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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35941/2022 del 07/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

Il proprietario di un appartamento all'ultimo piano e del sovrastante lastrico solare ha promosso un'azione possessoria contro il vicino di piano e contro il gestore del gas, lamentando che il primo aveva realizzato un manufatto in muratura e occupato il lastrico con oggetti propri, mentre il secondo aveva installato tubazioni a servizio dell'unità del vicino in prossimità dell'immobile, con asserita invasione della colonna d'aria sovrastante il bene esclusivo. In via cautelare e poi in merito, il tribunale ha ordinato solo di consentire l'accesso al terrazzo per manutenzione dell'antenna televisiva e per annaffiare le piante, rigettando il resto; la corte d'appello ha confermato, ritenendo non provato il possesso sul lastrico, insussistente la turbativa lamentata e maturata la decadenza dall'azione per le ulteriori doglianze. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti sei motivi: omessa pronuncia su alcuni motivi di appello e sulla testimonianza della moglie; violazione delle norme sul possesso per avere la corte escluso che l'uso dei vani sottostanti e l'accesso per manutenzione bastassero a dimostrare il possesso del lastrico; violazione del giudicato interno; violazione delle distanze legali e delle norme su colonna d'aria e tubazioni; erronea qualificazione della colonna d'aria come condominiale; illegittima declaratoria di incapacità a testimoniare della coniuge. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi relativi al possesso, al giudicato e alla disciplina delle tubazioni, e inammissibile il motivo sulla prova testimoniale; ha altresì rilevato la nullità dell'atto di costituzione del difensore sostituto del controricorrente per difetto di valida procura speciale nel giudizio di cassazione. Il ricorso è stato complessivamente rigettato con condanna del ricorrente alle spese.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso per cassazione. Ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la prova del possesso del lastrico solare in capo al ricorrente, ritenuto insussistente una turbativa concreta derivante dalle tubazioni del gas e escluso la fondatezza delle censure sul giudicato interno e sull'asserita incapacità a testimoniare della moglie. Ha inoltre dichiarato la nullità dell'atto di costituzione del difensore sostituto del controricorrente, per difetto di idonea procura speciale nel giudizio di cassazione instaurato prima della novella del 2009. Seguono la condanna del ricorrente alle spese di lite e l'ordine di versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 83 c.p.c.

    Nel giudizio di cassazione, nella disciplina ratione temporis applicabile, la procura speciale può essere rilasciata solo in calce o a margine del ricorso o del controricorso; in mancanza, occorre atto pubblico o scrittura privata autenticata.

  • art. 45, comma 9, lett. a), L. 69/2009

    La novella che consente la nomina del nuovo difensore in aggiunta o in sostituzione si applica ai giudizi instaurati in primo grado dopo l'entrata in vigore della riforma.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato solo per la memoria depositata dal ricorrente.

  • art. 111 c.p.c.

    Il trasferimento del bene non determina automaticamente cessazione della materia del contendere nel processo possessorio, secondo i principi richiamati dalla Corte.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura per omessa pronuncia richiede che il motivo di appello sia stato mantenuto fino alla precisazione delle conclusioni e che vi sia una totale pretermissione del provvedimento decisorio.

  • art. 1140 c.c.

    Il possesso richiede un concreto esercizio del potere di fatto sulla cosa, non desumibile dalla sola collocazione logistica del bene o dalla titolarità del diritto.

  • art. 1168 c.c.

    L'azione di reintegrazione presuppone la prova del possesso attuale e del suo spoglio violento o occulto.

  • art. 2909 c.c.

    Invocato per il giudicato interno, ma escluso dalla Corte perché la statuizione di primo grado non implicava l'accertamento del possesso nei termini prospettati dal ricorrente.

  • art. 889, comma 2, c.c.

    Le distanze legali per tubi e impianti sono richiamate come parametro, ma la corte ha ritenuto non decisiva la censura in assenza di prova di una concreta turbativa.

  • art. 840 c.c.

    La lesione della colonna d'aria o dello spazio sovrastante il fondo richiede la dimostrazione di un interesse concreto del proprietario ad escludere l'opera o dell'effettivo pregiudizio all'utilizzazione del bene.

  • art. 1127 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di proprietà dell'ultimo piano e colonna d'aria, ma la Corte ha deciso la questione valorizzando l'assenza di prova del pregiudizio concreto.

  • art. 246 c.p.c.

    La doglianza sulla capacità a testimoniare della coniuge è stata ritenuta inammissibile, poiché la mancata ammissione della prova è censurabile solo se decisiva e idonea a sovvertire con certezza l'esito del giudizio.

  • art. 843 c.c.

    Il passaggio o l'accesso consentiti al vicino per eseguire opere di manutenzione integrano un'obbligazione propter rem e non una servitù, e quindi non provano il possesso di un diritto reale di passaggio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato nei ricorsi proposti dopo il 30 gennaio 2013.

  • art. 33, comma 5, r.d. 1578/1933

    Richiamato per escludere che la documentazione prodotta dimostrasse la perdita dello ius postulandi del difensore già costituito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la doglianza per omessa pronuncia è ammissibile solo se il motivo di appello sia stato effettivamente coltivato sino alla precisazione delle conclusioni e se vi sia una totale mancanza di decisione su un capo autonomamente apprezzabile; non basta la mera carenza di argomentazione espressa.
  • L'azione possessoria richiede la prova concreta e attuale dell'esercizio del potere di fatto sul bene, non essendo sufficiente la sola vicinanza logistica del bene al proprio immobile, la mera titolarità del diritto o la collocazione del bene nella sua proiezione verticale.
  • La produzione del titolo di proprietà o di altro titolo astrattamente idoneo può al più integrare la dimostrazione del possesso, ma non sostituire la prova dell'effettivo esercizio della signoria di fatto richiesta nelle azioni di reintegrazione o manutenzione.
  • Il riconoscimento al vicino di un accesso o passaggio per manutenzione, quale obbligazione legale propter rem, non equivale alla costituzione di una servitù e non è di per sé prova del possesso di un diritto reale di passaggio.
  • Le censure relative a tubazioni, sporti o altre occupazioni dello spazio aereo sovrastante il fondo richiedono la dimostrazione di un concreto pregiudizio all'utilizzazione del bene o di un interesse attuale del proprietario a escludere l'opera; in difetto, la mera invasione fisica dello spazio aereo non basta.
  • La mancata ammissione di una prova testimoniale è censurabile in cassazione solo se la prova era decisiva in senso forte, cioè idonea a ribaltare con certezza, e non per mera probabilità, il convincimento raggiunto dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProvePossessoServitùProprietà
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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