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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06663/2024 del 13/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (terzo)

La controversia

La controversia nasce da un atto pubblico del 13 febbraio 2002 con cui il proprietario di un immobile sito in Milano avrebbe costituito in favore del figlio un diritto di abitazione, riservando per sé e per la moglie la facoltà di abitare l'immobile. Un terzo ha agito per far dichiarare la nullità o l'inefficacia dell'atto per simulazione assoluta. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, mentre la Corte d'appello ha invece dichiarato la nullità dell'atto per simulazione assoluta, valorizzando: la clausola ritenuta incompatibile con il contenuto del diritto di abitazione; la mancata prova del pagamento del prezzo; il mancato concreto esercizio del diritto, poiché l'immobile era stato destinato a sede di società di famiglia. Il beneficiario del diritto ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) omesso esame dell'effettivo esercizio del diritto di abitazione, sostenendo che l'immobile era stato effettivamente adibito ad abitazione propria e del nucleo familiare; 2) violazione dei canoni ermeneutici contrattuali, in particolare degli artt. 1362 e 1367 c.c., per non avere la Corte d'appello interpretato l'atto secondo il tenore letterale e la comune intenzione delle parti; 3) violazione dell'art. 1022 c.c., assumendo che il diritto di abitazione non elimina del tutto il diritto del proprietario e consente una coabitazione; 4) violazione degli artt. 1022 e 1418 c.c., contestando che l'uso dell'immobile come sede sociale fosse incompatibile con il diritto di abitazione e ne determinasse la nullità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo e il secondo motivo perché le censure miravano in realtà a ottenere una diversa valutazione del fatto e delle prove, non consentita in sede di legittimità, e perché l'interpretazione del negozio compiuta dal giudice di merito era una delle interpretazioni plausibili e non violava i canoni legali di ermeneutica. Ha inoltre rilevato che la motivazione della Corte d'appello si fondava su un insieme convergente di indici presuntivi gravi, precisi e concordanti, la cui valutazione è riservata al giudice di merito. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato: la destinazione del bene a sede di società commerciali è stata considerata incompatibile con il diritto di abitazione, poiché l'art. 1022 c.c. consente solo l'utilizzo della casa per l'abitazione diretta dell'habitator e dei familiari. In conseguenza del rigetto, il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, oltre alle ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame del fatto decisivo non può essere utilizzato per censurare la mera rivalutazione delle prove o del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La violazione di legge richiede la specifica indicazione del canone violato e delle ragioni del suo discostamento; non può tradursi nella richiesta di una diversa interpretazione del fatto o del contratto.

  • art. 1362 c.c.

    L'interpretazione del contratto deve muovere dal testo e dalla comune intenzione delle parti, anche attraverso il loro comportamento complessivo, ma la censura di legittimità non può consistere nella mera proposta di una lettura alternativa.

  • art. 1367 c.c.

    Il criterio di conservazione del contratto è sussidiario e non può essere usato per sostituire la volontà delle parti con un'interpretazione artificiosa.

  • art. 1022 c.c.

    Il diritto di abitazione consente esclusivamente l'uso dell'immobile per l'abitazione diretta del titolare e della sua famiglia; è incompatibile con una destinazione diversa, come quella a sede di società.

  • art. 1418 c.c.

    La nullità è stata affermata dalla Corte territoriale in relazione alla simulazione assoluta e alla incompatibilità del contenuto negoziale con la funzione tipica del diritto di abitazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dal giudice di merito tra le norme asseritamente violate nella valutazione dell'atto.

  • art. 1014, comma 2 c.c.

    Richiamato in motivazione come antecedente giurisprudenziale sull'estinzione per confusione, in relazione anche all'abitazione.

  • art. 380 bis c.p.c.

    È stata applicata la procedura accelerata per ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, con definizione conforme alla proposta.

  • art. 96, commi 3 e 4 c.p.c.

    La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento di una somma ulteriore per responsabilità aggravata, oltre a quella destinata alla Cassa delle Ammende.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La deduzione del vizio di omesso esame di un fatto decisivo non consente di rimettere in discussione l'apprezzamento delle prove e la ricostruzione del fatto compiute dal giudice di merito.
  • La simulazione di un atto può essere desunta dal giudice di merito anche tramite presunzioni, purché valutate globalmente e sorrette da motivazione логicamente e giuridicamente adeguata; tale apprezzamento è insindacabile in cassazione se non per specifici vizi di legittimità.
  • La censura per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale è inammissibile quando si risolve nella mera contrapposizione di una lettura alternativa del negozio rispetto a quella accolta dal giudice di merito.
  • Il diritto di abitazione ex art. 1022 c.c. ha funzione strettamente abitativa: non può essere utilizzato per finalità diverse dall'abitazione diretta del titolare e della sua famiglia, e la destinazione dell'immobile a sede di attività societaria è indice di incompatibilità con tale diritto.
  • Il criterio di conservazione del contratto non legittima un'interpretazione che sostituisca la volontà effettiva delle parti o che renda compatibili clausole oggettivamente incompatibili con la funzione tipica del negozio.

Come è indicizzato

MaterieUsufruttoImpugnazioniProve
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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