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Direttiva 2008/106

Direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 , concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32008L0106

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2008/106/CE rifonde la disciplina UE sui requisiti minimi di formazione della gente di mare, allineandola alla convenzione internazionale STCW e al relativo codice. Essa impone agli Stati membri di garantire formazione, certificazione, convalida, controlli di qualità, prevenzione delle frodi e specifici requisiti per navi cisterna, passeggeri e servizi radio. Sono inoltre previste regole per il riconoscimento dei certificati di paesi terzi, per il controllo dello Stato di approdo e per le sanzioni in caso di violazioni.

Requisiti minimi armonizzati di formazione, abilitazione e certificazione per la gente di mare, con regole su riconoscimento dei certificati, controlli e sicurezza a bordo.

Ambito di applicazione

Si applica alla gente di mare che presta servizio a bordo di navi adibite alla navigazione marittima battenti bandiera di uno Stato membro. Restano esclusi: navi da guerra e ausiliarie e altre navi pubbliche non commerciali, navi da pesca, unità da diporto senza traffico commerciale e imbarcazioni di legno di costruzione rudimentale. La direttiva disciplina inoltre il riconoscimento nell’Unione di certificati rilasciati da paesi terzi, i controlli dello Stato di approdo e le verifiche della Commissione sugli Stati membri; opera nel contesto della convenzione STCW e del codice STCW, nonché della SOLAS 74 e della direttiva 95/21/CE per i controlli portuali.

Direttiva 2008/106/CE sui requisiti minimi di formazione per la gente di mare

La direttiva rifonde la disciplina europea sui requisiti minimi di formazione e certificazione della gente di mare, con l’obiettivo di garantire un livello armonizzato di competenza a bordo delle navi che battono bandiera di uno Stato membro. Il testo si coordina in modo stretto con la convenzione STCW del 1978, con il relativo codice STCW, con la SOLAS 74 e con la disciplina UE sul controllo dello Stato di approdo.

Finalità e contesto normativo

La direttiva nasce per sostituire la direttiva 2001/25/CE, più volte modificata, e per riordinare in un testo unico le regole sulla formazione marittima. I considerando evidenziano che la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento in mare richiedono formazione adeguata, certificazione affidabile, controlli di qualità e contrasto delle frodi. È inoltre sottolineato che il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali, pur rilevante, non basta da solo a garantire una formazione armonizzata della gente di mare operante sulle navi battenti bandiera di uno Stato membro.

Ambito di applicazione

L’articolo 2 delimita il campo di applicazione alla gente di mare che presta servizio a bordo di navi adibite alla navigazione marittima battenti bandiera di uno Stato membro. Sono escluse le navi da guerra, le navi ausiliarie o altre navi appartenenti o gestite da uno Stato membro esclusivamente per fini governativi e non commerciali, le navi da pesca, le unità da diporto senza traffico commerciale e le imbarcazioni di legno di costruzione rudimentale.

Definizioni rilevanti

L’articolo 1 contiene numerose definizioni operative. Tra le più rilevanti per la pratica: comandante, ufficiale, ufficiale di coperta, ufficiale di macchina, direttore di macchina, primo ufficiale di coperta e di macchina, radiooperatore, marinaio, nave da passeggeri, nave petroliera, chimichiera e gasiera, nave da passeggeri ro-ro, compagnia, certificato adeguato, servizio di navigazione, paese terzo, convenzione STCW e codice STCW. Il riferimento a "mese" comprende il mese civile o trenta giorni risultanti da periodi inferiori a un mese.

Obbligo di formazione minima e certificazione

L’articolo 3 impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché la gente di mare riceva una formazione conforme almeno ai requisiti della convenzione STCW riportati nell’allegato I e sia in possesso del certificato previsto dall’articolo 4 o di un certificato adeguato. L’obbligo si estende anche ai membri dell’equipaggio che devono essere abilitati conformemente alla regola III/10.4 SOLAS 74.

La formazione deve essere impartita in modo adeguato alle conoscenze teoriche e alle abilità pratiche richieste, con particolare attenzione all’uso dei dispositivi di salvataggio e alla lotta antincendio, ed essere riconosciuta dall’autorità o dall’organismo competente designato da ciascuno Stato membro.

Certificati, convalide e loro validità

Gli articoli 4 e 5 disciplinano il certificato come qualsiasi documento valido, indipendentemente dalla denominazione, rilasciato dall’autorità competente di uno Stato membro o con la sua autorizzazione. I certificati per comandanti, ufficiali e radiooperatori devono essere convalidati dallo Stato membro.

La direttiva consente agli Stati membri, per i radiooperatori, di integrare nel certificato le cognizioni supplementari richieste dalle norme radio oppure di rilasciare un certificato separato. Le convalide possono essere incorporate nel modello STCW o emesse separatamente; devono avere un numero unico e cessano di valere quando cessa la validità del certificato, oppure se il certificato è revocato, sospeso o annullato, e comunque non oltre cinque anni dal rilascio.

Il certificato deve essere tenuto in originale a bordo della nave su cui il titolare presta servizio, salvo il caso previsto dall’articolo 19, paragrafo 7.

Viaggi costieri

L’articolo 7 consente agli Stati membri di definire i viaggi costieri, ma pone limiti stringenti. Non possono essere richiesti, per la gente di mare che presta servizio su navi di altri Stati membri o di altre parti della convenzione STCW adibite a tali viaggi, requisiti di formazione, esperienza o abilitazione più gravosi di quelli applicati alle proprie navi. In ogni caso, non possono essere imposti requisiti più severi di quelli previsti dalla direttiva per le navi impiegate in viaggi non costieri.

Per le navi battenti bandiera di uno Stato membro che effettuano viaggi costieri al largo di un altro Stato membro o di un’altra parte STCW, lo Stato di bandiera deve prevedere requisiti almeno equivalenti a quelli applicati nello Stato costiero, purché non oltrepassino i requisiti della direttiva per i viaggi non costieri. Le disposizioni nazionali adottate devono essere comunicate in dettaglio alla Commissione.

Prevenzione delle frodi e sanzioni disciplinari

L’articolo 8 obbliga gli Stati membri ad adottare e applicare misure idonee a prevenire frodi e altre prassi illegali relative alla certificazione e ai certificati, prevedendo sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. Devono essere designate autorità nazionali competenti per individuare e contrastare le pratiche fraudolente, con scambio di informazioni con gli altri Stati membri, la Commissione e gli eventuali paesi terzi interessati.

L’articolo 9 disciplina le indagini sui comportamenti incompetenti che rappresentino una minaccia diretta per la sicurezza della vita o dei beni in mare o per l’ambiente marino, nonché la revoca, sospensione o annullamento dei certificati per tali motivi e per prevenzione delle frodi. Gli Stati membri devono inoltre prevedere sanzioni o provvedimenti disciplinari per l’assunzione di persone prive del certificato richiesto, per l’assegnazione di funzioni a personale non abilitato e per il conseguimento fraudolento di un impiego tramite documenti falsi o ingannevoli.

Norme di qualità e valutazioni indipendenti

L’articolo 10 impone che tutte le attività di formazione, valutazione delle competenze, abilitazione, convalida e rinnovo siano soggette a un sistema di norme di qualità, sia quando svolte da enti privati sia quando svolte da enti pubblici. Gli obiettivi formativi e i livelli di competenza devono essere chiaramente definiti e il sistema di qualità deve coprire la gestione del sistema di abilitazione, i corsi, gli esami, le qualifiche di istruttori ed esaminatori e i controlli interni.

È richiesta una valutazione indipendente almeno ogni cinque anni da parte di persone qualificate e senza interessi nelle attività valutate. I risultati devono essere documentati, portati all’attenzione dei responsabili e seguiti da azioni correttive tempestive. Una relazione sulla valutazione deve essere inviata alla Commissione entro sei mesi dalla data in cui la valutazione è stata effettuata.

Requisiti medici, registri e rinnovo dei certificati

L’articolo 11 impone norme nazionali sull’idoneità fisica, con attenzione particolare a vista e udito. Il rilascio dei certificati è subordinato alla prova di identità, età minima, idoneità fisica, possesso di un documento medico valido rilasciato da un medico abilitato riconosciuto dall’autorità competente, svolgimento del servizio di navigazione e della formazione obbligatoria e possesso delle competenze richieste.

Gli Stati membri devono tenere registri di tutti i certificati e convalide di comandanti, ufficiali e, ove previsto, marinai, compresi quelli scaduti, rinnovati, sospesi, annullati o smarriti, nonché delle dispense concesse. Devono inoltre poter comunicare tali informazioni ad altri Stati membri, a parti della convenzione STCW e alle compagnie che verificano autenticità e validità.

L’articolo 12 stabilisce che comandanti, ufficiali e radiooperatori devono, a intervalli non superiori a cinque anni, soddisfare i requisiti di idoneità fisica e dimostrare di mantenere la competenza professionale secondo il codice STCW. Per il personale destinato a navi con requisiti internazionali speciali di formazione, è richiesto l’addestramento specifico. Sono previste anche norme transitorie per i certificati rilasciati prima del 1o febbraio 2002, con possibile obbligo di aggiornamento o valutazione ulteriore.

Simulatori, responsabilità delle compagnie e familiarizzazione del personale

L’articolo 13 richiede che l’uso di simulatori rispetti le prestazioni minime e le altre disposizioni della sezione A-I/12 del codice STCW per l’addestramento obbligatorio, la valutazione delle competenze e la dimostrazione della perdurante idoneità. I simulatori installati o messi in uso prima del 1o febbraio 2002 possono essere esentati da tali prestazioni minime.

L’articolo 14 attribuisce alle compagnie una responsabilità diretta nell’ammettere la gente di mare al servizio. Le compagnie devono garantire che i marittimi abbiano il certificato adeguato, che l’equipaggio sia formato secondo le norme nazionali di sicurezza della composizione degli equipaggi, che i dati relativi a esperienza, formazione, idoneità fisica e competenza siano conservati e disponibili, che i neoassunti siano familiarizzati con compiti, regolamenti, attrezzature e procedure, e che l’equipaggio sia in grado di coordinarsi in emergenza e di assolvere funzioni vitali per la sicurezza e la prevenzione dell’inquinamento.

La compagnia deve inoltre fornire al comandante istruzioni scritte per assicurare ai neoassunti un tempo ragionevole di familiarizzazione e la designazione di un membro esperto dell’equipaggio incaricato di trasmettere le informazioni essenziali in una lingua comprensibile al marittimo.

Periodi di riposo e dispense eccezionali

L’articolo 15 stabilisce che gli Stati membri devono prevedere periodi di riposo obbligatori per il personale di guardia, in modo da prevenire l’affaticamento e non compromettere l’efficienza del servizio. Il periodo minimo è di 10 ore ogni 24 ore; può essere suddiviso in non più di due periodi, uno dei quali di almeno 6 ore. In emergenza, esercitazioni o altre situazioni operative eccezionali sono previste deroghe; inoltre, il periodo di 10 ore può essere ridotto a non meno di 6 ore consecutive per non più di due giorni consecutivi, a condizione che siano garantite almeno 70 ore di riposo ogni 7 giorni. Gli orari di guardia devono essere affissi in luoghi facilmente accessibili.

L’articolo 16 consente alle autorità competenti, in caso di eccezionale necessità e senza pregiudizio per persone, beni o ambiente, di rilasciare una dispensa per massimo 6 mesi per funzioni diverse dal radiooperatore. La dispensa per comandante o direttore di macchina è ammessa solo in caso di forza maggiore e per il minor tempo possibile. In linea generale, la dispensa deve essere rilasciata a persone già abilitate per il posto immediatamente inferiore o, in mancanza, a soggetti di qualificazione ed esperienza equivalenti, eventualmente dopo una prova ritenuta idonea dalle autorità competenti.

Autorità nazionali, programmi e qualifiche di formatori ed esaminatori

L’articolo 17 impone agli Stati membri di designare le autorità o gli organismi che forniscono formazione, organizzano o controllano le prove, rilasciano i certificati di idoneità e concedono le dispense. Le attività di formazione e valutazione devono essere strutturate secondo programmi scritti che descrivano metodi, mezzi didattici, procedure e materiale necessario. Gli insegnanti, i supervisori e gli esaminatori devono essere qualificati per il tipo e il livello di attività svolta; se utilizzano simulatori devono avere adeguata istruzione metodologica e sufficiente esperienza pratica. Chi svolge valutazioni deve avere competenze adeguate, essere abilitato ai compiti oggetto di valutazione, aver ricevuto formazione sui metodi di valutazione e possedere esperienza pratica sufficiente.

Comunicazione a bordo e lingua di lavoro

L’articolo 18 impone strumenti idonei a garantire una comunicazione orale efficace a bordo di tutte le navi battenti bandiera di uno Stato membro. Sulle navi passeggeri deve essere stabilita e registrata una lingua di lavoro, e il personale deve poter comprendere ed impartire ordini e istruzioni in tale lingua; se non coincide con una lingua ufficiale dello Stato membro, piani ed elenchi affissi devono contenerne la traduzione.

Per le navi passeggeri il personale incaricato di assistere i passeggeri in emergenza deve essere chiaramente individuabile e in grado di comunicare con i passeggeri secondo criteri legati alle lingue dei passeggeri, alla possibilità di usare un vocabolario inglese elementare, alla necessità di mezzi non verbali, all’esistenza di istruzioni di sicurezza multilingue e alle lingue utilizzabili negli annunci di emergenza. Su petroliere, chimichiere e gasiere, comandante, ufficiali e marinai devono essere in grado di comunicare tra loro in una o più lingue comuni. Devono inoltre esistere strumenti adeguati per la comunicazione nave-terra, e lo Stato di approdo deve verificarne l’osservanza in sede di controllo portuale.

Riconoscimento dei certificati di paesi terzi

L’articolo 19 disciplina il riconoscimento, da parte degli Stati membri, dei certificati adeguati rilasciati da paesi terzi a comandanti, ufficiali e radiooperatori. Il riconoscimento del paese terzo richiede una domanda motivata alla Commissione; quest’ultima, con il supporto dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima e degli Stati interessati, valuta i sistemi di formazione e certificazione del paese terzo e verifica la conformità alla STCW e l’esistenza di misure antifrode.

La Commissione decide entro tre mesi dalla domanda. Se non decide entro tale termine, lo Stato membro richiedente può riconoscere unilateralmente il paese terzo in via provvisoria fino alla decisione formale. La Commissione mantiene un elenco aggiornato dei paesi terzi riconosciuti, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C. Sono fatti salvi i riconoscimenti già pubblicati entro il 14 giugno 2005. In casi specifici, un marittimo con certificato di paese terzo non ancora convalidato può essere autorizzato a prestare servizio per non più di tre mesi, purché sia documentata la domanda di convalida.

Revoca e rivalutazione dei paesi terzi

L’articolo 20 prevede la revoca del riconoscimento quando un paese terzo non soddisfa più i requisiti STCW. Gli Stati membri o la Commissione devono informarne tempestivamente l’istituzione competente, indicando le motivazioni. La Commissione, con l’Agenzia europea per la sicurezza marittima, riesamina il riconoscimento e può notificare al paese interessato la revoca entro due mesi, fatta salva l’adozione di misure correttive. Le decisioni di revoca sono adottate secondo la procedura di regolamentazione.

L’articolo 21 impone una rivalutazione almeno quinquennale dei paesi terzi riconosciuti, basata anche sui dati del controllo dello Stato di approdo e sulle relazioni di valutazioni indipendenti. La Commissione definisce criteri di priorità e presenta agli Stati membri una relazione sui risultati.

Controllo dello Stato di approdo e fermo della nave

Gli articoli 22, 23 e 24 introducono controlli rafforzati sulle navi nei porti degli Stati membri, indipendentemente dalla bandiera, salvo le esclusioni dell’articolo 2. Il controllo è finalizzato a verificare che la gente di mare soggetta all’obbligo di certificazione possieda i certificati richiesti o sia validamente dispensata. Le ispezioni si limitano, in linea generale, al controllo dei certificati e alla conformità del numero e dei titoli dell’equipaggio alle norme di sicurezza dello Stato di bandiera.

Quando vi siano fondati motivi, gli ispettori possono effettuare una valutazione delle competenze della gente di mare in relazione alle funzioni assegnate, incluse le capacità di reagire a emergenze e il rispetto delle prescrizioni operative di guardia. Il fermo della nave può essere disposto solo per specifiche carenze considerate pericolose, tra cui assenza di certificati, mancato rispetto delle norme di sicurezza o di guardia, assenza di personale qualificato per funzioni essenziali, incompetenza non dimostrata e insufficiente riposo del personale di guardia.

Requisiti speciali per taluni tipi di nave

Il capitolo V stabilisce requisiti aggiuntivi per navi cisterna, navi da passeggeri ro-ro e altre navi passeggeri.

Per le navi cisterna, la regola V/1 richiede formazione antincendio aggiuntiva e, per chi svolge compiti specifici su carico e attrezzature, un periodo minimo di servizio di navigazione su navi cisterna o un corso riconosciuto sulle problematiche specifiche delle navi cisterna. I comandanti, direttori di macchina, primi ufficiali e altro personale responsabile delle operazioni di carico e scarico devono inoltre avere esperienza adeguata sul tipo di nave e una formazione specializzata secondo la sezione A-V/1 del codice STCW. Sono previste condizioni specifiche che consentono di considerare sufficiente un periodo di servizio ridotto in casi determinati.

Per le navi da passeggeri ro-ro, la regola V/2 si applica ai viaggi internazionali, con possibile estensione ai viaggi nazionali decisa dalle amministrazioni. Il personale deve frequentare corsi specifici, da aggiornare almeno ogni cinque anni per le categorie indicate, in materia di soccorso della folla, compiti specifici a bordo, sicurezza dei passeggeri, sicurezza del carico e protezione dello scafo, nonché gestione delle situazioni di crisi e comportamento umano.

Per le navi da passeggeri diverse dalle ro-ro, la regola V/3 riprende una struttura analoga, con corsi specifici per assistenza ai passeggeri in emergenza, compiti specifici, sicurezza dei passeggeri e gestione delle crisi. In entrambi i casi, le amministrazioni devono rilasciare la documentazione che comprova la formazione conseguita.

Funzioni di emergenza, sicurezza, assistenza medica e sopravvivenza

Il capitolo VI disciplina la formazione di base in materia di sicurezza per tutta la gente di mare, l’uso di mezzi di salvataggio, la lotta antincendio e il pronto soccorso/assistenza medica. La regola VI/1 impone formazione di base secondo la sezione A-VI/1 del codice STCW. Le regole VI/2, VI/3 e VI/4 stabiliscono i requisiti minimi per i certificati relativi all’uso di zattere, imbarcazioni e battelli di salvataggio, per l’addestramento particolare antincendio e per il pronto soccorso e l’assistenza medica, prevedendo anche il rilascio di certificati speciali o documenti attestanti la formazione quando tali addestramenti non siano inclusi nel certificato di abilitazione.

Certificati alternativi

Il capitolo VII consente agli Stati membri, in deroga ai capitoli II e III, di rilasciare o autorizzare certificati alternativi, purché siano rispettati requisiti sostanzialmente equivalenti di sicurezza e prevenzione dell’inquinamento. I certificati alternativi devono riferirsi a funzioni e livelli di responsabilità già previsti nel codice STCW, richiedere formazione e competenze equivalenti, servizio di navigazione adeguato e, se del caso, requisiti radio. Il sistema alternativo non può ridurre l’equipaggio, abbassare il livello professionale o alterare l’autorità del comandante, e deve restare sostituibile con il sistema ordinario.

Disposizioni transitorie, abrogazione, entrata in vigore e destinatari

L’articolo 29 consente, in sede di rinnovo o proroga di certificati rilasciati originariamente sotto la disciplina anteriore al 1o febbraio 1997, la sostituzione di taluni limiti di tonnellaggio: 200 tonnellate di stazza lorda registrata può essere sostituito con 500 GT, e 1 600 tonnellate di stazza lorda registrata con 3 000 GT.

L’articolo 30 impone agli Stati membri di istituire un sistema di sanzioni per l’inosservanza delle disposizioni nazionali di attuazione degli articoli elencati e degli allegati I e II, con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. L’articolo 31 richiede la comunicazione immediata alla Commissione delle misure nazionali di recepimento.

La direttiva 2001/25/CE è abrogata dall’articolo 32, ma restano salvi gli obblighi di recepimento ancora pendenti relativi alle direttive indicate nell’allegato III, parte B. L’articolo 33 dispone l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 34 individua gli Stati membri come destinatari della direttiva.

Disposizioni principali

Definizioni e ambito soggettivo/oggettivo

L’articolo 1 contiene le definizioni chiave, tra cui comandante, ufficiale, ufficiale di coperta/macchina, marittimo, nave da passeggeri, petroliera, chimichiera, gasiera, certificato adeguato, compagnia, paese terzo e convenzione/codice STCW. L’articolo 2 delimita l’ambito di applicazione alle navi adibite alla navigazione marittima battenti bandiera di uno Stato membro, con esclusione delle categorie non commerciali e delle navi da pesca e rudimentali.

Obbligo di formazione minima e certificazione

L’articolo 3 impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché la gente di mare riceva una formazione conforme almeno ai requisiti STCW di cui all’allegato I e sia titolare del certificato previsto dall’articolo 4 o di un certificato adeguato. Il comma 2 estende l’obbligo ai membri dell’equipaggio soggetti ad abilitazione ai sensi della regola III/10.4 SOLAS 74.

Rilascio, convalida e tenuta dei certificati

Gli articoli 4 e 5 disciplinano il certificato come documento valido rilasciato o autorizzato dall’autorità competente dello Stato membro. I certificati di comandanti, ufficiali e radiooperatori devono essere convalidati; le convalide seguono la forma STCW e decadono, in ogni caso, dopo cinque anni o prima se il certificato cessa di essere valido, è sospeso o annullato. Il certificato deve restare in originale a bordo, salvo eccezioni dell’articolo 19, paragrafo 7.

Requisiti formativi, viaggi costieri e misure anti-frode

L’articolo 6 richiede che la formazione sia adeguata alle conoscenze teoriche e abilità pratiche dell’allegato, in particolare su salvataggio e antincendio. L’articolo 7 consente agli Stati membri di definire i viaggi costieri, ma vieta requisiti più gravosi per navi di altri Stati membri o di altre parti STCW rispetto a quelli applicati alle proprie navi; richiede inoltre la comunicazione alla Commissione delle disposizioni adottate. L’articolo 8 impone misure contro frodi e prassi illegali, sanzioni efficaci/proporzionate/dissuasive e scambio di informazioni con altri Stati membri, paesi terzi e Commissione.

Sanzioni disciplinari e responsabilità operativa

L’articolo 9 prevede indagini imparziali per condotte incompetenti che minaccino sicurezza o ambiente, nonché revoca/sospensione/annullamento dei certificati per tali motivi e per frodi. Gli Stati membri devono sanzionare compagnie e comandanti che impieghino personale privo di certificato o consentano mansioni senza titolo valido. È prevista cooperazione tra Stati membri quando uno di essi intenda avviare un’azione nella propria giurisdizione.

Sistema di qualità, controlli indipendenti e report alla Commissione

L’articolo 10 impone sistemi di qualità per formazione, valutazione, abilitazione, convalida e rinnovo, applicabili sia a enti privati sia pubblici, con obiettivi formativi chiaramente definiti. È richiesta una valutazione indipendente almeno ogni cinque anni, con relazione alla Commissione entro sei mesi dalla valutazione. L’articolo 25 prevede inoltre un controllo periodico, almeno quinquennale, da parte della Commissione con assistenza dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima.

Idoneità fisica, registri e rinnovo quinquennale

L’articolo 11 impone norme nazionali sull’idoneità fisica, in particolare vista e udito, e subordina il rilascio del certificato alla prova di identità, età minima, idoneità fisica, servizio di navigazione, formazione obbligatoria e competenze. Gli Stati membri devono tenere registri di certificati, convalide e dispense e fornire informazioni per verifiche di autenticità. L’articolo 12 prevede il rinnovo almeno ogni cinque anni per comandanti, ufficiali e radiooperatori, con conferma dell’idoneità fisica e della competenza professionale; disciplina anche l’aggiornamento per certificati emessi prima del 1o febbraio 2002.

Simulatori, responsabilità delle compagnie e familiarizzazione

L’articolo 13 richiede il rispetto delle prestazioni minime STCW per l’uso di simulatori nell’addestramento, nella valutazione e nella dimostrazione di idoneità, con possibile esenzione per simulatori installati o messi in uso prima del 1o febbraio 2002. L’articolo 14 attribuisce alle compagnie una responsabilità diretta sul possesso dei certificati, sulla formazione degli equipaggi, sulla conservazione dei dati, sulla familiarizzazione dei neoassunti e sulla capacità del personale di operare in emergenza. La compagnia deve fornire istruzioni scritte al comandante per assicurare tale familiarizzazione.

Riposi, dispense e autorità competenti nazionali

L’articolo 15 fissa un riposo minimo di 10 ore ogni 24 ore per il personale di guardia, frazionabile in massimo due periodi, uno dei quali di almeno sei ore; in casi eccezionali il riposo può scendere fino a 6 ore consecutive per non più di due giorni consecutivi, con almeno 70 ore settimanali. L’articolo 16 consente dispense eccezionali, fino a 6 mesi, per funzioni diverse dal radiooperatore, ma non per comandante o direttore di macchina salvo forza maggiore; la dispensa deve riguardare persone già qualificate per il posto inferiore o equivalenti. L’articolo 17 impone la designazione delle autorità/organismi competenti per formazione, esami, certificazione e dispense, nonché requisiti su programmi scritti, qualifiche di docenti/esaminatori e condizioni per la formazione in servizio.

Comunicazione a bordo e sicurezza linguistica

L’articolo 18 impone strumenti di comunicazione orale efficaci a bordo di tutte le navi battenti bandiera di uno Stato membro; per le navi passeggeri è obbligatoria una lingua di lavoro registrata nel giornale di bordo. A bordo delle navi passeggeri il personale incaricato dell’assistenza ai passeggeri in emergenza deve essere identificabile e capace di comunicare in modo adeguato; su petroliere, chimichiere e gasiere comandante, ufficiali e marinai devono condividere una o più lingue di lavoro. Sono previsti inoltre strumenti di comunicazione nave-terra e controlli dello Stato di approdo su questo punto.

Riconoscimento dei certificati di paesi terzi

L’articolo 19 stabilisce la procedura per il riconoscimento, mediante convalida, di certificati rilasciati da paesi terzi per comandanti, ufficiali e radiooperatori. Il riconoscimento del paese terzo è deciso dalla Commissione, con assistenza dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima, entro tre mesi dalla domanda; in mancanza di decisione lo Stato membro richiedente può procedere unilateralmente in via provvisoria. La Commissione mantiene un elenco dei paesi terzi riconosciuti; la convalida può essere temporaneamente concessa per massimo tre mesi in casi specifici se è stata presentata domanda di convalida.

Revoca del riconoscimento e rivalutazione dei paesi terzi

L’articolo 20 disciplina la perdita di conformità di un paese terzo con la STCW e la revoca del riconoscimento, con intervento del comitato competente e misure conseguenti degli Stati membri. L’articolo 21 impone alla Commissione una rivalutazione periodica, almeno ogni cinque anni, dei paesi terzi riconosciuti, sulla base anche dei dati del controllo dello Stato di approdo e delle valutazioni indipendenti comunicate dai paesi terzi.

Controllo dello Stato di approdo e fermo

Gli articoli 22, 23 e 24 disciplinano i controlli portuali su tutte le navi, indipendentemente dalla bandiera, salvo esclusioni dell’articolo 2. Il controllo verifica il possesso dei certificati, la conformità dell’equipaggio alle norme di sicurezza e, in presenza di fondati motivi, può imporre ulteriori valutazioni delle competenze. Il fermo della nave è ammesso solo per specifiche carenze considerate pericolose, tra cui assenza di certificati, violazioni delle regole di guardia, mancanza di personale abilitato, incompetenza comprovata o insufficiente riposo dell’equipaggio.

Relazioni, modifiche, procedura di comitato e sanzioni finali

L’articolo 26 impone relazioni della Commissione entro il 14 dicembre 2008 e entro il 20 ottobre 2010; l’articolo 27 consente l’adeguamento della direttiva alle modifiche degli strumenti internazionali richiamati, anche tramite procedura di regolamentazione con controllo. L’articolo 30 obbliga gli Stati membri a istituire sanzioni per la violazione delle disposizioni nazionali di attuazione degli articoli elencati e degli allegati I e II, con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. L’articolo 32 abroga la direttiva 2001/25/CE, fatti salvi gli obblighi residui di recepimento; l’articolo 33 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE, e l’articolo 34 individua gli Stati membri come destinatari.

Come è indicizzato

Materietrasporti marittimisicurezza della navigazioneformazione professionalericonoscimento delle qualificheprevenzione dell’inquinamento marino

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