Ordinanza n. 872/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, 16 dicembre 2025, n. 519, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, che aveva respinto il ricorso contro la decadenza della licenza edilizia e l’ordine di demolizione del fabbricato
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti hanno chiesto in via incidentale la sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado, che aveva respinto l’impugnazione del provvedimento comunale di decadenza della licenza edilizia e di demolizione di un fabbricato di loro proprietà. Il Consiglio di Stato ha valutato sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora. Quanto al fumus, ha ritenuto che la sentenza appellata si sia conformata ai principi dell’Adunanza plenaria sul cosiddetto “non finito architettonico”, poiché il manufatto risultava uno scheletro privo, almeno al piano terra, di tamponature e non risultavano richiesti titoli edilizi per il suo completamento. Quanto al periculum, ha rilevato che la costruzione era già stata demolita e che l’acquisizione dell’area di sedime era avvenuta di diritto; tale effetto sarebbe venuto meno in caso di accoglimento dell’appello, mentre gli ulteriori pregiudizi prospettati in relazione al trasferimento e alla trasformazione delle aree erano meramente ipotetici e futuri.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare di sospensione della sentenza di primo grado. Ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris, in quanto la decisione del TAR appariva conforme ai principi dell’Adunanza plenaria n. 14 del 2024 sul non finito architettonico, e insussistente il periculum in mora, poiché il fabbricato era già stato demolito, l’acquisizione dell’area di sedime era reversibile in caso di accoglimento dell’appello e gli ulteriori danni prospettati erano ipotetici. Gli appellanti sono stati condannati in solido al pagamento, in favore del Comune, delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.500.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La domanda cautelare in appello è stata esaminata alla luce dei presupposti per la sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, la sospensione della sentenza di primo grado richiede la sussistenza dei presupposti cautelari, comprensivi di un apprezzabile fumus boni iuris e di un danno grave e irreparabile nelle more del giudizio.
- Non integra un danno grave e irreparabile, ai fini della sospensione cautelare, il pregiudizio meramente ipotetico e futuro relativo al trasferimento o alla trasformazione di aree, quando l’effetto acquisitivo dell’area di sedime sia destinato a venir meno in caso di accoglimento dell’appello.
- In materia di manufatti qualificabili come “non finiti architettonici”, l’assenza di tamponature necessarie alla completezza funzionale dell’edificio e la mancata richiesta di titoli edilizi per il completamento possono escludere che l’opera sia considerata completa ai fini della disciplina edilizia applicabile.
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