Cassazione Penale, Sentenza n. 32952/2022 del 07/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva respinto il reclamo contro la proroga del regime differenziato ex art. 41-bis. Il ricorrente denunciava violazione di legge (art. 606 lett. b) e c) c.p.p.), sostenendo che la motivazione era generica e non aveva riferimenti concreti alla sua posizione: il Tribunale avrebbe valorizzato solo delitti commessi in passato, l'assenza di collaborazione e la perdurante operativita' del clan senza considerare che in precedenza gli stessi elementi avevano determinato revoche favorevoli; non avrebbe acquisito fatti recenti o elementi nuovi idonei a giustificare la proroga; avrebbe dato rilievo indiziario a pubblicazioni (un libro) e a colloqui telefonici privi di data/trascrizione; avrebbe ignorato la partecipazione al trattamento, l'assenza di infrazioni e atti concreti di dissociazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto congrua e non apparente la motivazione del Tribunale di Sorveglianza, che ha fatto un apprezzamento prognostico della sussistenza della capacita' del detenuto di mantenere collegamenti con l'organizzazione mafiosa alla luce di: ruolo di vertice storicamente accertato, gravi delitti commessi, attualita' e vitalita' del clan (anche alla luce di condanne recenti, es. sentenza di Gela del 26/02/2020 relativa a Gianluca Pellegrino), segnali di adesione ai valori mafiosi emersi da colloqui e pubblicazioni, e indagini sulla rete di comunicazioni esterne (anche tramite l'avv. Porcello). La Corte ha richiamato il corretto ambito del controllo giurisdizionale (verifica prognostica e congruita' della motivazione) e ha escluso che fosse necessario produrre nuovi elementi sopravvenuti. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende secondo art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 41-bis Ordinamento Penitenziario
valutare la "capacita' di mantenere collegamenti con associazioni criminali" e i parametri indicati (profilo criminale, posizione nell'associazione, perdurante operativita', ecc.)
La norma mira a impedire che detenuti mantengano collegamenti operativi con l'organizzazione esterna; per la proroga serve una valutazione prognostica della capacita' di mantenere tali collegamenti, non necessariamente elementi novativi
art. 606 cod. proc. pen.
Fondi giuridici del motivo di ricorso per cassazione invocato dal ricorrente (violazione di legge)
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato nella doglianza relativa alla valutazione delle prove e della motivazione (ramo di diritto processuale richiamato dal ricorrente)
art. 14-ter Ord. pen.
Strumento per il reclamo al Tribunale di Sorveglianza avverso i provvedimenti applicativi o di proroga del regime 41-bis; il controllo giurisdizionale e' pieno sulla sussistenza dei presupposti e sulla congruita' della motivazione
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone la condanna alle spese processuali in cassazione per il ricorrente, applicata dalla Corte nella sentenza
Massime di principio
- Per la proroga del 41-bis non e' necessario che emergano fatti nuovi: e' sufficiente che permanga una ragionevole previsione della capacita' del detenuto di mantenere collegamenti con l'organizzazione, valutata in chiave prognostica sulla base dell'intero compendio probatorio
- Il giudice di merito deve motivare specificamente il nesso tra profilo del detenuto (ruolo, condanne, condotte) e l'esigenza di sicurezza che giustifica la proroga; la mancanza di motivazione adeguata e' vizio giudicabile in cassazione
- Comportamenti positivi in carcere (partecipazione al trattamento, assenza di infrazioni) sono rilevanti ma non necessariamente determinanti: possono essere superati da indici concreti di persistenza di collegamenti o dalla vitalita' del clan
- Dichiarazioni pubbliche, pubblicazioni e canali esterni vanno valutati nella loro potenziale strumentalita' a mantenere contatti con l'organizzazione; non serve che ogni elemento sia datato se la valutazione prognostica complessiva mostra persistenza del pericolo
- In sede di cassazione il sindacato e' limitato ai vizi di diritto, inclusa la mancanza o apparente carenza della motivazione; non e' ammesso un nuovo esame equitativo o una rinnovata valutazione del merito probatorio
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