Regolamento (UE) 2015/847
Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento impone che i trasferimenti di fondi siano accompagnati da dati informativi sull’ordinante e sul beneficiario, differenziando gli obblighi per trasferimenti intra-UE, extra-UE e trasferimenti raggruppati. I prestatori di servizi di pagamento devono verificare i dati, rilevare quelli mancanti o incompleti, adottare decisioni basate sul rischio e segnalare le operazioni sospette alla FIU. Sono disciplinati la protezione e la conservazione dei dati, per cinque anni prorogabili fino ad altri cinque, nonché sanzioni, controlli e cooperazione tra autorità. Il regolamento abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006.
Obblighi sui dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi per prevenire, individuare e indagare riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica ai trasferimenti di fondi in qualsiasi valuta inviati o ricevuti da prestatori di servizi di pagamento o prestatori intermediari stabiliti nell’Unione, quando almeno uno dei prestatori coinvolti è stabilito nell’Unione. Sono previste esclusioni per determinati servizi di pagamento, carte e strumenti utilizzati esclusivamente per acquistare beni o servizi, prelievi di contante, pagamenti a pubbliche autorità, operazioni tra prestatori che agiscono per proprio conto, trasmissione di immagini di assegni e soggetti che svolgono esclusivamente attività tecniche di supporto. Gli Stati membri possono escludere, a determinate condizioni, trasferimenti nazionali fino a 1 000 EUR destinati esclusivamente al pagamento di beni o servizi. Il regolamento si applica dal 26 giugno 2017 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Dati informativi nei trasferimenti di fondi e contrasto al riciclaggio
Il regolamento (UE) 2015/847 attua a livello dell’Unione gli standard internazionali del GAFI sui trasferimenti elettronici e mira a garantire la tracciabilità dei fondi. La finalità è prevenire, individuare e indagare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, preservando al contempo il funzionamento del mercato interno e limitando gli oneri agli operatori in modo proporzionato.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda i trasferimenti di fondi in qualsiasi valuta inviati o ricevuti da un prestatore di servizi di pagamento o da un prestatore intermediario stabilito nell’Unione. Si applica quindi sia ai trasferimenti intra-UE sia ai trasferimenti da o verso paesi terzi, purché sia coinvolto un prestatore stabilito nell’Unione.
Sono esclusi:
- i servizi indicati all’articolo 3, lettere da a) a m) e o), della direttiva 2007/64/CE;
- i trasferimenti effettuati con carte di pagamento, strumenti di moneta elettronica o dispositivi prepagati o postpagati utilizzati esclusivamente per pagare beni o servizi, quando il relativo numero accompagna tutti i trasferimenti;
- i prelievi di contante dal proprio conto di pagamento;
- i pagamenti a pubbliche autorità per imposte, sanzioni pecuniarie o altri tributi;
- i trasferimenti in cui ordinante e beneficiario sono prestatori di servizi di pagamento che agiscono per proprio conto;
- i trasferimenti effettuati mediante trasmissione di immagini di assegni, inclusi gli assegni troncati;
- le attività meramente tecniche di conversione di documenti cartacei in dati elettronici, messaggistica, supporto alla trasmissione, compensazione o regolamento, quando svolte alle condizioni dell’articolo 2, paragrafo 4.
L’esclusione per strumenti di pagamento utilizzati per beni o servizi non opera quando lo strumento è impiegato per trasferimenti di fondi da persona a persona. Uno Stato membro può inoltre escludere determinati trasferimenti nazionali sul conto di pagamento di un beneficiario destinato esclusivamente al pagamento di beni o servizi, se il prestatore del beneficiario è soggetto alla direttiva (UE) 2015/849, il trasferimento è tracciabile tramite codice unico e l’importo non supera 1 000 EUR.
Dati informativi richiesti
Il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante deve assicurare che il trasferimento sia accompagnato da:
- nome dell’ordinante;
- numero del conto di pagamento dell’ordinante;
- indirizzo, numero del documento ufficiale, numero identificativo del cliente oppure data e luogo di nascita dell’ordinante;
- nome del beneficiario;
- numero del conto di pagamento del beneficiario.
Quando il trasferimento non è effettuato da o verso un conto, il numero di conto è sostituito dal codice unico di identificazione dell’operazione. Tale codice deve consentire la tracciabilità fino all’ordinante e al beneficiario.
Prima di eseguire il trasferimento, il prestatore dell’ordinante verifica l’accuratezza dei dati sulla base di documenti, dati o informazioni provenienti da una fonte affidabile e indipendente. La verifica si considera effettuata quando l’identità è stata verificata ai sensi dell’articolo 13 della direttiva (UE) 2015/849 e i dati sono conservati ai sensi dell’articolo 40, oppure quando si applica l’articolo 14, paragrafo 5, della stessa direttiva.
Regime per i trasferimenti all’interno dell’Unione
Se tutti i prestatori coinvolti nella catena di pagamento sono stabiliti nell’Unione, il trasferimento può essere accompagnato almeno dai numeri dei conti dell’ordinante e del beneficiario o, se applicabile, dal codice unico di identificazione dell’operazione, fatti salvi gli obblighi del regolamento (UE) n. 260/2012.
Su richiesta del prestatore del beneficiario o del prestatore intermediario, il prestatore dell’ordinante deve fornire i dati entro tre giorni lavorativi:
- per trasferimenti superiori a 1 000 EUR, effettuati con una o più operazioni apparentemente collegate, i dati previsti dall’articolo 4;
- per trasferimenti fino a 1 000 EUR non apparentemente collegati, almeno i nomi dell’ordinante e del beneficiario e i numeri dei conti o il codice unico.
Per i trasferimenti fino a 1 000 EUR non collegati ad altri, il prestatore dell’ordinante non deve verificare i dati dell’ordinante, salvo che i fondi siano stati ricevuti in contante o moneta elettronica anonima oppure sussista un ragionevole sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
Trasferimenti verso l’esterno dell’Unione
Per i trasferimenti verso un prestatore del beneficiario stabilito fuori dall’Unione, si applicano le regole sui dati completi dell’ordinante e del beneficiario, con le semplificazioni previste per gli importi fino a 1 000 EUR non collegati ad altri trasferimenti.
Nel caso di un trasferimento raggruppato proveniente da un unico ordinante, i singoli trasferimenti possono contenere soltanto il numero del conto dell’ordinante o il codice unico, purché il file di raggruppamento riporti i dati completi dell’ordinante e del beneficiario e tali dati siano stati verificati. I singoli trasferimenti devono rimanere integralmente tracciabili.
Controlli del prestatore del beneficiario
Il prestatore del beneficiario deve predisporre procedure efficaci per accertare che i campi relativi all’ordinante e al beneficiario siano compilati con caratteri o dati ammessi dal sistema di pagamento o messaggistica. Le procedure possono comprendere controlli a posteriori o in tempo reale.
Il prestatore deve verificare l’accuratezza dei dati del beneficiario prima dell’accredito o della messa a disposizione dei fondi per trasferimenti superiori a 1 000 EUR, considerando anche più operazioni apparentemente collegate. Per importi fino a 1 000 EUR non collegati ad altri trasferimenti, la verifica non è necessaria, salvo pagamento in contante o moneta elettronica anonima o ragionevole sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
Quando i dati mancano, sono incompleti o non sono conformi alle convenzioni tecniche del sistema, il prestatore applica procedure basate sul rischio e decide se:
- eseguire il trasferimento;
- rifiutarlo;
- sospenderlo;
- chiedere i dati mancanti prima o dopo l’accredito o la messa a disposizione dei fondi.
Se un prestatore omette ripetutamente di fornire i dati richiesti, il prestatore del beneficiario deve adottare misure progressive, inizialmente mediante richiami o diffide, fino al rifiuto di futuri trasferimenti, alla limitazione o alla cessazione del rapporto professionale. L’omissione e le misure adottate devono essere comunicate all’autorità competente.
La mancanza o incompletezza dei dati costituisce elemento della valutazione sull’eventuale carattere sospetto del trasferimento o di operazioni correlate e sull’eventuale segnalazione alla FIU ai sensi della direttiva (UE) 2015/849.
Obblighi dei prestatori intermediari
Il prestatore intermediario deve mantenere insieme al trasferimento tutti i dati ricevuti relativi all’ordinante e al beneficiario. Deve inoltre verificare la corretta compilazione dei campi e applicare procedure efficaci, anche mediante controlli a posteriori o in tempo reale, per rilevare dati mancanti o incompleti.
In caso di omissioni, il prestatore intermediario decide, sulla base del rischio, se eseguire, rifiutare o sospendere il trasferimento e se richiedere i dati prima o dopo la trasmissione. Le omissioni ripetute consentono l’adozione di richiami, diffide, rifiuto di futuri trasferimenti, limitazione o cessazione dei rapporti professionali, con informazione all’autorità competente. Anche per il prestatore intermediario la carenza informativa deve essere considerata nella valutazione dell’eventuale segnalazione alla FIU.
Richieste delle autorità e trattamento dei dati personali
I prestatori di servizi di pagamento devono rispondere esaurientemente e senza ritardo alle richieste di dati formulate dalle autorità dello Stato membro di stabilimento responsabili della lotta al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo. La risposta può avvenire anche tramite un punto di contatto centrale nominato ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2015/849.
Il trattamento dei dati personali è soggetto alla direttiva 95/46/CE, come recepita nel diritto nazionale, e per la Commissione e le AEV al regolamento (CE) n. 45/2001. I dati possono essere trattati esclusivamente per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; è vietato il trattamento successivo incompatibile e, in particolare, l’utilizzo per finalità commerciali.
I prestatori devono informare i nuovi clienti, prima dell’instaurazione del rapporto o dell’esecuzione di un’operazione occasionale, sugli obblighi relativi al trattamento dei dati. Devono inoltre garantire la riservatezza dei dati trattati e predisporre adeguate misure tecniche e organizzative di protezione.
Conservazione dei dati
I prestatori dell’ordinante e del beneficiario conservano per cinque anni tutti i dati previsti dagli articoli da 4 a 7. Alla scadenza, i dati personali devono essere cancellati, salvo diversa disciplina nazionale.
Gli Stati membri possono autorizzare o imporre un ulteriore periodo di conservazione, comunque non superiore a cinque anni, soltanto dopo una valutazione della necessità e proporzionalità e quando la conservazione sia necessaria per prevenire, individuare o indagare attività di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
Per procedimenti giudiziari pendenti al 25 giugno 2015, le informazioni e i documenti relativi possono essere conservati per cinque anni decorrenti da tale data, con possibile ulteriore proroga di cinque anni alle condizioni stabilite dall’articolo 16, paragrafo 3.
Sanzioni e vigilanza
Gli Stati membri devono prevedere sanzioni e misure amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive, coerenti con la direttiva (UE) 2015/849, fatta salva la possibilità di applicare sanzioni penali. Le sanzioni possono riguardare anche i membri dell’organo di gestione e ogni persona fisica responsabile secondo il diritto nazionale.
Le persone giuridiche possono essere ritenute responsabili quando la violazione è commessa a loro vantaggio da soggetti con poteri di rappresentanza, decisione o controllo, oppure quando la mancata sorveglianza o il mancato controllo hanno reso possibile la violazione.
Le violazioni specificamente soggette alle sanzioni previste dall’articolo 18 comprendono:
- omissione ripetuta o sistematica dei dati sull’ordinante o sul beneficiario, in violazione degli articoli 4, 5 o 6;
- inadempienza ripetuta, sistematica o grave nella conservazione dei dati, in violazione dell’articolo 16;
- mancata attuazione di procedure efficaci basate sul rischio, in violazione degli articoli 8 o 12;
- grave inosservanza degli articoli 11 o 12 da parte di un prestatore intermediario.
Le autorità competenti devono pubblicare tempestivamente le sanzioni e le misure amministrative, indicando, ove necessario e proporzionato dopo una valutazione caso per caso, natura della violazione e identità dei responsabili. Gli Stati membri devono predisporre meccanismi per segnalare le violazioni e i prestatori devono istituire canali interni sicuri, indipendenti, specifici e anonimi, proporzionati alla propria natura e dimensione.
Linee guida, accordi territoriali e abrogazione
Entro il 26 giugno 2017 le AEV devono emanare linee guida per autorità competenti e prestatori di servizi di pagamento, in particolare sull’attuazione degli articoli 7, 8, 11 e 12.
La Commissione può autorizzare accordi tra uno Stato membro e un paese o territorio non appartenente al territorio dell’Unione affinché i trasferimenti siano trattati come trasferimenti interni, quando il paese o territorio:
- appartiene alla stessa unione monetaria, area monetaria o convenzione monetaria;
- ha prestatori partecipanti ai sistemi di pagamento e regolamento dello Stato membro;
- impone ai propri prestatori regole equivalenti a quelle del regolamento.
Il regolamento abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006. Entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, si applica dal 26 giugno 2017 ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Oggetto e ambito di applicazione
Gli articoli 1 e 2 disciplinano i dati informativi relativi all’ordinante e al beneficiario che accompagnano i trasferimenti di fondi in qualsiasi valuta, quando almeno uno dei prestatori di servizi di pagamento coinvolti è stabilito nell’Unione. Sono previste esclusioni per specifiche operazioni e la facoltà degli Stati membri di escludere determinati trasferimenti nazionali fino a 1 000 EUR.
Definizioni rilevanti
L’articolo 3 definisce, tra l’altro, ordinante, beneficiario, prestatore di servizi di pagamento, prestatore intermediario, trasferimento di fondi, trasferimento raggruppato, codice unico di identificazione dell’operazione e trasferimento da persona a persona.
Dati obbligatori e verifica da parte del prestatore dell’ordinante
Ai sensi dell’articolo 4, i trasferimenti devono contenere nome, numero di conto e ulteriori dati identificativi dell’ordinante, nonché nome e numero di conto del beneficiario; in assenza di conto si utilizza il codice unico di identificazione dell’operazione. Il prestatore dell’ordinante verifica l’accuratezza dei dati prima del trasferimento, salvo i casi in cui la verifica dell’identità sia già effettuata secondo la direttiva (UE) 2015/849.
Trasferimenti intra-UE
L’articolo 5 consente, quando tutti i prestatori della catena sono stabiliti nell’Unione, l’accompagnamento con il numero di conto dell’ordinante e del beneficiario o con il codice unico di identificazione. Su richiesta, il prestatore dell’ordinante deve fornire ulteriori dati entro tre giorni lavorativi. Per trasferimenti fino a 1 000 EUR non collegati ad altri, la verifica dell’ordinante non è necessaria salvo ricezione di contante o moneta elettronica anonima o ragionevole sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
Trasferimenti extra-UE e trasferimenti raggruppati
L’articolo 6 disciplina i trasferimenti verso prestatori del beneficiario stabiliti fuori dall’Unione. I trasferimenti fino a 1 000 EUR non collegati ad altri possono contenere almeno nomi e numeri di conto o codice unico. Per i trasferimenti raggruppati sono previste modalità semplificate per i singoli trasferimenti, purché il file di raggruppamento contenga dati completi e verificati.
Controlli del prestatore del beneficiario
Gli articoli 7-9 impongono procedure efficaci, anche mediante controlli in tempo reale o a posteriori, per rilevare dati mancanti, incompleti o non conformi. Il prestatore deve verificare il beneficiario per trasferimenti superiori a 1 000 EUR, adottare misure basate sul rischio per eseguire, rifiutare o sospendere i trasferimenti e considerare le carenze informative nella valutazione e segnalazione alla FIU.
Obblighi del prestatore intermediario
Gli articoli 10-13 impongono al prestatore intermediario di mantenere tutti i dati ricevuti insieme al trasferimento, rilevare le omissioni e applicare procedure basate sul rischio. In caso di omissioni ripetute può rifiutare futuri trasferimenti o limitare o interrompere i rapporti professionali, informando l’autorità competente; le carenze devono essere considerate ai fini della segnalazione alla FIU.
Fornitura, protezione e conservazione dei dati
Gli articoli 14-16 impongono una risposta completa e senza ritardo alle richieste delle autorità antiriciclaggio dello Stato membro di stabilimento. I dati possono essere trattati esclusivamente per prevenire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, con divieto di uso commerciale, obblighi di riservatezza e misure di sicurezza. I dati sono conservati per cinque anni, con possibile ulteriore conservazione fino a cinque anni previa valutazione di necessità e proporzionalità.
Sanzioni, responsabilità e controllo
Gli articoli 17-22 impongono agli Stati membri di prevedere sanzioni e misure amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive, fatte salve le sanzioni penali. Sono previste responsabilità delle persone giuridiche e dei soggetti responsabili, pubblicazione delle sanzioni, meccanismi di segnalazione delle violazioni, canali interni sicuri e anonimi e poteri di vigilanza e investigazione delle autorità competenti.
Linee guida, deroghe e disposizioni finali
Le AEV devono emanare entro il 26 giugno 2017 linee guida sugli articoli 7, 8, 11 e 12. La Commissione può autorizzare accordi con paesi o territori non appartenenti all’Unione che soddisfino le condizioni dell’articolo 24. Il regolamento abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, applicandosi dal 26 giugno 2017.
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