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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1210/2022 del 13/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato accolto. La Corte ha annullato senza rinvio la parte della sentenza impugnata che aveva disposto l'applicazione delle pene accessorie (interdizione dai pubblici uffici e incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione). Le pene accessorie sono state eliminate.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Violazione di legge per l'applicazione di pene accessorie sulla base delle norme introdotte dalla legge n. 3/2019. Il ricorrente era stato condannato con rito abbreviato (art. 444 c.p.p.) per fatti commessi nel 2015 (reati ex artt. 321 e 319 c.p.). La Corte ha ritenuto che le disposizioni della legge n. 3/2019 che hanno esteso l'art. 317‑bis c.p. al reato di cui all'art. 321 e hanno previsto l'incapacità di contrattare con la PA, nonché la modifica dell'art. 445 c.p.p. (che ha consentito l'applicazione di pene accessorie anche per pene inferiori a due anni), sono norme sostanziali e pertanto non erano applicabili ratione temporis al reato commesso nel 2015.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Regime di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); la modifica normativa del 2019 ha inciso sulle modalità di applicazione delle pene accessorie ma tali modifiche non sono retroattive se sostanziali

  • art. 317‑bis cod. pen.

    Nella versione vigente al momento del fatto (2015) l'art. 317‑bis prevedeva l'interdizione dai pubblici uffici solo per taluni reati (artt. 314, 317, 319, 319‑ter); la legge n. 3/2019 ha esteso la previsione anche all'art. 321 e ha introdotto l'incapacità a contrattare con la PA, ma tali novità sono norme sostanziali non applicabili retroattivamente

  • art. 321 cod. pen.

    Reato contestato al ricorrente; la sua inclusione nell'art. 317‑bis è avvenuta con la legge n. 3/2019, successiva alla commissione del fatto

  • art. 319 cod. pen.

    Altro reato richiamato nella sentenza originaria; richiamato per contestualizzare le fattispecie rilevanti a fini dell'art. 317‑bis

  • art. 445, comma 1‑ter, cod. proc. pen.

    Prima della modifica operata dalla legge n. 3/2019 non era possibile applicare pene accessorie in caso di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.) quando la pena inflitta era inferiore a due anni; la modifica è stata considerata sostanziale e quindi non applicabile ai fatti anteriori

  • Legge n. 3 del 2019

    Ha introdotto modifiche sostanziali (estensione dell'art. 317‑bis e modifica dell'art. 445 c.p.p.) che non possono essere applicate retroattivamente ai reati commessi prima della loro entrata in vigore

Massime di principio

  • Quando una norma penalistica introduttiva di nuove sanzioni o pene accessorie post‑eri compie un peggioramento della posizione dell'imputato (norma sostanziale), non è applicabile ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore.
  • Per i provvedimenti di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.), verificare sempre la normativa vigente alla data del fatto: eventuali modifiche successive che consentono l'applicazione di pene accessorie non si applicano retroattivamente se costituiscono novità sostanziali.
  • Bisogna distinguere norme sostanziali (che incidono sulla responsabilità penale o sulle conseguenze sanzionatorie) da norme processuali; le prime non si applicano retroattivamente se recano un peggioramento.
  • In caso di condanna per reati commessi prima della riforma, l'eventuale applicazione di nuove pene accessorie introdotte successivamente può essere impugnata con successo se la norma è sostanziale e peggiora la posizione dell'imputato.
  • Nel valutare ricorsi analoghi, indicare sempre la data del fatto, la data di entrata in vigore della norma modificativa e motivare la natura sostanziale o processuale della modifica per stabilire l'irretroattività.

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