Regolamento (UE) 2015/2447
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione del 24 novembre 2015 recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione stabilisce le modalità operative uniformi per l’applicazione del regolamento (UE) n. 952/2013, istitutivo del Codice doganale dell’Unione, coordinandole con il regolamento delegato (UE) 2015/2446. La disciplina copre l’intero ciclo doganale: registrazione EORI, decisioni e informazioni vincolanti, AEO, gestione del rischio, origine e valore, garanzie, dichiarazioni, regimi speciali, transito e uscita delle merci. Particolare rilievo è attribuito alla progressiva informatizzazione, alla cooperazione amministrativa e alle misure transitorie necessarie fino alla piena operatività dei sistemi elettronici.
Modalità di applicazione del Codice doganale dell’Unione in materia di procedure, sistemi informatici, dichiarazioni, origine, valore, garanzie, transito e uscita delle merci
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle autorità doganali degli Stati membri, alla Commissione, agli operatori economici, ai dichiaranti, ai vettori, agli esportatori, agli importatori, agli AEO, ai titolari di regimi doganali e agli altri soggetti coinvolti nelle operazioni doganali nel territorio doganale dell’Unione. Disciplina importazioni, esportazioni, riesportazioni, transito, custodia temporanea, regimi speciali, prove della posizione unionale, origine preferenziale e non preferenziale, valore in dogana, garanzie, rimborso e sgravio dei dazi. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 1° maggio 2016, con numerose disposizioni transitorie e deroghe legate all’introduzione o al potenziamento dei sistemi elettronici doganali.
Modalità di applicazione del Codice doganale dell’Unione
Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 completa il regolamento (UE) n. 952/2013, rendendo operative le norme procedurali del Codice doganale dell’Unione. La disciplina è costruita intorno alla progressiva digitalizzazione delle dogane, alla standardizzazione dei dati, alla facilitazione degli scambi legittimi e alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione. Il regolamento è strettamente coordinato con il regolamento delegato (UE) 2015/2446 e contiene numerose disposizioni transitorie per il periodo di sviluppo dei sistemi informatici.
Ambito soggettivo e territoriale
Il regolamento vincola direttamente autorità doganali, Commissione, operatori economici, dichiaranti, rappresentanti, importatori, esportatori, vettori, depositari, titolari di regimi speciali e soggetti garanti. Si applica nel territorio doganale dell’Unione, anche quando le operazioni coinvolgono paesi terzi, paesi di transito comune, Norvegia, Svizzera, Turchia, Andorra, San Marino o paesi beneficiari dell’SPG.
Digitalizzazione, dati e sicurezza
Gli articoli 2-5 e gli allegati A e B introducono formati e codici comuni per le informazioni scambiate nelle domande, nelle decisioni, nelle dichiarazioni, nelle notifiche e nelle prove della posizione unionale. Durante la transizione gli Stati membri possono utilizzare formati e procedure nazionali o cartacei per i sistemi non ancora operativi.
Gli Stati membri devono:
- garantire funzionamento efficace, affidabile e sicuro dei sistemi elettronici;
- proteggere i dati da accessi non autorizzati, perdita, alterazione o distruzione;
- registrare ogni inserimento, modifica o cancellazione, indicando finalità, momento e autore dell’operazione;
- comunicare violazioni effettive o sospette della sicurezza;
- conservare i dati convalidati per almeno tre anni dalla fine dell’anno di convalida.
I sistemi devono essere permanentemente disponibili, salvo i casi previsti dagli accordi operativi o di forza maggiore. Il trattamento dei dati personali deve rispettare la disciplina europea e nazionale applicabile.
Numero EORI
Gli articoli 6 e 7 stabiliscono che ciascuna persona disponga di un solo numero EORI. Gli Stati membri designano le autorità competenti per l’attribuzione e comunicano alla Commissione denominazione e indirizzo; tali informazioni sono pubblicate online. I dati EORI sono scambiati e archiviati in un sistema elettronico centrale, con disciplina transitoria fino al relativo potenziamento.
Decisioni doganali e diritto di essere sentiti
Gli articoli 8-15 disciplinano il procedimento decisionale. Prima di adottare una decisione pregiudizievole, l’autorità deve indicare i documenti e le informazioni rilevanti, il termine per presentare osservazioni e il diritto di accesso agli atti. L’interessato può esprimere il proprio punto di vista immediatamente nel corso di verifiche e controlli oppure chiedere una comunicazione formale, salvo i casi specifici previsti dall’articolo 9.
Le domande si considerano accettate quando l’autorità ha ricevuto tutte le informazioni richieste. Se mancano dati, l’autorità assegna un termine ragionevole non superiore a 30 giorni; in assenza di comunicazione, la domanda si considera accettata. I dati posti a fondamento della decisione devono essere conservati per almeno tre anni dopo la cessazione della validità.
Quando è necessaria una consultazione tra autorità di diversi Stati membri, l’autorità consultata deve trasmettere risultati documentati e motivati. Se non risponde entro il termine stabilito, le condizioni oggetto della consultazione si considerano soddisfatte. Le decisioni favorevoli sospese possono essere revocate se il destinatario non adotta tempestivamente le misure necessarie.
Informazioni tariffarie e di origine vincolanti
Gli articoli 16-23 disciplinano le ITV e le IVO. Una domanda ITV può riguardare soltanto merci con caratteristiche simili e differenze irrilevanti per la classificazione; una domanda IVO può riguardare un solo tipo di merci e circostanze.
Le autorità devono consultare il sistema elettronico delle ITV per evitare decisioni incompatibili con precedenti decisioni e devono indicare lo stato delle domande. Se la decisione ITV è utilizzata nella dichiarazione doganale, deve esservi indicato il numero di riferimento.
Le autorità possono concedere un periodo di uso esteso, indicando la data finale e, per le ITV, anche il quantitativo massimo. L’uso termina al raggiungimento del quantitativo autorizzato. La Commissione sospende l’adozione di ITV o IVO quando individua decisioni non corrette o non uniformi, oppure quando le autorità nazionali non risolvono divergenze entro 90 giorni. La classificazione o l’origine corrette e uniformi devono essere oggetto di consultazione unionale entro 120 giorni dalla notifica della sospensione.
Operatore economico autorizzato
Gli articoli 24-35 definiscono i criteri e la procedura AEO. Il criterio della conformità richiede che, nei tre anni precedenti, non siano state commesse violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale né reati gravi connessi all’attività economica. Un’infrazione di rilievo trascurabile può non impedire la concessione se non sussistono dubbi sulla buona fede.
Il sistema di gestione delle scritture deve assicurare:
- contabilità conforme ai principi generalmente accettati;
- pista di controllo cronologica;
- integrazione o riconciliazione delle scritture doganali con la contabilità;
- accesso fisico ed elettronico delle autorità;
- distinzione tra merci unionali e non unionali;
- procedure di controllo interno, archiviazione e protezione dei dati;
- gestione delle licenze, dei divieti e delle restrizioni.
La solvibilità richiede assenza di procedura fallimentare, regolarità nei pagamenti degli ultimi tre anni e capacità finanziaria sufficiente. La competenza può essere dimostrata con almeno tre anni di esperienza pratica, una norma di qualità doganale o una formazione riconosciuta.
Per l’AEOS sono richieste misure di sicurezza degli edifici, degli accessi, della movimentazione delle merci, dei partner commerciali, del personale, dei fornitori esterni e dei sistemi informatici. Le autorità effettuano verifiche in loco, anche su un campione rappresentativo dei locali quando siano applicate regole uniformi. È possibile un’autorizzazione combinata AEOC/AEOS.
Gestione dei rischi, bagagli e trasporti
Il sistema doganale di gestione dei rischi consente lo scambio tra Stati membri e Commissione di informazioni sui rischi, criteri comuni, settori prioritari, crisi e risultati dei controlli.
Gli articoli 37-47 stabiliscono il luogo dei controlli per bagagli a mano e registrati nei voli di transito e trasferimento. In via generale, i controlli sono svolti presso il primo o l’ultimo aeroporto internazionale dell’Unione in funzione della direzione del volo. Sono previste regole specifiche per aeromobili d’affari o da turismo, trasbordi nello stesso Stato membro, imbarcazioni da diporto e traversate marittime.
Contingenti tariffari e sorveglianza
I contingenti tariffari sono gestiti secondo l’ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica. Le dichiarazioni accettate il 1°, 2 o 3 gennaio sono considerate accettate il 3 gennaio, salvo che uno di tali giorni sia sabato o domenica, nel qual caso la data è il 4 gennaio.
La Commissione assegna i quantitativi non prima del secondo giorno lavorativo successivo alla dichiarazione e considera le richieste pendenti. In caso di insufficienza del saldo per richieste aventi la stessa data, l’assegnazione è proporzionale. Un contingente è critico al raggiungimento del 90% del volume totale, con alcune ipotesi di criticità immediata.
Le autorità devono trasmettere alla Commissione i dati di sorveglianza almeno settimanalmente; per dichiarazioni semplificate o iscrizioni nelle scritture, i dati mancanti devono essere trasmessi dopo la dichiarazione complementare o almeno mensilmente nei casi previsti.
Origine non preferenziale
Gli articoli 57-59 prevedono, per determinati regimi speciali d’importazione non preferenziali, un certificato di origine conforme all’allegato 22-14. Il certificato è rilasciato prima dell’esportazione, salvo rilascio successivo per errore, omissione involontaria o circostanze particolari.
Il beneficio del regime è subordinato alla cooperazione amministrativa del paese terzo. Se il paese non comunica alla Commissione le autorità emittenti e quelle competenti per i controlli a posteriori, il beneficio è negato. In caso di mancata risposta al controllo entro sei mesi, le autorità dell’Unione negano il regime speciale.
Origine preferenziale e SPG
Gli articoli 61-126 disciplinano dichiarazioni del fornitore, dichiarazioni a lungo termine, INF 4, esportatori autorizzati, sistema REX, certificati modulo A, dichiarazioni su fattura, attestazioni di origine e controlli a posteriori.
La dichiarazione del fornitore può essere inserita in fattura, bollettino di consegna o altro documento commerciale. La dichiarazione a lungo termine può coprire invii successivi per un massimo di due anni; se redatta retroattivamente, può coprire al massimo l’anno precedente e scade alla data di compilazione. Il certificato INF 4 deve essere rilasciato entro 90 giorni dalla domanda.
Per i regimi preferenziali diversi dall’SPG, il valore soglia ordinario per dichiarazioni su fattura o dichiarazioni di origine compilate da esportatori non autorizzati o non registrati è di 6.000 EUR per spedizione.
Nel sistema SPG:
- la Commissione istituisce e gestisce il sistema REX;
- gli esportatori dell’Unione iniziano la registrazione dal 1° gennaio 2017;
- i paesi beneficiari iniziano ordinariamente la registrazione dal 1° gennaio 2017, con possibilità di rinvio al 1° gennaio 2018 o 1° gennaio 2019 comunicato entro il 1° luglio 2016;
- tutti i paesi beneficiari devono applicare il REX al più tardi dal 30 giugno 2020;
- le attestazioni di origine per spedizioni fino a 6.000 EUR possono essere compilate da esportatori non registrati;
- per importi superiori a 6.000 EUR è richiesto un esportatore registrato;
- l’attestazione di origine è valida per dodici mesi;
- l’attestazione retroattiva deve essere presentata entro due anni dall’importazione.
Gli esportatori devono conservare per almeno tre anni dalla fine dell’anno civile di compilazione dell’attestazione la contabilità, i documenti sui materiali e i registri delle attestazioni. I dati REX possono essere conservati per dieci anni civili dopo la revoca della registrazione.
La revoca della registrazione opera per il futuro e non incide sulle attestazioni già rilasciate prima della comunicazione della revoca. È ammesso ricorso giurisdizionale. In caso di dubbi sull’origine, le autorità possono sospendere la preferenza e richiedere documenti; la preferenza è negata nei casi indicati dall’articolo 107, inclusa l’assenza o irregolarità dell’attestazione e la mancata conferma dell’origine.
Per il periodo anteriore al REX, i certificati modulo A o le dichiarazioni su fattura sono validi dieci mesi dalla data di rilascio. Per le misure preferenziali unilaterali diverse dall’SPG, la prova dell’origine è normalmente valida quattro mesi.
Valore in dogana
Il valore di transazione è determinato, di regola, sulla base della vendita avvenuta immediatamente prima dell’introduzione delle merci nell’Unione. Il prezzo comprende tutti i pagamenti eseguiti o da eseguire come condizione della vendita, anche se effettuati a terzi.
Le riduzioni sono considerate soltanto se previste dal contratto e quantificate al momento dell’accettazione della dichiarazione. Gli adeguamenti per merci difettose sono ammessi se il difetto esisteva al momento dell’accettazione, l’adeguamento deriva da obbligo contrattuale o legale ed è effettuato entro un anno.
Le royalty e i diritti di licenza sono inclusi quando riguardano le merci importate e costituiscono una condizione della vendita. Il luogo di stabilimento del licenziante è irrilevante. Le spese di trasporto sono determinate secondo il luogo d’introduzione definito dall’articolo 137; per il trasporto aereo si applicano le percentuali dell’allegato 23-01.
Quando non è possibile utilizzare il valore di transazione, si applicano progressivamente i metodi relativi a merci identiche, similari, metodo deduttivo, valore calcolato e metodo residuale. Il metodo residuale deve basarsi, per quanto possibile, su valori doganali precedentemente determinati e non può utilizzare prezzi interni del paese di esportazione, valori minimi o valori arbitrari.
Garanzie e obbligazione doganale
La garanzia isolata per un’obbligazione potenziale copre il dazio calcolato sulla base dell’aliquota più elevata applicabile a merci dello stesso tipo. La garanzia può essere costituita in contanti o mediante impegno di un fideiussore; l’impegno può essere revocato, ma la revoca non incide sulle merci già vincolate al regime.
L’importo di riferimento della garanzia globale è determinato sulla base delle operazioni dei dodici mesi precedenti e della previsione delle operazioni future. Il titolare deve monitorare costantemente che dazi e altri oneri dovuti o potenziali non superino tale importo e deve informare l’ufficio di garanzia quando esso diviene insufficiente.
L’importo può essere ridotto:
- al 50% per obbligazioni potenziali in presenza delle condizioni dell’articolo 84, paragrafo 1, del regolamento delegato;
- al 30% in presenza delle condizioni dell’articolo 84, paragrafo 2;
- allo 0% in presenza delle condizioni dell’articolo 84, paragrafo 3;
- al 30% per la parte relativa a obbligazioni esistenti, alle condizioni dell’articolo 95, paragrafo 3, del Codice.
Se l’obbligazione sorge in uno Stato membro diverso da quello che ha accettato la garanzia, quest’ultimo trasferisce l’importo richiesto entro un mese dalla richiesta, nei limiti della garanzia e del dazio non pagato.
Rimborso e sgravio
La domanda può essere presentata dal soggetto che ha pagato o deve pagare i dazi o dal suo successore. Il rimborso o lo sgravio sono normalmente subordinati alla presentazione delle merci; quando ciò non è possibile, occorre dimostrare che le merci corrispondono a quelle oggetto della domanda.
Le merci non possono essere trasferite dal luogo indicato nella domanda prima della decisione, salvo preventiva informazione all’autorità competente. Se devono essere esaminate in un altro Stato membro, l’autorità competente può chiedere assistenza; l’autorità interpellata deve svolgere i controlli entro 30 giorni o restituire la richiesta annotata.
Quando la decisione subordina il rimborso o lo sgravio a formalità doganali, queste devono essere eseguite entro il termine fissato, comunque non superiore a 60 giorni dalla notifica della decisione. La decadenza non opera se il beneficiario prova circostanze imprevedibili o forza maggiore.
In caso di esportazione o distruzione senza controllo doganale, l’interessato deve produrre documenti quali certificazione di uscita, dichiarazioni doganali, documenti commerciali, verbali di distruzione o certificati di soggetti autorizzati. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i casi superiori a 50.000 EUR nel primo e nel terzo trimestre di ogni anno.
Dichiarazione sommaria di entrata e arrivo
Le dichiarazioni sommarie di entrata possono essere presentate mediante più serie di dati soltanto dopo il potenziamento dei sistemi previsti. Le autorità registrano la dichiarazione e comunicano immediatamente l’MRN e la data di registrazione.
L’analisi dei rischi deve essere effettuata prima dell’arrivo quando la dichiarazione è presentata nei termini. Per merci containerizzate via mare, deve essere conclusa entro 24 ore dalla ricezione della dichiarazione. In presenza di minaccia grave alla sicurezza, le autorità notificano che le merci non devono essere caricate; se il rischio richiede azione immediata all’arrivo, l’ufficio di prima entrata interviene direttamente.
Posizione doganale delle merci unionali
La posizione unionale può essere provata con dichiarazione di transito interno, T2L/T2LF, manifesto doganale, fattura o documento di trasporto, documenti relativi alla pesca, dichiarazioni accise, etichette o altri mezzi previsti.
Per merci di valore non superiore a 15.000 EUR è sufficiente, in determinate condizioni, la fattura o il documento di trasporto riferito esclusivamente a merci unionali. Veicoli immatricolati in uno Stato membro, imballaggi appartenenti a soggetti stabiliti nell’Unione e merci non commerciali nel bagaglio dei passeggeri possono beneficiare di presunzioni semplificate.
I documenti T2L e T2LF convalidati possono essere utilizzati soltanto per la prima presentazione delle merci; per la parte residua occorre una nuova prova. Le autorità degli Stati membri devono prestarsi assistenza per verificare autenticità, esattezza e corretto utilizzo delle prove.
Dichiarazioni, semplificazioni e sdoganamento centralizzato
Le dichiarazioni possono essere normali, semplificate o presentate mediante iscrizione nelle scritture del dichiarante. I documenti giustificativi devono essere disponibili prima dello svincolo, salvo le deroghe autorizzate.
L’MRN identifica la dichiarazione accettata, tranne nei casi di dichiarazioni orali, atti equivalenti o iscrizione nelle scritture. Ogni articolo di una dichiarazione è considerato una dichiarazione separata; alcune merci possono essere trattate come un unico articolo quando rientrano nella stessa sottovoce o è richiesta la semplificazione dell’articolo 177 del Codice.
Per l’iscrizione nelle scritture il titolare deve:
- presentare le merci, salvo esonero;
- iscrivere i dati minimi della dichiarazione e i documenti giustificativi;
- rendere disponibili scritture e documenti alle autorità;
- comunicare informazioni su divieti e restrizioni;
- fornire i documenti prima dello svincolo;
- presentare la dichiarazione complementare nei termini autorizzati.
Nello sdoganamento centralizzato l’ufficio di controllo e l’ufficio di presentazione cooperano secondo un piano di controllo. L’ufficio di controllo trasmette dichiarazione e analisi dei rischi, mentre l’ufficio di presentazione comunica i risultati dei controlli, compresi quelli relativi a divieti, restrizioni, IVA, accise e statistiche.
Verifica, svincolo e merci non conformi
Il dichiarante deve assistere alla visita e al prelievo dei campioni; in caso di mancata collaborazione, le autorità possono procedere a rischio e spese del dichiarante. I risultati sono registrati e comunicati.
Se la verifica può determinare dazi superiori a quelli dichiarati, lo svincolo può essere subordinato alla garanzia della differenza, salvo richiesta del dichiarante di ricevere immediatamente la notifica del debito. Le merci non possono essere svincolate quando permangono dubbi irrisolti su divieti o restrizioni.
Per merci non svincolate o divenute non conformi, l’autorità assegna un termine ragionevole per regolarizzare la situazione e può trasferirle in un luogo speciale sotto sorveglianza. La distruzione genera cascami e avanzi che possono essere assoggettati a dazi; l’abbandono può essere considerato richiesto dopo 90 giorni dall’appello pubblico senza risposta del proprietario.
Regimi speciali e transito
Il regolamento disciplina autorizzazioni, consultazioni tra Stati membri, esame delle condizioni economiche e appuramento dei regimi. Quando gli interessi essenziali dei produttori dell’Unione rischiano di essere pregiudicati, la Commissione può svolgere un esame economico tramite un gruppo di esperti; se le condizioni non sono più soddisfatte, l’autorizzazione è revocata con effetto entro un anno dalla notifica.
Nel transito unionale sono regolati:
- dichiarazione e mezzo di trasporto;
- termine e itinerario;
- sigilli e misure alternative di identificazione;
- passaggio presso uffici di transito;
- incidenti e deviazioni;
- presentazione all’ufficio di destinazione;
- procedura di ricerca;
- prove alternative della conclusione;
- speditore e destinatario autorizzati;
- documenti elettronici di trasporto per via aerea e marittima;
- trasporto mediante infrastrutture fisse.
In caso di mancata ricezione dei risultati del controllo, l’ufficio di partenza può avviare richieste di informazioni. I termini ordinari per le risposte sono di 28 giorni; il titolare del regime può essere invitato a fornire informazioni entro 35 giorni dall’avvio della procedura di ricerca, ridotti a 28 giorni nella fase transitoria. Se il regime non può essere appurato, si determina l’eventuale obbligazione doganale e il debitore.
Le procedure di continuità operativa consentono l’uso di DAU, DAT o DATS cartacei in caso di guasto dei sistemi. Se uno speditore autorizzato ricorre alla procedura di riserva per oltre il 2% annuo delle dichiarazioni, l’autorizzazione deve essere riesaminata.
Uscita, esportazione e riesportazione
Prima dello svincolo per l’uscita deve essere effettuata un’analisi dei rischi. L’ufficio di uscita varia in funzione del mezzo di trasporto, del luogo di carico, dell’eventuale transito successivo e del contratto di trasporto unico.
La persona che presenta le merci deve indicare l’MRN, le eventuali discrepanze e, in caso di presentazione parziale, le quantità effettive. Le eccedenze o le merci diverse da quelle dichiarate non possono uscire fino alla presentazione di una dichiarazione corretta.
L’ufficio di uscita informa quello di esportazione dell’uscita, normalmente entro il giorno lavorativo successivo. L’ufficio di esportazione certifica l’uscita quando riceve la conferma, coincide con l’ufficio di uscita o ritiene sufficienti le prove alternative.
Dopo 90 giorni dallo svincolo senza conferma dell’uscita, il dichiarante può essere invitato a fornire la data e l’ufficio di uscita. Le prove alternative comprendono bolla di consegna firmata dal destinatario estero, prova di pagamento, fattura, documento di trasporto, dichiarazione del trasportatore, documento doganale o scritture relative alle forniture a navi, aeromobili o impianti offshore.
Entrata in vigore e transizione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ed è applicabile dal 1° maggio 2016.
Le autorizzazioni già esistenti devono essere riesaminate e le decisioni adottate anteriormente al 1° maggio 2019. Le domande possono essere presentate prima del 1° maggio 2016, ma le autorizzazioni non producono effetti prima di tale data.
Per le merci dichiarate o vincolate a regimi anteriori al 1° maggio 2016 si applicano regole differenziate: alcuni regimi sono appurati secondo il Codice doganale dell’Unione, mentre deposito di tipo D, ammissione temporanea, perfezionamento attivo a rimborso e perfezionamento passivo restano temporaneamente soggetti alle norme precedenti. Il deposito di tipo D passa alle regole del Codice dal 1° gennaio 2019. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.
Disposizioni principali
Sistemi elettronici, dati e sicurezza
Gli articoli 2-7 stabiliscono formati e codici comuni per domande, decisioni, dichiarazioni e prove della posizione unionale, nonché obblighi di sicurezza, tracciamento degli accessi, comunicazione delle violazioni e conservazione dei dati per almeno tre anni dalla fine dell’anno di convalida. Gli Stati membri devono garantire disponibilità, continuità operativa e protezione dei dati dei sistemi elettronici.
Registrazione EORI
Gli articoli 6 e 7 prevedono un unico numero EORI per ciascuna persona, attribuito dalle autorità doganali designate dagli Stati membri e gestito tramite un sistema elettronico dedicato, con regole transitorie fino al potenziamento del sistema centrale.
Decisioni doganali e diritto di essere sentiti
Gli articoli 8-15 disciplinano la comunicazione preventiva degli elementi sfavorevoli, il termine per presentare osservazioni, l’accesso ai documenti, l’accettazione delle domande, la consultazione tra autorità, la conservazione dei dati decisionali per almeno tre anni dopo la scadenza e la revoca delle decisioni favorevoli non conformi.
Informazioni tariffarie e di origine vincolanti
Gli articoli 16-23 regolano domande, notifiche, consultazioni, sistemi elettronici, monitoraggio e uso esteso delle decisioni ITV e IVO. Le domande ITV riguardano merci simili; quelle IVO un solo tipo di merci e circostanze. L’uso della ITV deve essere indicato nella dichiarazione doganale. La Commissione può sospendere l’adozione di decisioni quando emergono classificazioni o determinazioni dell’origine non corrette o non uniformi; le consultazioni devono avvenire entro 120 giorni dalla notifica della sospensione.
Operatore economico autorizzato
Gli articoli 24-35 dettagliano i criteri AEO: conformità doganale e fiscale negli ultimi tre anni, gestione delle scritture, solvibilità finanziaria, competenza professionale e sicurezza. Sono previste verifiche in loco, consultazioni tra Stati membri, autorizzazioni combinate AEOC/AEOS, monitoraggio, sospensione e revoca.
Gestione del rischio e controlli
Gli articoli 36-47 istituiscono il sistema elettronico di gestione dei rischi e disciplinano i controlli sui bagagli a mano e registrati nei voli e nei trasferimenti aerei, nonché sui bagagli trasportati via mare. Gli Stati membri devono prevenire trasferimenti illeciti e comunicare gli aeroporti internazionali dell’Unione.
Contingenti tariffari e sorveglianza
Gli articoli 48-56 prevedono la gestione dei contingenti tariffari secondo l’ordine cronologico delle dichiarazioni accettate, con assegnazione proporzionale in caso di richieste concorrenti e saldo insufficiente. Un contingente è normalmente critico al raggiungimento del 90% del volume. La sorveglianza delle importazioni e delle esportazioni avviene tramite dati trasmessi alla Commissione, con regole transitorie fino all’operatività dei sistemi dedicati.
Origine non preferenziale e preferenziale
Gli articoli 57-126 disciplinano certificati di origine, cooperazione amministrativa, controlli a posteriori, dichiarazioni del fornitore, certificati INF 4, esportatori autorizzati e sistema REX. Per l’SPG, la dichiarazione di origine è valida per dodici mesi; per la fase precedente al REX, i certificati di origine modulo A e le dichiarazioni su fattura sono normalmente validi dieci mesi. Le piccole spedizioni sono esenti dalla prova dell’origine fino a 500 EUR e i bagagli personali fino a 1.200 EUR, alle condizioni previste.
Valore in dogana
Gli articoli 127-146 precisano i criteri di collegamento tra persone, il valore di transazione, i pagamenti diretti e indiretti, le riduzioni, gli adeguamenti per merci difettose, royalty e diritti di licenza, beni e servizi forniti dal compratore, trasporto, merci identiche o similari, metodo deduttivo, valore calcolato e metodo residuale. Gli adeguamenti per merci difettose sono ammessi se effettuati entro un anno dall’accettazione della dichiarazione e ricorrono le condizioni dell’articolo 132.
Garanzie doganali
Gli articoli 147-164 regolano garanzie isolate e globali, depositi in contanti, fideiussioni, numeri di riferimento e codici di accesso, monitoraggio dell’importo di riferimento e assistenza reciproca. Le garanzie globali possono essere ridotte al 50%, 30% o 0% per obbligazioni potenziali e al 30% per obbligazioni esistenti, secondo le condizioni applicabili. I certificati di garanzia isolata nel transito coprono 10.000 EUR ciascuno e hanno validità annuale.
Riscossione, rimborso e sgravio
Gli articoli 165-181 disciplinano la cooperazione tra autorità per la riscossione, i trasferimenti di competenza, le richieste alle associazioni garanti e le domande di rimborso o sgravio. Le formalità eventualmente richieste devono essere completate entro un termine massimo di 60 giorni, salvo impedimenti imprevedibili o forza maggiore. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i casi di rimborso o sgravio superiori a 50.000 EUR.
Dichiarazione sommaria di entrata e analisi dei rischi
Gli articoli 182-189 regolano sistemi, registrazione e modifica delle dichiarazioni sommarie di entrata, inclusa la possibilità di presentare più serie di dati quando i sistemi saranno potenziati. L’analisi dei rischi deve essere effettuata prima dell’arrivo, normalmente entro 24 ore per merci containerizzate via mare, con notifiche di divieto di carico in caso di minaccia grave.
Custodia temporanea e presentazione
Gli articoli 190-193 disciplinano modalità di presentazione, dichiarazioni di custodia temporanea, consultazioni per strutture situate in più Stati membri e trasferimento delle merci tra strutture, definendo gli obblighi dei titolari delle autorizzazioni e dell’autorità del luogo di arrivo.
Prova della posizione doganale unionale
Gli articoli 194-215 individuano i mezzi di prova, tra cui T2L, T2LF, manifesti, fatture, documenti di trasporto, documenti di pesca, dichiarazioni accise e specifiche prove per veicoli, imballaggi, bagagli e prodotti della pesca. Le prove non possono essere utilizzate per merci già esportate o vincolate al perfezionamento passivo.
Dichiarazioni doganali e semplificazioni
Gli articoli 216-237 regolano dichiarazioni orali, spedizioni postali, uffici competenti, articoli di merci, dichiarazioni semplificate, dichiarazioni complementari, MRN, sdoganamento centralizzato, iscrizione nelle scritture del dichiarante e autovalutazione. Nell’autovalutazione il titolare determina i dazi e presenta i dettagli entro dieci giorni dalla fine del periodo autorizzato.
Verifica, svincolo e rimozione
Gli articoli 238-250 disciplinano visita e campionamento, risultati dei controlli, costituzione di garanzie per differenze di dazio, svincolo, merci non svincolate, distruzione, abbandono e vendita. In caso di abbandono, la richiesta può considerarsi presentata dopo un appello pubblico al proprietario rimasto senza risposta per 90 giorni.
Immissione in libera pratica ed esenzioni
Gli articoli 251-257 regolano note di pesatura delle banane, controlli su almeno il 5% delle note annuali, merci in reintroduzione, INF 3, pesca marittima e prodotti estratti dal mare. Per le banane, la nota di pesatura deve essere disponibile alla dichiarazione; in caso di dichiarazione provvisoria, la nota definitiva va presentata entro dieci giorni di calendario.
Regimi speciali
Gli articoli 258-271 disciplinano ammissione temporanea, perfezionamento attivo e passivo, uso finale, deposito, esame delle condizioni economiche, trasferimento di diritti e obblighi, appuramento, merci equivalenti, carnet eATA e scambio standardizzato di informazioni INF. L’esame delle condizioni economiche può essere svolto dalla Commissione quando gli interessi essenziali dei produttori dell’Unione rischiano di essere pregiudicati.
Transito unionale, TIR, ATA e formulario 302
Gli articoli 272-325 disciplinano transito esterno e interno, operazioni TIR e ATA, formulario 302, spedizioni postali, infrastrutture di trasporto fisse e casi speciali di appuramento. Sono stabiliti itinerari, termini di presentazione, sigillatura, incidenti, procedure di ricerca e prove alternative. Le procedure di continuità operativa consentono dichiarazioni cartacee in caso di guasto dei sistemi.
Uscita, esportazione e riesportazione
Gli articoli 326-344 regolano sistemi elettronici di uscita, analisi dei rischi, individuazione dell’ufficio di uscita, comunicazione tra uffici, presentazione e controllo delle merci, certificazione di uscita e procedure di ricerca. Dopo 90 giorni senza conferma dell’uscita, il dichiarante può essere invitato a fornire prove; l’ufficio doganale può certificare l’uscita sulla base di documenti commerciali, di pagamento, di trasporto o doganali.
Disposizioni transitorie e applicazione
Gli articoli 345-350 prevedono il riesame delle autorizzazioni entro il 1° maggio 2019, la possibilità di presentare domande prima del 1° maggio 2016, regole transitorie per valore di transazione, merci dichiarate o vincolate a regimi anteriori, nonché la permanenza temporanea di alcune autorizzazioni SASP. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 1° maggio 2016.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 4 gen 2016Regolamento (UE) 2016/2
- Regolamento · 5 gen 2016Regolamento (UE) 2016/10
- Regolamento · 5 gen 2016Regolamento (UE) 2016/9
- Regolamento · 5 gen 2016Regolamento (UE) 2016/8
- Regolamento · 5 gen 2016Regolamento (UE) 2016/7
- Regolamento · 5 gen 2016Regolamento (UE) 2016/6
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →