Regolamento (UE) 2016/10
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/10 della Commissione, del 5 gennaio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce, per un determinato giorno di applicazione, i valori forfettari all'importazione da utilizzare per calcolare il prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli. Tali valori sono fissati dalla Commissione in base alla disciplina del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e vengono aggiornati quotidianamente tenendo conto di dati giornalieri variabili. Il provvedimento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli ai fini del calcolo del prezzo di entrata.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione europea di taluni ortofrutticoli freschi elencati nell'allegato, identificati dai relativi codici NC, provenienti dai paesi terzi indicati nella nomenclatura dei paesi. I valori fissati sono utilizzati ai fini della determinazione del prezzo di entrata ai sensi dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Non contiene esclusioni espresse, ma riguarda solo le combinazioni prodotto/origine riportate nell'allegato e si applica dal giorno della pubblicazione.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/10 della Commissione stabilisce i valori forfettari all'importazione da utilizzare per il calcolo del prezzo di entrata di determinati ortofrutticoli freschi. Il provvedimento si inserisce nella disciplina dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e dà applicazione all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede la fissazione quotidiana di tali valori sulla base di dati variabili.
Base normativa e finalità
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che disciplina i settori degli ortofrutticoli freschi e trasformati. Il considerando rilevante evidenzia che i valori forfettari all'importazione sono calcolati ogni giorno feriale, in conformità all'articolo 136, paragrafo 1, tenendo conto di dati giornalieri variabili; per questo motivo il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda esclusivamente le importazioni nell'Unione di alcuni ortofrutticoli identificati nell'allegato per codice NC e per paese di origine. I valori sono espressi in EUR/100 kg e si applicano alle combinazioni prodotto/origine elencate nel testo, compresi i codici paese IL, MA, TR, ZZ, EG, ZA, CL e US. Il codice "ZZ" è definito come "altre origini" secondo la nomenclatura dei paesi del regolamento (UE) n. 1106/2012.
Contenuto dispositivo
L'articolo 1 rinvia integralmente all'allegato per la determinazione dei valori forfettari all'importazione da applicare ai fini del prezzo di entrata. L'allegato elenca, per ciascun codice NC interessato, il valore forfettario corrispondente all'origine indicata. Tra i prodotti figurano, tra gli altri, pomodori, altri ortaggi e determinate varietà di agrumi, con valori distinti a seconda del paese terzo di provenienza.
Entrata in vigore e efficacia
L'articolo 2 dispone l'entrata in vigore immediata, ossia il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e non richiede misure nazionali di recepimento.
Disposizioni principali
Base giuridica e funzione del valore forfettario
Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013 e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. La Commissione fissa i valori forfettari all'importazione per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in attuazione dei criteri derivanti dall'Uruguay Round.
Fissazione dei valori per i singoli prodotti e paesi d'origine
L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli riportati nell'allegato. L'allegato contiene le coppie codice NC/origine e i relativi importi in EUR/100 kg per taluni ortofrutticoli, tra cui, ad esempio, prodotti con codici 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 20, 0805 20 10, 0805 20 30/50/70/90, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90, con valori differenziati per origine (IL, MA, TR, ZZ, EG, ZA, CL, US).
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Nomenclatura dei paesi terzi
L'allegato richiama la nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012. Il codice "ZZ" corrisponde alla dicitura "altre origini".
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