Corte di giustizia, Sentenza C-125/22
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 9 novembre 2023. — X e a. contro Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag, zittingsplaats 's-Hertogenbosch. — Rinvio pregiudiziale -Politica comune in materia di asilo e di protezione sussidiaria - Direttiva 2011/95/UE - Articolo 15 - Condizioni per la concessione della protezione sussidiaria - Presa in considerazione degli elementi relativi alla situazione individuale e alle circostanze personali del richiedente nonché alla situazione generale nel paese di origine - Situazione umanitaria. — Causa C-125/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interpreta l’articolo 15 della direttiva 2011/95 in materia di protezione sussidiaria, precisando che la valutazione deve essere globale e basata su tutti gli elementi pertinenti del caso. Stabilisce inoltre che, per l’articolo 15, lettera c), l’autorità può considerare anche circostanze personali diverse dalla mera provenienza da una zona di violenza estrema, mentre per l’articolo 15, lettera b), resta imprescindibile un forte grado di individualizzazione del rischio. La quarta questione sul rilievo di una situazione umanitaria è stata dichiarata irricevibile.
Protezione sussidiaria: la Corte chiarisce come valutare congiuntamente situazione personale e contesto generale del paese d’origine, il ruolo degli elementi individuali per l’articolo 15, lettera c), e conferma il carattere autonomo e individualizzato dell’articolo 15, lettera b).
La questione giuridica
Se, nell’esame della protezione sussidiaria ai sensi della direttiva 2011/95, l’autorità nazionale debba valutare tutti gli elementi pertinenti in modo complessivo prima di qualificare il tipo di danno grave; se, per l’articolo 15, lettera c), possano rilevare elementi individuali ulteriori rispetto alla mera provenienza da un’area di violenza estrema; se l’intensità della violenza indiscriminata possa ridurre il requisito di individualizzazione dell’articolo 15, lettera b); e se una situazione umanitaria derivante da atti od omissioni di un responsabile di danno grave nel contesto di un conflitto armato debba essere presa in considerazione.
Principio di diritto
Ai fini della protezione sussidiaria, l’autorità nazionale deve esaminare tutti gli elementi pertinenti, sia relativi alla situazione generale del paese d’origine sia alla situazione individuale e alle circostanze personali del richiedente, prima di stabilire quale tipo di danno grave possa esserne desunto. Per l’articolo 15, lettera c), possono essere valorizzati anche elementi personali diversi dalla sola provenienza da una zona di violenza estrema; per contro, per l’articolo 15, lettera b), l’intensità della violenza indiscriminata non attenua l’esigenza che il richiedente dimostri di essere esposto in modo specifico e individuale al rischio di tortura o trattamenti inumani o degradanti. La quarta questione è stata dichiarata irricevibile per insufficienza del quadro fattuale.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2011/95/UE
- Articolo 2, lettere f), g), h), i), direttiva 2011/95/UE
- Articolo 4, paragrafi 1, 3, 4 e 5, direttiva 2011/95/UE
- Articolo 8, paragrafo 2, direttiva 2011/95/UE
- Articolo 15, lettere a), b) e c), direttiva 2011/95/UE
- Articolo 18, direttiva 2011/95/UE
- Articolo 78, paragrafo 2, lettera b), TFUE
- Articolo 4 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 52, paragrafo 3, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 6, paragrafo 3, TUE
- Direttiva 2004/83/CE
- Regolamento di procedura della Corte, articolo 55, paragrafo 1, lettera b)
- Regolamento di procedura della Corte, articolo 94, lettera a)
- Regolamento di procedura della Corte, articolo 105
Protezione sussidiaria e valutazione degli elementi pertinenti
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del rechtbank Den Haag, zittingsplaats ’s-Hertogenbosch, nell’ambito di un contenzioso tra una famiglia libica e il Segretario di Stato olandese per il rigetto di domande di protezione internazionale. La Corte interpreta l’articolo 15 della direttiva 2011/95/UE, alla luce anche della Carta dei diritti fondamentali, per chiarire come vada accertato il rischio di danno grave ai fini della protezione sussidiaria.
Fatti e procedimento principale
X e Y, con i loro sei figli minorenni, hanno chiesto protezione internazionale nei Paesi Bassi sostenendo che un rientro in Libia li avrebbe esposti a danni gravi ai sensi dell’articolo 15, lettere b) e c), della direttiva 2011/95. A sostegno delle domande hanno dedotto sia elementi personali sia il contesto generale del paese d’origine, tra cui violenza diffusa, insicurezza e condizioni umanitarie difficili a Tripoli.
Il Segretario di Stato ha respinto le domande ritenendo non credibili le minacce personali e non ravvisando una situazione rilevante ai sensi dell’articolo 15, lettera c), anche perché non ha reputato necessario valutare nel dettaglio le condizioni generali di sicurezza in Libia. Il giudice nazionale ha quindi chiesto alla Corte come debbano essere valutati gli elementi relativi alla persona del richiedente e al contesto del paese d’origine, nonché quale sia il rapporto tra le lettere b) e c) dell’articolo 15.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- la direttiva 2011/95/UE, soprattutto gli articoli 2, 4, 8, 15 e 18;
- l’articolo 267 TFUE;
- la Carta dei diritti fondamentali, in particolare gli articoli 4 e 19, paragrafo 2;
- l’articolo 52, paragrafo 3, della Carta;
- l’articolo 6, paragrafo 3, TUE;
- la direttiva 2004/83/CE, di cui la direttiva 2011/95 ha ripreso la disciplina senza modificare la numerazione dell’articolo 15.
Prima questione: valutazione complessiva degli elementi
La Corte afferma che l’articolo 15 della direttiva 2011/95 deve essere interpretato nel senso che l’autorità nazionale competente deve esaminare tutti gli elementi pertinenti, relativi sia alla situazione individuale e alle circostanze personali del richiedente sia alla situazione generale nel paese d’origine, prima di individuare quale tipo di danno grave tali elementi possano eventualmente dimostrare.
La Corte spiega che:
- gli articoli 15, lettere a) e b), richiedono un rischio specifico e individuale di danno grave;
- l’articolo 15, lettera c), riguarda invece una situazione più generale di violenza indiscriminata in contesto di conflitto armato, ma anche qui gli elementi personali possono incidere sulla valutazione;
- l’articolo 4 della direttiva impone un esame su base individuale e una cooperazione attiva dell’autorità con il richiedente;
- non esiste un ordine gerarchico o sequenziale tra le tre ipotesi di danno grave.
La Corte sottolinea che l’autorità non può scartare elementi potenzialmente pertinenti solo perché il richiedente li ha invocati a sostegno di un solo tipo di danno grave.
Seconda questione: ruolo degli elementi individuali nell’articolo 15, lettera c)
Per l’articolo 15, lettera c), la Corte conferma che, oltre alla mera provenienza da una zona di violenza generalizzata estrema, possono rilevare altri elementi della situazione individuale e personale del richiedente. Ciò vale soprattutto nelle situazioni in cui il livello di violenza indiscriminata non è tale, da solo, a fondare automaticamente la protezione, ma si combina con fattori personali che aggravano il rischio.
La Corte precisa che l’elenco di elementi personali dell’articolo 4, paragrafo 3, lettera c), non è esaustivo. Possono essere rilevanti, caso per caso, anche elementi della vita privata, familiare o professionale che aumentino concretamente il rischio di subire un danno grave. Resta inoltre fermo il rilievo dell’articolo 4, paragrafo 4, sulla pregressa esposizione a persecuzioni o danni gravi.
Terza questione: intensità della violenza e articolo 15, lettera b)
La Corte esclude che l’intensità della violenza indiscriminata nel paese d’origine possa attenuare il requisito dell’individualizzazione richiesto dall’articolo 15, lettera b).
Secondo la Corte, il rischio di tortura o trattamenti inumani o degradanti presuppone comunque che il richiedente sia esposto in modo specifico e individuale al danno. Il contesto generale di violenza e insicurezza va certamente considerato, ma non può sostituire il requisito probatorio dell’esposizione individualizzata richiesto per la lettera b). In altri termini, la maggiore o minore intensità della violenza può essere un elemento del ragionamento, ma non elimina la necessità di dimostrare il carattere individuale del rischio.
Quarta questione: irricevibilità
La Corte dichiara irricevibile la quarta questione, relativa a una situazione umanitaria che sarebbe conseguenza diretta o indiretta di atti od omissioni di un responsabile di danno grave nel contesto di un conflitto armato.
La ragione è processuale: il giudice del rinvio non ha descritto in modo sufficiente i dati fattuali necessari né ha chiarito perché una risposta fosse necessaria per decidere la controversia principale. La Corte ricorda che il rinvio pregiudiziale non serve a fornire pareri astratti o ipotetici, ma solo interpretazioni necessarie per la decisione della causa pendente.
Dispositivo
La Corte conclude che:
- l’articolo 15 della direttiva 2011/95 impone una valutazione di tutti gli elementi pertinenti, personali e generali, prima della qualificazione del danno grave;
- per l’articolo 15, lettera c), possono essere considerati elementi individuali ulteriori rispetto alla sola provenienza da una zona di violenza estrema;
- per l’articolo 15, lettera b), la violenza indiscriminata non attenua il requisito dell’individualizzazione del rischio.
La quarta questione è dichiarata irricevibile.
Implicazioni pratiche
Per la pratica amministrativa e contenziosa in materia di asilo, la pronuncia rafforza l’obbligo di un esame integrato del fascicolo: non è corretto segmentare meccanicamente gli elementi di fatto in funzione di una sola ipotesi di danno grave. Al tempo stesso, la Corte mantiene netta la distinzione tra l’assetto della lettera b) e quello della lettera c), con maggiore elasticità probatoria per quest’ultima ma senza abbandonare la struttura autonoma delle tre fattispecie dell’articolo 15.
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