Regolamento (UE) 2016/2
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2 della Commissione, del 4 gennaio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce i valori forfettari all’importazione per specifici ortofrutticoli, da usare per il calcolo del prezzo di entrata nell’ambito del regime UE applicabile ai prodotti agricoli. La Commissione adotta tali valori sulla base dell’articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede un aggiornamento giornaliero in funzione di dati variabili. L’atto produce effetti dal giorno della pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.
Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata nell'UE.
Ambito di applicazione
Si applica all’importazione nell’Unione di taluni prodotti ortofrutticoli freschi identificati nell’allegato mediante codice NC e, ove rilevante, codice paese terzo. I valori forfettari sono utilizzati per la determinazione del prezzo di entrata ai sensi dell’articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2 della Commissione – valori forfettari all’importazione per taluni ortofrutticoli
Il regolamento attua il meccanismo del prezzo di entrata per determinati prodotti ortofrutticoli freschi, stabilendo i valori forfettari all’importazione da utilizzare nel calcolo. L’intervento si inserisce nel quadro dell’organizzazione comune dei mercati agricoli e richiama la disciplina applicativa del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede aggiornamenti giornalieri sulla base di dati variabili.
Base giuridica e contesto normativo
La Commissione fonda l’atto sul TFUE, sul regolamento (UE) n. 1308/2013 e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l’articolo 136, paragrafo 1. Il considerando rilevante chiarisce che i valori forfettari sono fissati in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round e per i prodotti e i periodi elencati nell’allegato XVI, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Oggetto del regolamento
L’articolo 1 dispone che i valori forfettari all’importazione ai fini dell’articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli riportati nell’allegato del presente regolamento. I valori sono espressi in EUR/100 kg e sono determinati per specifici codici NC, con differenziazione per paese terzo di origine quando prevista.
Contenuto dell’allegato
L’allegato elenca i valori forfettari per una serie di ortofrutticoli, tra cui prodotti identificati dai codici NC 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 20, 0805 20 10, 0805 20 30/50/70/90, 0805 50 10 e 0808 10 80. Per alcune voci sono indicati valori distinti per diverse origini, come MA, EG, ZA, TR, CL e US, oltre al codice ZZ che corrisponde a "altre origini".
Entrata in vigore ed efficacia
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è inoltre qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
La Commissione adotta il regolamento sulla base del TFUE, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l’articolo 136, paragrafo 1. La funzione dell’atto è fissare i valori forfettari all’importazione per i prodotti e i periodi previsti dall’allegato XVI, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Fissazione dei valori forfettari all’importazione
L’articolo 1 dispone che i valori forfettari all’importazione ai fini dell’articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell’allegato del regolamento. I valori sono espressi in EUR/100 kg e differenziati per codice NC e, in alcuni casi, per origine (codice paese terzo), includendo anche il codice ZZ per "altre origini".
Prodotti interessati e valori indicati nell’allegato
L’allegato riguarda, tra gli altri, i codici NC 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 20, 0805 20 10, 0805 20 30/50/70/90, 0805 50 10 e 0808 10 80. Per ciascun gruppo di prodotti sono indicati valori forfettari specifici per origine, ad esempio MA, EG, ZA, TR, CL, US e ZZ.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Aggiornamento giornaliero dei valori
Nel preambolo si precisa che il valore forfettario all’importazione è calcolato ciascun giorno feriale, conformemente all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili.
Come è indicizzato
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