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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/7

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione, del 5 gennaio 2016, che stabilisce il modello di formulario per il documento di gara unico europeo (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32016R0007

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva il modello uniforme del DGUE, strumento di autodichiarazione che sostituisce in via preliminare una pluralità di certificati e documenti nelle gare pubbliche. La finalità è ridurre gli oneri amministrativi, favorire la partecipazione delle PMI e facilitare le procedure transfrontaliere, anche mediante la versione elettronica del formulario. Il testo disciplina struttura, contenuti, modalità di compilazione, riuso delle informazioni, rapporti con le banche dati pubbliche e casi in cui occorrono DGUE distinti per raggruppamenti, avvalimento e subappalto. Sono inoltre indicate le regole generali su firme, acquisizione automatica dei dati, verifiche e conseguenze di dichiarazioni false.

Stabilisce il modello standard del formulario del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) da utilizzare nelle procedure di appalto pubblico dell’Unione europea.

Ambito di applicazione

Si applica alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori che operano nell’ambito delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, nonché agli operatori economici che partecipano alle procedure di appalto disciplinate da tali direttive. L’uso del modello è obbligatorio per la redazione del DGUE a decorrere dall’entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione della direttiva 2014/24/UE e, comunque, non oltre il 18 aprile 2016. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; il DGUE è previsto anche per gli enti aggiudicatori dei settori speciali e può essere esteso, su base nazionale, ad altre procedure, inclusi taluni appalti sotto soglia, il regime alleggerito dei servizi sociali e specifici, e le concessioni. Sono richiamate esclusioni e peculiarità per le procedure negoziate senza previa pubblicazione in cui la richiesta del DGUE può risultare superflua o inopportuna.

Modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione stabilisce il modello uniforme del Documento di Gara Unico Europeo, strumento centrale di semplificazione nelle procedure di appalto pubblico. La sua adozione risponde all’obiettivo, perseguito dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, di ridurre gli oneri amministrativi per amministrazioni aggiudicatrici, enti aggiudicatori e operatori economici, con particolare attenzione alle PMI e alla partecipazione transfrontaliera.

Finalità e contesto normativo

Il DGUE è concepito come autodichiarazione sostitutiva preliminare di una pluralità di certificati e documenti, soprattutto per la verifica dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione. Il regolamento richiama espressamente l’articolo 59 della direttiva 2014/24/UE e l’articolo 80, paragrafo 3, della direttiva 2014/25/UE, inserendosi nel quadro di armonizzazione europea degli adempimenti documentali nelle gare.

Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo

Il modello si applica alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori che operano nell’ambito delle direttive sugli appalti pubblici e sui settori speciali, nonché agli operatori economici che partecipano alle relative procedure. Le istruzioni chiariscono che gli Stati membri possono estendere l’uso del DGUE anche ad appalti non soggetti o solo parzialmente soggetti alle direttive, inclusi appalti sotto soglia, servizi sociali e altri servizi specifici del cosiddetto regime alleggerito, oltre che alle concessioni.

Entrata in vigore e applicazione temporale

Ai sensi dell’articolo 1, il modello deve essere utilizzato a decorrere dall’entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione della direttiva 2014/24/UE e, in ogni caso, non oltre il 18 aprile 2016. L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Struttura del DGUE

Il formulario è articolato in sei parti:

  • Parte I: informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore;
  • Parte II: informazioni sull’operatore economico;
  • Parte III: motivi di esclusione;
  • Parte IV: criteri di selezione;
  • Parte V: riduzione del numero di candidati qualificati;
  • Parte VI: dichiarazioni finali.

Nelle procedure con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, alcune informazioni della Parte I sono acquisite automaticamente se viene utilizzato il servizio DGUE elettronico; in mancanza di avviso UE, l’amministrazione deve inserire dati tali da consentire l’individuazione univoca della procedura.

Informazioni sull’operatore economico, rappresentanza e partecipazione congiunta

La Parte II richiede i dati identificativi dell’operatore, informazioni generali sulla sua natura, l’eventuale iscrizione in elenchi ufficiali o possesso di certificazioni equivalenti, l’eventuale partecipazione in forma aggregata e i dati dei rappresentanti autorizzati. Se l’operatore partecipa con altri soggetti, ciascun partecipante deve presentare un DGUE distinto; ciò vale anche per raggruppamenti, consorzi, joint venture e altre forme di compartecipazione.

Avvalimento e subappalto

Quando l’operatore si avvale delle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione o per la Parte V, deve essere presentato un DGUE distinto per ciascun soggetto interessato, comprese le risorse tecniche e gli organismi tecnici non facenti parte integrante dell’operatore. La sezione relativa ai subappaltatori è compilata solo se l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore la richiede espressamente; in tal caso, per ciascun subappaltatore o categoria di subappaltatori possono essere richieste anche le informazioni delle sezioni A e B della Parte II e della Parte III.

Motivi di esclusione

La Parte III del DGUE è dedicata ai motivi di esclusione. Per i motivi legati a condanne penali sono richiamate, tra le altre, partecipazione a organizzazione criminale, corruzione, frode, reati terroristici, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, e lavoro minorile o tratta di esseri umani. Sono inoltre previste verifiche sul pagamento di imposte e contributi previdenziali, sulle situazioni di insolvenza o liquidazione, sui gravi illeciti professionali, sugli accordi anticoncorrenziali, sui conflitti di interessi, sulle precedenti risoluzioni contrattuali, sulle false dichiarazioni e sull’occultamento di informazioni.

Per varie ipotesi è prevista la possibilità di "self-cleaning": l’operatore può dimostrare di aver adottato misure sufficienti a provare la propria affidabilità nonostante l’esistenza del motivo di esclusione. Le istruzioni richiedono che le misure siano descritte con riferimento alla tipologia e alla gravità del comportamento contestato.

Criteri di selezione

La Parte IV riguarda i criteri di selezione e può essere compilata in forma globale, se l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore ha previsto tale possibilità nei documenti di gara, oppure per singole sezioni. Le aree coperte sono:

  • idoneità professionale;
  • capacità economica e finanziaria;
  • capacità tecniche e professionali;
  • sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.

Tra gli elementi richiesti vi sono, a seconda del caso, iscrizione in registri professionali o commerciali, autorizzazioni specifiche per servizi, fatturato annuo generale o specifico, indici finanziari, coperture assicurative, precedenti esperienze in lavori, forniture o servizi, disponibilità di tecnici e organismi tecnici, attrezzature, misure di qualità, sistemi di tracciabilità della catena di approvvigionamento, verifiche delle capacità produttive, titoli di studio e professionali, organico medio annuo e mezzi tecnici impiegabili per l’esecuzione del contratto.

Riduzione del numero di candidati qualificati

La Parte V si applica solo nelle procedure ristrette, competitive con negoziazione, di dialogo competitivo e nei partenariati per l’innovazione. L’operatore dichiara di soddisfare i criteri o le regole obiettivi e non discriminatori per la selezione dei candidati invitati a presentare offerta o a partecipare al dialogo. Se richiesti, devono essere indicati i certificati o le prove documentali disponibili, anche in formato elettronico.

Versione elettronica, banche dati e riutilizzo delle informazioni

Il regolamento valorizza il DGUE elettronico, che la Commissione mette gratuitamente a disposizione tramite apposito servizio. Le informazioni possono essere riutilizzate in procedure successive se ancora valide e pertinenti. Le amministrazioni possono inoltre acquisire direttamente, tramite banche dati nazionali disponibili gratuitamente, parte della documentazione necessaria, anche quando il DGUE richiede inizialmente una semplice risposta "sì" o "no".

Trattamento dei dati personali

Lo scambio dei dati relativi al DGUE deve avvenire nel rispetto delle norme nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE. Le istruzioni richiamano in particolare i dati sensibili connessi a infrazioni, condanne penali e misure di sicurezza, e precisano che l’accesso a documenti online da parte dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore avviene nel rispetto della disciplina applicabile sulla protezione dei dati.

Dichiarazioni finali, firme e documentazione complementare

Nella Parte VI l’operatore dichiara la veridicità e correttezza delle informazioni rese nelle parti precedenti e l’obbligo di produrre, su richiesta, i documenti complementari, salvo che l’amministrazione possa acquisirli direttamente da una banca dati nazionale gratuita o li possieda già, secondo i termini previsti, al più tardi dal 18 ottobre 2018. Il sottoscrittore autorizza formalmente l’amministrazione ad accedere ai documenti complementari pertinenti ai fini della procedura. Le istruzioni precisano inoltre che in alcuni casi la firma del DGUE può non essere necessaria se l’autenticità e l’integrità sono già garantite dai mezzi di trasmissione elettronica.

Conseguenze di dichiarazioni false e rilievo pratico

Le istruzioni sottolineano che false dichiarazioni, omissioni o mancata trasmissione dei documenti complementari possono comportare l’esclusione dalla procedura e, secondo il diritto nazionale, ulteriori conseguenze sanzionatorie. In termini pratici, il formulario mira a evitare richieste indiscriminate di certificati a tutti i partecipanti e a prevenire prassi discriminatorie nella selezione dei soggetti cui richiedere documentazione supplementare.

Disposizioni principali

Adozione del modello DGUE

L’articolo 1 dispone che, per la redazione del Documento di gara unico europeo di cui all’articolo 59 della direttiva 2014/24/UE, si utilizzi il modello di formulario contenuto nell’allegato 2, secondo le istruzioni dell’allegato 1. L’obbligo opera dalla data di entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione della direttiva 2014/24/UE e comunque non oltre il 18 aprile 2016.

Entrata in vigore e natura del regolamento

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e stabilisce che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Funzione e finalità del DGUE

Il DGUE è qualificato come autodichiarazione dell’operatore economico che sostituisce, in fase iniziale, certificati e altri documenti rilasciati da autorità pubbliche o terzi. Serve a dichiarare l’assenza di motivi di esclusione, il possesso dei criteri di selezione e, se del caso, il rispetto delle regole per la riduzione del numero di candidati qualificati.

Compilazione e contenuto informativo

Il modello è articolato in sei parti: informazioni sulla procedura e sull’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore; informazioni sull’operatore economico; motivi di esclusione; criteri di selezione; riduzione del numero di candidati qualificati; dichiarazioni finali. Per le procedure con avviso pubblicato nella GUUE, alcune informazioni della parte I sono acquisite automaticamente tramite il servizio DGUE elettronico; in assenza di avviso UE, l’amministrazione deve inserire dati idonei all’identificazione univoca della procedura.

Motivi di esclusione e self-cleaning

La parte III del formulario copre i motivi di esclusione per condanne penali, mancato pagamento di imposte o contributi previdenziali, insolvenza, conflitto di interessi, gravi illeciti professionali, accordi anticoncorrenziali, false dichiarazioni, occultamento di informazioni e tentativi di influenzare indebitamente la procedura. In diversi casi è prevista la possibilità di autodisciplina ('self-cleaning'), con descrizione delle misure adottate per dimostrare l’affidabilità dell’operatore.

Criteri di selezione e requisiti di idoneità

La parte IV riguarda idoneità, capacità economico-finanziaria, capacità tecniche e professionali, nonché sistemi di garanzia della qualità e gestione ambientale. Il formulario consente, se previsto nei documenti di gara, una dichiarazione globale di soddisfacimento di tutti i criteri di selezione oppure la compilazione delle singole sezioni.

Avvalimento, subappalto e raggruppamenti

Se l’operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti, deve presentare un DGUE distinto per ciascuno di essi. Analogamente, per raggruppamenti, consorzi, joint venture o altre forme di compartecipazione, ciascun partecipante presenta un DGUE distinto. La sezione sui subappaltatori si compila solo se l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore richiede espressamente tali informazioni.

Documento in forma elettronica e riuso delle informazioni

Il DGUE è previsto esclusivamente in formato elettronico, con possibilità di rinvio dell’applicazione fino al 18 aprile 2018 secondo la direttiva 2014/24/UE. Le informazioni possono essere riutilizzate in procedure successive, purché ancora valide e pertinenti, anche tramite il servizio DGUE elettronico o mediante recupero dei dati già disponibili all’operatore economico.

Trattamento dei dati personali e accesso alle banche dati

Lo scambio e il trattamento dei dati connessi al DGUE devono avvenire nel rispetto delle norme nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE, in particolare per i dati relativi a infrazioni, condanne penali e misure di sicurezza. L’operatore può indicare dove siano reperibili online i documenti, autorizzando l’amministrazione a reperirli, nei limiti del diritto applicabile.

Dichiarazioni finali e conseguenze

Nella parte VI l’operatore dichiara la veridicità e correttezza delle informazioni rese, l’impegno a produrre senza indugio i documenti complementari, salvo accesso diretto a banche dati nazionali gratuite o possesso già in capo all’amministrazione, e autorizza l’accesso ai documenti complementari per la verifica della procedura. Le istruzioni richiamano la possibilità di esclusione o perseguibilità per false dichiarazioni e la necessità di firme secondo le regole nazionali e tecniche di trasmissione.

Come è indicizzato

Materieappalti pubblicisettori specialisemplificazione amministrativaprotezione dei daticoncessioni

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