Cassazione Penale, Ordinanza n. 21021/2026 del 08/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 9 giugno 2025. Con il primo motivo ha dedotto la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità penale, ma la censura si è tradotta, secondo la Corte, in una richiesta di nuova valutazione delle risultanze istruttorie. Con il secondo motivo ha denunciato la mancanza di motivazione, assumendo che la decisione fosse priva delle ragioni di fatto e di diritto, ma senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e limitandosi a richiamare principi giurisprudenziali astratti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non proponibile perché diretto a ottenere una diversa lettura del materiale probatorio, attività preclusa in sede di legittimità. Ha ritenuto il secondo motivo inammissibile per difetto di specificità, poiché non si confrontava con la motivazione concreta della sentenza impugnata e si risolveva in un richiamo generico alla giurisprudenza sulla motivazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
Il ricorso per cassazione non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del merito e i motivi devono essere specifici e confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie sotto la veste formale del vizio di motivazione.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando difetta di specificità e non si confronta puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La mera enunciazione di principi giurisprudenziali, senza una critica argomentata alla decisione concreta, non integra un motivo ammissibile di ricorso.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 8 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20969/2026 del 08/06/2026
- ordinanza_penale · 8 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20970/2026 del 08/06/2026
- ordinanza_penale · 8 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20974/2026 del 08/06/2026
- ordinanza_penale · 8 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20975/2026 del 08/06/2026
- ordinanza_penale · 8 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20976/2026 del 08/06/2026
- ordinanza_penale · 8 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20978/2026 del 08/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →