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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40465/2023 del 05/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza d'appello che ha confermato la condanna per omicidio stradale di Bertazzoli nonostante l'assoluzione del coimputato Botticini. Il ricorso denunciava: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per una ricostruzione del fatto ritenuta difforme da quella del primo giudice, con particolare riferimento all'assoluzione di Botticini e all'errata valutazione dell'inattendibilità del teste Venturelli; critica per mancata valutazione dello stato statico/dinamico del veicolo di Botticini e per la mancanza di indicazione di una condotta alternativa lecita che Botticini avrebbe dovuto tenere; (2) vizi analoghi nella ricostruzione della condotta attribuita a Bertazzoli e nella valutazione delle dichiarazioni rese dalla stessa nell'immediatezza, con contestazione delle conclusioni del perito e della valutazione delle prove tecniche (punto d'impatto, traiettorie, uso di schizzo vs planimetria) e dedotta insufficiente motivazione in ordine all'elemento soggettivo della colpa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità di alcune censure. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse motivato adeguatamente la ricostruzione fattuale in base a elementi probatori rilevanti (riprese video, rilievi planimetrici e fotografici, dichiarazioni oculari, consulenza tecnica) e che l'assoluzione del coimputato Botticini non incidesse sulla responsabilità autonoma della Bertazzoli, la quale aveva effettuato un imprudente sorpasso mentre il veicolo avanti stava eseguendo una svolta consentita, causando la perdita di controllo e l'urto che ha determinato la morte della vittima. La Suprema Corte ha inoltre richiamato il principio per cui non è consentita in cassazione una rivalutazione libera del materiale probatorio quando la motivazione del giudice del merito non presenti vizi rilevanti. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 140 Codice della Strada

    Richiamato come principio di cautela nella circolazione: la condotta della ricorrente è stata ritenuta contraria alle regole di prudenza e diligenza previste dall'articolo, ossia velocità non idonea a controllare il veicolo.

  • art. 141 Codice della Strada

    Richiamato in relazione alle regole sul sorpasso e sul comportamento nelle manovre: la Corte ha ritenuto che il sorpasso intrapreso dalla Bertazzoli fosse imprudente rispetto alla situazione di svolta del veicolo antecedente.

  • art. 616 Codice di Procedura Penale

    Citato in relazione alle conseguenze processuali e alle statuizioni economiche in caso di inammissibilità del ricorso (attribuzione delle spese).

  • Giurisprudenza di legittimità (sez. 4, Fersini; Scidone; sez. 6, Musso; Minervini)

    Richiamati i principi sulla cooperazione colposa (necessità di consapevolezza della convergenza dei contributi) e sul divieto per la Cassazione di riesaminare liberamente il merito probatorio salvo vizio della motivazione.

  • Corte costituzionale, sent. n. 186/2000

    Richiamata in relazione alla valutazione sulle ragioni di esonero dalla condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria, la Corte non ha ravvisato ragioni di esonero.

Massime di principio

  • La Corte di legittimità non può rimettere in discussione la valutazione del merito probatorio operata dai giudici di merito se la motivazione è coerente e priva di vizi; il rimedio è precluso salvo specifici vizi di motivazione.
  • L'assoluzione di un coimputato non esclude automaticamente la responsabilità di altro partecipante: la rilevanza dell'evento di cooperazione colposa dipende dalla prova della reciproca consapevolezza e convergenza nei contributi colposi.
  • Le prove video, i rilievi tecnici e le dichiarazioni oculari, se valutate con congrua motivazione, possono fondare la responsabilità penale per guida imprudente o per omicidio stradale quando dimostrano una manovra pericolosa (es. sorpasso imprudente durante la svolta del veicolo precedente).
  • Per impugnare con successo in Cassazione decisioni di merito è necessario indicare vizi specifici e ben circostanziati della motivazione e non una mera rivalutazione alternativa degli elementi di fatto.
  • In materia di circolazione stradale, il rispetto delle norme di prudenza (artt. 140 e 141 C.d.S.) impone al conducente di adattare velocità e manovre alle circostanze; la violazione di tali doveri può integrare responsabilità penale se collegata a evento mortale.

Testo integrale

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