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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04798/2024 del 22/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l’Amministrazione finanziaria ha riqualificato, ai fini dell’imposta di registro, una sequenza di operazioni societarie e negoziali: una scissione parziale mediante la quale era stato attribuito a una società-veicolo un ramo d’azienda relativo alla rete elettrica ad alta tensione, seguita dalla cessione dell’intera partecipazione nella società-veicolo a un diverso operatore. Le società hanno impugnato l’atto e hanno ottenuto l’annullamento in primo grado; in appello sono stati respinti sia il gravame dell’Ufficio sia quello incidentale delle contribuenti. In cassazione l’Agenzia ha dedotto: (i) violazione dell’art. 20 d.P.R. 131/1986, sostenendo che la precedente scissione dovesse considerarsi elemento testuale dell’atto di cessione della partecipazione; (ii) violazione dell’art. 1, comma 193, lett. a, L. 190/2014, assumendo che la norma imponesse un determinato ordine delle operazioni e rendesse dovuta l’imposta di registro; (iii) violazione dell’art. 10-bis L. 212/2000, invocando l’abuso del diritto in presenza di interpelli e contraddittorio. Una delle società resistenti ha proposto ricorso incidentale condizionato, l’altra ha proposto ricorso incidentale per contestare l’assorbimento di una censura di nullità dell’avviso, la disciplina applicabile alla fattispecie e la compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate: ha escluso che la scissione precedente potesse essere considerata elemento desumibile dall’atto di cessione ai fini dell’art. 20 d.P.R. 131/1986; ha ritenuto che l’art. 1, comma 193, lett. a, L. 190/2014 non disciplini i profili tributari né imponga un ordine vincolato delle operazioni; ha giudicato nuova e quindi inammissibile la censura di abuso del diritto ex art. 10-bis L. 212/2000, perché non dedotta in appello e comunque non rilevabile d’ufficio. Ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale di una delle resistenti, perché diretto contro una questione ipotetica e non contro una specifica statuizione della sentenza impugnata. Ha poi rigettato il ricorso incidentale dell’altra resistente: il motivo sulla nullità dell’avviso per difetto di motivazione è stato ritenuto inammissibile per carenza di interesse, poiché la parte già vittoriosa nel merito non avrebbe conseguito un’utilità maggiore da un annullamento per vizi formali; il motivo sull’irrilevanza dell’imposta di registro è stato respinto per le stesse ragioni già dette; il motivo sulle spese è stato rigettato, ritenendosi giustificata la compensazione per la novità e complessità delle questioni e per gli interventi normativi e giurisprudenziali sopravvenuti. Le spese di lite sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986

    "L’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extra-testuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi"

    Per l’imposta di registro contano gli elementi desumibili dall’atto da registrare; atti diversi, anteriori e autonomi, anche se richiamati nelle premesse, restano elementi extra-testuali e non possono essere considerati per la riqualificazione.

  • art. 1, comma 193, lett. a, L. n. 190 del 2014

    "le reti elettriche in alta e altissima tensione [...] sono inserite nella rete di trasmissione nazionale [...] e che l'efficacia del suddetto inserimento è subordinata al perfezionamento dell'acquisizione [...]"

    La disposizione individua un obiettivo finale e i passaggi essenziali del trasferimento, ma non disciplina i profili tributari né impone una sequenza vincolata delle operazioni societarie.

  • art. 10-bis L. n. 212 del 2000

    "L'amministrazione finanziaria ha l'onere di dimostrare la sussistenza della condotta abusiva, non rilevabile d'ufficio"

    La contestazione di abuso del diritto non è rilevabile d’ufficio e deve essere dedotta tempestivamente; un interpello generico non sostituisce il procedimento tipico previsto dalla norma.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge richiamati dall’Agenzia e dalle resistenti.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per sostenere l’omessa pronuncia/erronea considerazione dell’assorbimento di una questione, ma il motivo è stato ritenuto privo di interesse.

  • art. 54, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato nel motivo incidentale sulla nullità dell’avviso, senza incidere sull’esito per difetto di interesse.

  • art. 276, comma 2, c.p.c.

    Richiamato nel motivo incidentale per contestare l’ordine di esame delle questioni; la Corte ha però escluso l’utilità concreta della doglianza.

  • art. 15, commi 1 e 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    La compensazione delle spese è stata ritenuta legittima in ragione della novità e complessità della controversia.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    L’ulteriore contributo unificato non è stato applicato all’Amministrazione dello Stato, per il regime di prenotazione a debito.

Massime di principio

  • In materia di imposta di registro, la riqualificazione deve fondarsi sugli elementi desumibili dall’atto oggetto di registrazione; non possono essere valorizzati, come base autonoma di imposizione, atti diversi e anteriori, anche se menzionati o richiamati nel documento registrato.
  • Un atto normativo che disciplini l’assetto economico-organizzativo di una operazione non implica, di per sé, una disciplina fiscale speciale: i profili tributari vanno verificati in base alle concrete operazioni poste in essere e non sulla sola finalità economica perseguita dal legislatore.
  • La contestazione di abuso del diritto ex art. 10-bis L. 212/2000 deve essere tempestivamente dedotta e provata dall’Amministrazione; non è rilevabile d’ufficio e non può essere introdotta per la prima volta in cassazione.
  • Nel processo tributario la parte totalmente vittoriosa nel merito non ha interesse a impugnare la sentenza solo per ottenere una diversa motivazione o l’esame di censure formali assorbite, quando ciò non le procuri un’utilità giuridica maggiore.
  • La compensazione delle spese di lite è legittima quando la controversia presenti novità, complessità interpretativa e oscillazioni normative o giurisprudenziali rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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