamata (tra gli altri) della Prof.ssa -OMISSIS- come professoressa ordinaria (non noto), atti tutti che vengono qui pure impugnati anche se non noti o non espressamente menzionati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Atti della procedura di chiamata per un professore ordinario nel GSD 13/ECON-07 e SSD ECON-07/A, inclusi bando, nomina della commissione, criteri di valutazione, valutazioni dei candidati, approvazione degli atti e chiamata della candidata risultata idonea
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, candidato alla procedura insieme alla controinteressata, ha impugnato il bando, gli atti di nomina della commissione, i verbali e i criteri valutativi, nonché gli atti successivi di approvazione e chiamata, deducendo tre principali gruppi di censure. Primo, ha contestato la lex specialis perché le specifiche funzioni, riferite soprattutto all'insegnamento di marketing e marketing digitale e a specifici ambiti di ricerca, avrebbero ristretto il profilo del posto rispetto all'intero SSD ECON-07/A, risultando ritagliate sul curriculum della candidata poi dichiarata idonea e configurando una chiamata ad personam, con violazione degli artt. 18 e 24 della l. n. 240/2010, dei principi di imparzialità e buon andamento ed eccesso di potere per sviamento. Secondo, ha censurato i criteri fissati dalla commissione, in particolare l'attribuzione di 64 punti su 100 alle pubblicazioni, di cui 60 alle sole dodici pubblicazioni presentabili, il criterio di congruenza con il profilo delineato dal bando e la mancata valorizzazione dell'attività di ricerca svolta quale professore associato. Ha inoltre contestato l'applicazione differenziata dei criteri e la sproporzione dei punteggi. Terzo, ha dedotto l'illegittimità della nomina della commissione per mancato ricorso al sorteggio, nonostante gli indirizzi anticorruzione dell'ANAC e del Ministero, nonché difetto di motivazione sulla scelta di non adottarlo; ha prospettato anche rapporti pregressi tra commissari e candidata e disparità nella valutazione di pubblicazioni e curricula. Con i motivi aggiunti ha esteso le censure agli atti prodromici e successivi conosciuti nel corso del giudizio e ha dedotto uno specifico motivo contro la nota dell'ufficio del personale e la delibera dipartimentale che avevano escluso il sorteggio.
La decisione
Il TAR ha respinto le eccezioni di irricevibilità e inammissibilità. Ha ritenuto tempestiva l'impugnazione del bando, poiché la lesività della previsione relativa alle specifiche funzioni si era concretizzata solo con l'esito della procedura. Ha inoltre affermato che la discrezionalità tecnica della commissione non sottrae i relativi atti al sindacato giurisdizionale, esercitabile nei limiti della manifesta irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà, travisamento, non intellegibilità o carenza di trasparenza. Nel merito ha accolto il primo motivo, rilevando che il GSD e il SSD coincidevano quanto a declaratoria e comprendevano l'intero sistema dell'economia e gestione delle imprese, mentre il bando aveva concentrato le specifiche funzioni sull'area del marketing e marketing digitale. Le specifiche funzioni, pur aventi finalità informative, non possono surrettiziamente delineare un profilo selettivo ristretto o privilegiare un sottoambito del settore scientifico-disciplinare; nel caso concreto la previsione era inoltre illogica, poiché i corsi indicati risultavano già affidati a candidati alla procedura. Ha accolto anche il secondo motivo: la commissione aveva attribuito un peso manifestamente sproporzionato alle sole dodici pubblicazioni, separando artificiosamente le pubblicazioni dalla complessiva attività di ricerca, relegando curriculum, ricerca e didattica a un ruolo marginale. Tale impostazione è stata ritenuta contraria ai criteri del d.m. n. 344/2011 e manifestamente illogica per una selezione di professore ordinario; è stato inoltre ritenuto illegittimo il riferimento al profilo di prima fascia delineato dal bando e irrazionale il mancato riconoscimento dell'attività di ricerca svolta dal ricorrente come professore associato. Ha accolto il terzo motivo: il mancato sorteggio non costituiva, in sé, violazione di legge, poiché le indicazioni ANAC e ministeriali non erano cogenti; tuttavia, l'amministrazione non poteva ignorarle e motivare il mancato ricorso al sorteggio con la sola circostanza che il regolamento non lo prevedeva e che non era mai stato utilizzato. Tale motivazione è stata ritenuta tautologica e insufficiente, con conseguente eccesso di potere per difetto di motivazione. Sono stati accolti anche i motivi aggiunti, compreso il motivo III-bis. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati quindi accolti, con annullamento di tutti gli atti della procedura, dal bando alla nomina della commissione, dai criteri e dalle valutazioni sino alla chiamata della vincitrice. L'Università è stata condannata al pagamento di euro 3.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, mentre le altre spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 18, comma 1, lett. a), l. 240/2010
specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari; informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni
La norma distingue il profilo, che può essere individuato esclusivamente mediante uno o più SSD, dalle specifiche funzioni, che hanno finalità informative. Queste ultime non possono essere utilizzate per restringere surrettiziamente il profilo valutativo a un sottoambito del settore o a un determinato candidato.
art. 24, comma 5, l. 240/2010
La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro
I criteri di valutazione devono conformarsi agli standard qualitativi e ai criteri normativi applicabili; la commissione non può introdurre criteri privi di adeguata base normativa o regolamentare.
art. 24, comma 6, l. 240/2010
La procedura di chiamata valutativa deve rispettare i principi di imparzialità, buon andamento e valutazione comparativa propri del reclutamento universitario.
art. 4 d.m. 4 agosto 2011, n. 344
La ricerca scientifica, comprese le pubblicazioni, deve essere valutata unitariamente secondo i criteri previsti; non è legittimo attribuire alle sole pubblicazioni selezionate un peso sproporzionato tale da marginalizzare la restante attività di ricerca.
art. 3 d.m. 4 agosto 2011, n. 344
La valutazione della didattica costituisce componente autonoma e significativa della selezione e non può essere relegata, senza adeguata giustificazione, a un peso manifestamente marginale nella scelta di un professore ordinario.
art. 97 Cost.
I principi di imparzialità e buon andamento vincolano anche le commissioni giudicatrici universitarie e impongono criteri coerenti, razionali e non preordinati a privilegiare specifici candidati.
art. 113 Cost.
Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi
La discrezionalità tecnica della commissione non esclude il sindacato di legittimità, sebbene questo sia esercitato nei limiti propri del controllo sulle valutazioni tecniche.
art. 7 c.p.a.
Sono sottratti alla giurisdizione amministrativa soltanto gli atti riconducibili all'esercizio del potere politico; gli atti delle commissioni di concorso restano normalmente sindacabili.
art. 55 c.p.a.
In sede cautelare erano state sospese le procedure per fumus boni iuris e periculum in mora; la sentenza di merito ha poi annullato gli atti impugnati.
art. 26, comma 1, c.p.a.
Le spese di lite sono state poste a carico della parte resistente secondo soccombenza, con quantificazione di euro 3.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Massime di principio
- Nelle procedure di chiamata di professori universitari, il profilo del posto deve essere individuato esclusivamente mediante il riferimento a uno o più settori scientifico-disciplinari; le specifiche funzioni hanno finalità informativa e non possono restringere surrettiziamente la platea dei concorrenti a un sottoambito del settore o conformarsi al percorso di uno specifico candidato.
- Quando il settore scientifico-disciplinare comprende una pluralità ampia di ambiti scientifici e professionali, la commissione deve valutare la congruenza dei candidati rispetto all'intero settore e non può elevare uno soltanto dei relativi sottoambiti a criterio preferenziale, neppure attraverso il richiamo al profilo delineato nel bando.
- Nella selezione di un professore ordinario è manifestamente irragionevole attribuire un peso preponderante alle sole pubblicazioni selezionate, relegando a ruolo marginale il curriculum complessivo, la restante attività di ricerca e la didattica; la ponderazione dei criteri deve rispettare la struttura unitaria e la rilevanza delle diverse componenti della professionalità accademica.
- La discrezionalità tecnica delle commissioni di concorso è sindacabile dal giudice amministrativo quando emergano manifesta irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà, travisamento dei fatti, non intellegibilità o carenza di trasparenza dei criteri e delle valutazioni.
- Le indicazioni dell'ANAC e del Ministero sul sorteggio dei componenti delle commissioni, anche se non direttamente cogenti, non possono essere ignorate dall'amministrazione: la scelta di non applicarle richiede una motivazione effettiva e specifica, non essendo sufficiente affermare che il sorteggio non è previsto dal regolamento interno o non è mai stato utilizzato.
- Il mancato riconoscimento dell'attività di ricerca svolta dal candidato nella qualità di professore associato è manifestamente irrazionale quando la commissione valorizzi, per lo stesso criterio, periodi di attività di ricerca svolti in altra posizione accademica senza fornire una plausibile giustificazione.
Come è indicizzato
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