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Ordinanza

Ordinanza n. 3276/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202605617

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio – Roma, Sez. III, che aveva respinto la domanda di ammissione con riserva e in sovrannumero al corso di laurea in Medicina e chirurgia

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (candidata universitaria)

Prevale il privato

La controversia

L’appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare di primo grado deducendo una pluralità di censure relative alla procedura di accesso ai corsi di Medicina e chirurgia per l’anno accademico 2025-2026, il cosiddetto semestre filtro. Un primo gruppo di doglianze contestava vizi radicali dell’intera procedura e mirava, in sostanza, alla riedizione della procedura. Un secondo gruppo riguardava invece la mancata collocazione dell’appellante in una posizione utile della graduatoria e, in particolare, l’omesso scorrimento dei posti rimasti vacanti dopo la rinuncia di altri studenti. La candidata aveva conseguito almeno una sufficienza in una delle tre materie previste, ma non aveva ottenuto un punteggio tale da assicurare l’assegnazione di una delle sedi universitarie indicate.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente la domanda cautelare, riformando l’ordinanza del TAR. Ha ritenuto che le censure relative ai vizi radicali dell’intera procedura non fossero funzionali alla misura cautelare concretamente richiesta, consistente nell’ammissione con riserva e in sovrannumero: tale misura non avrebbe infatti conservato il bene della vita rappresentato dalla riedizione dell’intera procedura. Tali doglianze sono state quindi ritenute infondate, in questa fase, per carenza di periculum in mora, restando ferma la possibilità per il TAR di esaminarne il merito. Quanto alla censura sul mancato scorrimento della graduatoria, il Collegio ha ravvisato sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora. In particolare, ha ritenuto prima facie non rispettoso del principio meritocratico un sistema che, a fronte di posti lasciati vacanti, non consenta la riassegnazione secondo l’ordine della graduatoria, imponendo allo studente una scelta immediata e irreversibile e impedendo successivi ripescaggi anche in presenza di punteggi elevati. Ha quindi ordinato all’Amministrazione di rideterminarsi sulla posizione dell’appellante: dapprima effettuando gli scorrimenti necessari per i posti vacanti; poi verificando se il punteggio conseguito consentisse l’assegnazione di un posto in una delle sedi opzionate; infine, in caso positivo, assegnando il posto secondo l’ordine delle preferenze espresse. È stata disposta la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato, attraverso il quale è stata riformata l’ordinanza cautelare del TAR.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    È stato disposto il sollecito invio degli atti al TAR per la fissazione dell’udienza di merito.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, la misura richiesta deve essere funzionalmente idonea a conservare il bene della vita dedotto in giudizio; se le censure mirano alla riedizione integrale della procedura, l’ammissione individuale con riserva non è necessariamente idonea a tutelare tale bene e può difettare del periculum in mora.
  • Quando una procedura selettiva produce posti vacanti per rinunce all’immatricolazione, il mancato scorrimento della graduatoria secondo l’ordine meritocratico può presentare prima facie profili di illegittimità, soprattutto se determina l’esclusione definitiva di candidati con punteggi rilevanti e impedisce ogni successivo ripescaggio.
  • In sede cautelare, qualora il mancato scorrimento della graduatoria pregiudichi concretamente la possibilità del candidato di accedere agli studi prescelti, il giudice può ordinare all’Amministrazione una rideterminazione articolata, imponendo prima lo scorrimento dei posti vacanti e solo successivamente la verifica della posizione individuale e dell’eventuale assegnazione secondo le preferenze espresse.
  • L’accoglimento cautelare fondato sul mancato scorrimento non comporta automaticamente l’ammissione del candidato: l’assegnazione resta subordinata all’esito degli scorrimenti, alla sufficienza del punteggio e alla disponibilità di un posto in una delle sedi opzionate.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaConcorrenza ed evidenza pubblica

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