Regolamento (UE) 2016/9
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/9 della Commissione, del 5 gennaio 2016, relativo alla trasmissione comune di dati e alla condivisione di dati a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce regole vincolanti per rendere effettiva la condivisione dei dati prevista dal REACH, imponendo trasparenza nella determinazione dei costi, criteri di equità e non discriminazione e un meccanismo di rimborso per i nuovi aderenti agli accordi. Rafforza inoltre il principio "una sostanza, una registrazione", attribuendo all’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) un ruolo centrale nel convogliare le informazioni nella stessa registrazione. Sono disciplinati anche la conservazione annuale della documentazione dei costi, la gestione delle controversie e il coordinamento con il diritto della concorrenza.
Regole di esecuzione su trasparenza, ripartizione dei costi e gestione della condivisione dei dati tra dichiaranti REACH per la registrazione delle sostanze chimiche.
Ambito di applicazione
Si applica ai fabbricanti, importatori, dichiaranti potenziali, dichiaranti precedenti e agli altri partecipanti a forum per lo scambio di informazioni sulle sostanze (SIEF) quando, ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), devono condividere informazioni e i relativi costi per la registrazione di una sostanza. Riguarda gli accordi di condivisione dei dati relativi a sostanze soggette agli obblighi di registrazione, inclusi i casi di trasmissione comune e di trasmissione separata autorizzata per gli studi su vertebrati; si applica nell’UE ed è testo rilevante ai fini del SEE. Non disciplina in sé la registrazione sostanziale delle sostanze, ma le modalità di cooperazione e ripartizione dei costi tra le parti interessate; resta salvo il diritto della concorrenza dell’Unione.
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/9 sulla trasmissione comune e condivisione dei dati nel quadro REACH
Il regolamento dà attuazione alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 in materia di condivisione dei dati tra dichiaranti della stessa sostanza, con l’obiettivo di rendere il sistema più trasparente, efficiente e non discriminatorio. I considerando evidenziano che la disciplina nasce anche dall’esperienza maturata nelle scadenze di registrazione del 2010 e 2013, dalla quale è emerso che le regole REACH sulla condivisione dei dati non erano state sfruttate appieno e che ciò aveva inciso in particolare sulle PMI.
Ambito e finalità operative
Il regolamento si applica quando, ai fini della registrazione REACH, più soggetti devono condividere informazioni e costi. La logica è quella di disciplinare gli accordi tra dichiaranti, assicurando che i costi siano determinati in modo oggettivo, trasparente e non discriminatorio e che la condivisione riguardi solo i costi pertinenti agli obblighi informativi effettivamente dovuti ai fini della registrazione.
Trasparenza degli accordi di data sharing
L’accordo di condivisione dei dati deve essere strutturato in modo da consentire a tutte le parti di comprendere quali dati vengono condivisi, quanto costano e perché tali costi sono richiesti. In particolare, l’articolo 2 richiede:
- l’elenco per voce dei dati da condividere, con il costo di ciascuna voce e il collegamento alla specifica prescrizione informativa REACH;
- l’elenco per voce e la giustificazione dei costi amministrativi relativi alla creazione e gestione dell’accordo;
- un modello di ripartizione dei costi, comprensivo di meccanismo di rimborso.
Per gli accordi già esistenti all’entrata in vigore del regolamento, le parti possono all’unanimità rinunciare al dettaglio per voci dei costi. Tuttavia, un dichiarante potenziale che non abbia accettato per iscritto tale deroga conserva il diritto di ottenere l’elenco analitico dei costi; in tal caso i dichiaranti precedenti devono fornire l’elenco dei costi pertinenti sostenuti dopo l’entrata in vigore, produrre la prova dei costi degli studi già completati prima di tale data e, per quanto possibile, dettagliare gli altri costi e le spese antecedenti. La documentazione deve essere trasmessa senza indebito ritardo.
Documentazione annuale e conservazione dei dati
Quando le informazioni sono già condivise e trasmesse congiuntamente, i dichiaranti devono documentare annualmente gli eventuali costi aggiuntivi sostenuti per l’accordo e registrare le compensazioni ricevute dai nuovi dichiaranti. Se mancano dati dettagliati per il periodo precedente all’entrata in vigore, le parti devono cercare prove o elaborare la migliore approssimazione possibile dei costi e delle compensazioni per ciascun anno. Questa documentazione va conservata per almeno 12 anni dopo l’ultima trasmissione di uno studio e resa disponibile gratuitamente su richiesta di una parte dell’accordo, entro un termine ragionevole e tenendo conto dei termini di registrazione applicabili.
Principio "una sostanza, una registrazione" e ruolo dell’ECHA
L’articolo 3 rafforza il principio per cui tutti i dichiaranti della stessa sostanza devono essere ricondotti alla stessa registrazione. L’ECHA è chiamata a garantire tale coesione, anche quando un dichiarante potenziale sia autorizzato a fare riferimento a informazioni già richieste ai sensi degli articoli 27, paragrafo 6, e 30, paragrafo 3, REACH. Se il dichiarante potenziale non deve condividere studi su vertebrati, può scegliere una trasmissione separata, totale o parziale, delle informazioni di cui all’articolo 10, lettera a), previa comunicazione agli altri dichiaranti e all’Agenzia; anche in questo caso l’ECHA deve far confluire la trasmissione nella registrazione esistente della sostanza.
Equità, non discriminazione e meccanismo di rimborso
L’articolo 4 chiarisce che ciascun dichiarante deve partecipare solo ai costi relativi alle informazioni che è obbligato a presentare per adempiere agli obblighi di registrazione, inclusi i costi amministrativi. Il modello di ripartizione dei costi deve valere per tutti i dichiaranti della sostanza, compresi i futuri aderenti, e deve contemplare anche gli eventuali costi derivanti da decisioni di valutazione della sostanza.
Il regolamento richiede che eventuali costi connessi a futuri obblighi informativi ulteriori siano espressamente giustificati e separati dagli altri costi. Se le parti non trovano un accordo sul modello di ripartizione, ciascun partecipante sopporta una quota uguale dei costi connessi alla partecipazione all’accordo, ferma restando la disciplina del rimborso. Il meccanismo di rimborso deve prevedere una ridistribuzione proporzionale della quota di costi nel caso in cui un dichiarante potenziale aderisca successivamente. Gli accordi già esistenti possono, all’unanimità, rinunciare a tale meccanismo, ma il nuovo aderente può chiederne l’inclusione, salvo consenso scritto in senso contrario. È inoltre precisato che i dichiaranti che abbiano cessato l’attività ai sensi dell’articolo 50, paragrafi 2 o 3, REACH possono essere chiamati a contribuire ai costi derivanti da una decisione di valutazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 4.
Controversie e diritto della concorrenza
In caso di controversie sulla condivisione dei dati, l’ECHA deve tener conto del rispetto degli obblighi previsti dagli articoli 2, 3 e 4 del regolamento. La disciplina adottata non pregiudica in alcun modo la piena applicazione del diritto della concorrenza dell’Unione.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, in quanto regolamento di esecuzione della Commissione.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
L’articolo 1 stabilisce i doveri e gli obblighi specifici applicabili alle parti degli accordi quando, ai sensi del regolamento REACH, è prevista la condivisione di informazioni e dei relativi costi.
Trasparenza degli accordi di condivisione dei dati
L’articolo 2 richiede che l’accordo sia chiaro e comprensibile e includa: elenco per voce dei dati condivisi con costo di ciascuna voce e relativa base REACH; elenco e giustificazione dei costi amministrativi; modello di condivisione dei costi con meccanismo di rimborso. Per gli accordi esistenti alla data di entrata in vigore, le parti possono all’unanimità derogare all’obbligo di dettaglio per voci; un dichiarante potenziale non vincolato alla deroga può chiedere l’elenco analitico e ottenere i dati senza indebito ritardo. È prevista la documentazione annuale dei costi aggiuntivi e delle compensazioni ricevute, da conservare per almeno 12 anni dopo l’ultima trasmissione di uno studio e da rendere disponibile gratuitamente su richiesta di una parte dell’accordo.
Principio "una sostanza, una registrazione"
L’articolo 3 affida all’ECHA il compito di garantire che tutti i dichiaranti della stessa sostanza siano associati nella stessa registrazione. Se un dichiarante potenziale ottiene l’autorizzazione a fare riferimento a informazioni richieste ai sensi degli articoli 27, paragrafo 6, e 30, paragrafo 3, REACH, qualsiasi sua successiva trasmissione deve confluire nella trasmissione comune. Se non è tenuto a condividere studi su vertebrati, può effettuare una trasmissione separata di tutte o parte delle informazioni di cui all’articolo 10, lettera a), previa informazione agli altri dichiaranti e all’ECHA, che deve comunque far confluire tale trasmissione nella registrazione esistente.
Equità, non discriminazione e ripartizione dei costi
L’articolo 4 stabilisce che ciascun dichiarante condivide solo i costi delle informazioni che è tenuto a trasmettere per soddisfare gli obblighi di registrazione, inclusi i costi amministrativi. Il modello di ripartizione si applica anche ai futuri dichiaranti e deve includere i costi relativi a eventuali decisioni di valutazione della sostanza; eventuali costi per futuri obblighi informativi ulteriori devono essere giustificati e indicati separatamente. Se non si raggiunge un accordo sul modello di ripartizione, ciascun partecipante paga una quota uguale dei costi di partecipazione, restando comunque dovuto un rimborso secondo il meccanismo previsto. Gli accordi esistenti possono, all’unanimità, rinunciare al meccanismo di rimborso, ma il dichiarante potenziale che aderisca successivamente può chiederne l’inclusione. I dichiaranti che hanno cessato l’attività ai sensi dell’articolo 50, paragrafi 2 o 3, REACH possono essere tenuti a contribuire ai costi derivanti da una decisione di valutazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 4.
Risoluzione delle controversie e concorrenza
L’articolo 5 prevede che, nella risoluzione delle controversie in materia di condivisione dei dati ai sensi degli articoli 27, paragrafo 5, e 30, paragrafo 3, REACH, l’ECHA tenga conto del rispetto degli obblighi di trasparenza, documentazione e ripartizione dei costi stabiliti dagli articoli 2, 3 e 4. Il regolamento precisa inoltre che resta impregiudicata la piena e completa applicazione del diritto della concorrenza dell’Unione.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 6 dispone che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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