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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18735/2022 del 11/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del 11/01/2022 del Tribunale di Brescia che, accogliendo l'appello del P.M., ha annullato l'ordinanza del 30/11/2021 che aveva sostituito la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. La doglianza centrale è la violazione di legge per mancata notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale ad uno dei due difensori (l'avv. Gianpiero Verrengia), deducendo nullità del provvedimento camerale

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui l'omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale ad uno dei due difensori costituisce nullità a regime intermedio, sanata dalla mancata proposizione dell'eccezione da parte dell'altro difensore comparso; in procedimento camerale a contraddittorio eventuale (richiamo agli artt. 127 e 310 c.p.p.) la regola si applica ugualmente. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (ex art. 616 c.p.p.)

Norme richiamate

  • D.L. 28/10/2020, n. 137 conv. L. 18/12/2020, n. 176 (art. 23, comma 8)

    Richiamato in relazione alla trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; norma di carattere procedurale introdotta per il procedimento in epoca emergenziale

  • art. 127 c.p.p. (comma 3 richiamato)

    Richiamo per sottolineare che il procedimento camerale è a contraddittorio eventuale; influisce sulla valutazione della nullità e sulla possibilità di sanatoria della mancata notifica

  • art. 310 c.p.p. (comma 2)

    Richiama la disciplina del procedimento camerale e conferma l'applicabilità delle regole sul contraddittorio eventuale

  • art. 263 c.p.p. (comma 5) (richiamato nella giurisprudenza)

    Riferimento alla fissazione dell'udienza camerale nell'ipotesi prevista dall'articolo; utilizzato in giurisprudenza per casi analoghi di mancata notifica

  • art. 179 c.p.p.

    Norma che disciplina la nullità assoluta; la Corte esclude la configurabilità di nullità assoluta per l'omessa notifica a uno dei due difensori nel caso concreto

  • art. 180 c.p.p.

    Norma che distingue i vari regimi di nullità; la Corte qualifica il vizio come nullità a regime intermedio (art. 180) sanabile

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente la condanna per spese processuali e il versamento alla Cassa delle Ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso

  • art. 28 reg. esec. c.p.p.

    Richiamato per gli adempimenti amministrativi di cancelleria successivi alla decisione

  • Giurisprudenza consolidata (Sez. U. n. 22242/2011, Scibè; Sez. 2 n. 28563/2015, Diana)

    Principio stabilito: l'omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale ad uno dei due difensori costituisce nullità a regime intermedio, sanata dalla mancata eccezione dell'altro difensore; il difensore comparso (anche d'ufficio) ha l'onere di verificare se l'altro sia stato avvisato e di interpellare il giudice se occorre

Massime di principio

  • L'omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale ad uno dei due difensori è generalmente qualificata come nullità a regime intermedio (sanabile) e non come nullità assoluta
  • Il vizio è sanato se l'altro difensore comparso non solleva l'eccezione in udienza: la mancata comparizione di entrambi i difensori può essere considerata rinuncia tacita a far valere la nullità
  • Il difensore comparso (anche nominato d'ufficio) ha l'onere di verificare l'avvenuta notificazione all'altro difensore e, se necessario, interpellare il giudice sulle ragioni della mancata comparizione
  • Nei procedimenti camerali a contraddittorio eventuale (art. 127 e art. 310 c.p.p.) si applicano le medesime regole di sanatoria: l'assenza di eccezione comporta la perdita del vizio
  • Per impugnare con successo una nullità formale è preferibile dimostrare la rilevante lesione del diritto di difesa o aver tempestivamente sollevato l'eccezione; altrimenti il vizio rischia di essere considerato sanato
  • La dichiarazione di inammissibilità può comportare condanne per spese e versamenti alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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