Corte di giustizia, Sentenza C-175/22
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 9 novembre 2023. — Procedimento penale a carico di BK. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad. — Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Direttiva 2012/13/UE - Diritto all’informazione nei procedimenti penali - Articolo 6 - Diritto dell’interessato di essere informato dell’accusa elevata a suo carico - Articolo 6, paragrafo 4 - Modifica delle informazioni fornite - Modifica della qualificazione del reato - Obbligo di informare tempestivamente l’imputato e di offrirgli la possibilità di presentare i propri argomenti sulla nuova qualificazione prospettata - Esercizio effettivo dei diritti della difesa - Equità del procedimento - Direttiva (UE) 2016/343 - Rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali - Articolo 3 - Presunzione di innocenza - Articolo 7, paragrafo 2 - Diritto di non autoincriminarsi - Articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Requisito di imparzialità del giudice penale - Riqualificazione del reato su iniziativa del giudice penale o su proposta dell’imputato. — Causa C-175/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce che il giudice penale può riqualificare i fatti rispetto all’imputazione del pubblico ministero solo garantendo un’informazione tempestiva all’imputato e un’effettiva possibilità di difesa sulla nuova qualificazione. La severità della pena astrattamente prevista per il nuovo reato non è decisiva. La Corte aggiunge che la riqualificazione, anche se proposta d’ufficio dal giudice o dall’imputato, non viola di per sé presunzione di innocenza, imparzialità del giudice o diritto di non autoincriminarsi.
Rinvio pregiudiziale sulla riqualificazione giuridica del reato da parte del giudice penale e sull’obbligo di informare tempestivamente l’imputato per garantire i diritti della difesa.
La questione giuridica
Se l’articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2012/13 osti a una prassi nazionale che consente al giudice di riqualificare i fatti in modo diverso da quanto contestato dal pubblico ministero senza informare prima l’imputato e senza consentirgli di difendersi sulla nuova qualificazione; e, in caso affermativo, se gli articoli 3 e 7 della direttiva 2016/343 e l’articolo 47, secondo comma, della Carta ostino a che il giudice possa comunque riqualificare i fatti di propria iniziativa o su proposta dell’imputato.
Principio di diritto
L’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2012/13 impone al giudice penale che intenda riqualificare i fatti contestati di informare tempestivamente l’imputato della nuova qualificazione in tempo utile per consentirgli una difesa concreta ed effettiva; ciò vale anche se la nuova qualificazione non comporta una pena più grave. Viceversa, gli articoli 3 e 7 della direttiva 2016/343 e l’articolo 47, secondo comma, della Carta non ostano a una normativa nazionale che consenta tale riqualificazione, anche d’ufficio o su proposta dell’imputato, purché sia stato rispettato il contraddittorio sulla nuova qualificazione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2012/13/UE
- Articolo 6 direttiva 2012/13/UE
- Direttiva (UE) 2016/343
- Articolo 3 direttiva (UE) 2016/343
- Articolo 7, paragrafo 2, direttiva (UE) 2016/343
- Articolo 47, secondo comma, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 82, paragrafo 2, TFUE
Riqualificazione del reato e diritto di difesa nel procedimento penale
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale bulgaro in materia di cooperazione giudiziaria penale, con focus sulla compatibilità tra diritto nazionale e le garanzie minime europee in tema di informazione sull’accusa e di presunzione di innocenza. Il procedimento principale vedeva imputato BK, inizialmente accusato di concussione, mentre il giudice del rinvio riteneva possibile una diversa qualificazione dei fatti come truffa o traffico di influenze illecite.
Fatti e procedimento principale
La procura specializzata aveva contestato a BK, ufficiale di polizia inquirente, di aver richiesto denaro a due indagati in cambio di atti connessi alle sue funzioni, qualificando il fatto come concussione mediante abuso d’ufficio. BK contestava tale qualificazione, sostenendo che gli atti non rientravano nelle sue funzioni e che i fatti integrassero piuttosto truffa. Il giudice del rinvio osservava che, secondo la giurisprudenza nazionale, il giudice può riqualificare i fatti purché la nuova qualificazione non comporti una pena più severa e non richieda modifiche sostanziali della parte fattuale dell’imputazione.
Questioni pregiudiziali
Il giudice nazionale chiedeva in sostanza:
- se l’articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2012/13 osti a una condanna fondata su una nuova qualificazione giuridica non previamente comunicata all’imputato;
- se, in caso di risposta affermativa, gli articoli 3 e 7 della direttiva 2016/343 e l’articolo 47, secondo comma, della Carta vietino al giudice di informare l’imputato della possibile riqualificazione, sia quando l’iniziativa è del giudice sia quando deriva da una proposta dell’imputato.
Normativa rilevante
La Corte richiama soprattutto:
- la direttiva 2012/13/UE, in particolare gli articoli 1, 3 e 6;
- la direttiva (UE) 2016/343, in particolare gli articoli 3 e 7, paragrafo 2;
- l’articolo 47, secondo comma, della Carta;
- l’articolo 82, paragrafo 2, TFUE, quale base della direttiva 2012/13. Tra i considerando della direttiva 2012/13 sono centrali i considerando 27, 28 e 29, relativi alla necessità di fornire informazioni sufficienti, tempestive e aggiornate sull’accusa.
Ragionamento della Corte sulla prima questione
La Corte ricorda che la direttiva 2012/13 stabilisce norme minime comuni sull’informazione ai sospettati e imputati, al fine di garantire l’equità del procedimento e l’esercizio effettivo dei diritti della difesa. L’articolo 6, paragrafo 3, impone di informare l’imputato della natura e qualificazione giuridica del reato in tempo utile; il paragrafo 4 impone di comunicare tempestivamente ogni modifica delle informazioni fornite, quando ciò sia necessario per salvaguardare l’equità del procedimento.
La Corte afferma che la qualificazione giuridica è elemento essenziale per organizzare la difesa: il difensore deve sapere con precisione quale reato è contestato per poter discutere gli elementi costitutivi e contestare efficacemente l’accusa. Ne consegue che una riqualificazione da parte del giudice può incidere in modo determinante sui diritti della difesa, sia quando introduce elementi costitutivi nuovi, sia anche quando non li introduce ma cambia comunque la strategia difensiva possibile.
È quindi irrilevante che il nuovo reato sia punito meno severamente di quello originario: la questione decisiva non è la gravità della pena, ma la possibilità concreta ed effettiva di difendersi sulla nuova qualificazione. Il giudice che intenda riqualificare i fatti deve dunque avvertire tempestivamente l’imputato, in tempo e con modalità idonee a consentirgli di preparare o rivedere la difesa, eventualmente concedendo un termine adeguato alla situazione.
Ragionamento della Corte sulla seconda questione
Quanto agli articoli 3 e 7 della direttiva 2016/343 e all’articolo 47, secondo comma, della Carta, la Corte esclude che essi vietino in sé la riqualificazione del reato da parte del giudice penale. Il fatto che il giudice di merito prospetti una diversa qualificazione, anche di propria iniziativa, non implica automaticamente violazione della presunzione di innocenza né compromissione dell’imparzialità.
La Corte precisa che il potere del giudice di riqualificare i fatti è compatibile con il diritto dell’Unione a condizione che l’imputato sia stato tempestivamente informato e abbia potuto esercitare utilmente i diritti della difesa sulla nuova qualificazione. Inoltre, il fatto che l’imputato abbia egli stesso proposto una diversa qualificazione non significa che abbia confessato il reato: nessuna norma dell’Unione vieta all’imputato di ammettere un fatto o di sostenere che esso rientri in una diversa fattispecie giuridica.
Decisione e dispositivo
La Corte conclude che:
- l’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2012/13 osta a una giurisprudenza nazionale che consenta al giudice di riqualificare i fatti senza informare tempestivamente l’imputato e senza offrirgli un’effettiva possibilità di difendersi sulla nuova qualificazione, anche se la nuova figura di reato non è più severa;
- gli articoli 3 e 7 della direttiva 2016/343, nonché l’articolo 47, secondo comma, della Carta, non ostano invece a una normativa nazionale che consenta tale riqualificazione, d’ufficio o su proposta dell’imputato, purché siano state rispettate le garanzie di informazione tempestiva e di difesa effettiva.
Principi affermati
La pronuncia afferma un principio chiaro: nel processo penale l’imputato deve essere messo in condizione di conoscere tempestivamente anche la nuova qualificazione giuridica dei fatti prima della decisione, perché solo così i diritti della difesa possono essere esercitati in modo concreto ed effettivo. La riqualificazione giudiziale è ammessa, ma non può tradursi in una sorpresa processuale al momento della sentenza.
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