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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-746/21

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 9 novembre 2023. — Altice Group Lux Sàrl contro Commissione europea. — Impugnazione - Concorrenza - Controllo delle concentrazioni tra imprese - Regolamento (CE) n. 139/2004 - Eccezione di illegittimità - Articolo 4, paragrafo 1 - Obbligo di notifica preventiva delle concentrazioni - Articolo 7, paragrafo 1 - Obbligo di sospensione delle concentrazioni - Ambito di applicazione - Nozione di “realizzazione” di una concentrazione - Articolo 14, paragrafo 2 - Decisione che infligge ammende per la realizzazione di un’operazione di concentrazione prima della sua notifica e della sua autorizzazione - Obbligo di motivazione - Principio di proporzionalità - Competenza estesa al merito. — Causa C-746/21 P

Giurisprudenza europea62021CJ0746

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte conferma in larga parte l’impianto del Tribunale sul caso Altice/PT Portugal: l’obbligo di notifica preventiva e quello di standstill sono autonomi e possono essere sanzionati separatamente. Ribadisce inoltre che la realizzazione anticipata di una concentrazione può risultare anche da clausole contrattuali, interventi operativi e scambi di informazioni che incidano sul controllo. Accoglie però in parte l’impugnazione perché la Commissione non aveva motivato a sufficienza l’identità dell’importo delle due ammende, nonostante la diversa durata delle infrazioni, e ridetermina l’ammenda relativa all’articolo 4.

Controllo delle concentrazioni: cumulabilità delle ammende per violazione dell’obbligo di notifica preventiva e dell’obbligo di sospensione, nozione di realizzazione della concentrazione e motivazione dell’importo sanzionatorio

La questione giuridica

Se il Tribunale abbia errato nel confermare la legittimità del sistema sanzionatorio del regolamento (CE) n. 139/2004, nella nozione di "realizzazione" di una concentrazione e nella qualificazione di taluni comportamenti (clausole pre-closing, interventi operativi e scambi di informazioni) come attuazione anticipata della concentrazione; inoltre, se la decisione della Commissione fosse sufficientemente motivata quanto a due ammende distinte e cumulative inflitte per la medesima operazione.

Principio di diritto

Nel regime del regolamento n. 139/2004, l’obbligo di notificare preventivamente una concentrazione e l’obbligo di non realizzarla prima della notifica e dell’autorizzazione sono obblighi distinti e autonomi; pertanto, se una concentrazione è attuata prima della notifica, la Commissione può infliggere due ammende distinte, una per la violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, e una per la violazione dell’articolo 7, paragrafo 1. La "realizzazione" della concentrazione si verifica anche quando le parti pongono in essere operazioni, incluse clausole contrattuali, interventi gestionali o scambi di informazioni, che contribuiscono a una modifica duratura del controllo sull’impresa oggetto dell’operazione. Tuttavia, nel caso concreto, la decisione della Commissione era insufficiente quanto alla motivazione dell’importo dell’ammenda per la violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, poiché non spiegava adeguatamente perché, nonostante la diversa durata rispetto all’infrazione all’articolo 7, paragrafo 1, le due sanzioni fossero identiche; la Corte ha quindi annullato tale parte della decisione e ha rideterminato l’ammenda in EUR 52.912.500.

Norme richiamate

  • Regolamento (CE) n. 139/2004
  • Articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004
  • Articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 139/2004
  • Articolo 7, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 139/2004
  • Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 139/2004
  • Articolo 14, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 139/2004
  • Articolo 16 del regolamento (CE) n. 139/2004
  • Articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 139/2004
  • Articolo 261 TFUE
  • Articolo 296 TFUE
  • Articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 101 TFUE

Controllo delle concentrazioni: ammende per Altice/PT Portugal

La pronuncia riguarda un’impugnazione proposta da Altice Group Lux Sàrl avverso la sentenza del Tribunale nella causa T-425/18, relativa alla decisione della Commissione che aveva irrogato due ammende per la realizzazione anticipata della concentrazione Altice/PT Portugal. Il contenzioso verte sul regolamento (CE) n. 139/2004 e, in particolare, sulla distinzione tra obbligo di notifica preventiva e obbligo di sospensione, nonché sulla motivazione e proporzionalità delle sanzioni.

Fatti e procedimento amministrativo

Altice aveva concluso nel dicembre 2014 uno SPA per acquisire il controllo esclusivo di PT Portugal, operazione subordinata all’autorizzazione della Commissione. Prima della notifica formale e prima dell’autorizzazione, la Commissione ha ritenuto che Altice avesse già attuato la concentrazione tramite:

  • clausole contrattuali che le conferivano poteri di veto su decisioni strategiche;
  • interventi effettivi nella gestione di PT Portugal;
  • scambi di informazioni riservate. Con la decisione C(2018) 2418 final, la Commissione ha constatato la violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 e ha inflitto due ammende di EUR 62.250.000 ciascuna.

Questioni giuridiche esaminate

La Corte è stata chiamata a decidere, in sintesi, se:

  • l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, perseguano o meno obiettivi distinti;
  • sia compatibile con il principio di proporzionalità e con il divieto di doppia sanzione l’irrogazione di due ammende per lo stesso comportamento;
  • la nozione di "realizzazione" di una concentrazione includa anche atti pre-closing che non trasferiscono ancora formalmente le azioni;
  • gli accordi precedenti alla conclusione e gli scambi di informazioni possano costituire attuazione anticipata;
  • la motivazione della Commissione fosse sufficiente quanto all’identità dell’importo delle due ammende.

Normativa rilevante

La Corte richiama il regolamento (CE) n. 139/2004, in particolare:

  • l’articolo 3, sulla nozione di concentrazione e di controllo;
  • l’articolo 4, paragrafo 1, sulla notificazione preventiva;
  • l’articolo 7, paragrafi 1 e 3, sul divieto di realizzazione anticipata e sulla deroga allo standstill;
  • l’articolo 8, paragrafo 4, sui poteri ripristinatori della Commissione;
  • l’articolo 14, paragrafi 2 e 3, sulle ammende e sui criteri di quantificazione;
  • l’articolo 16, sulla competenza giurisdizionale di merito della Corte. Sono inoltre richiamati l’articolo 261 TFUE, l’articolo 296 TFUE, l’articolo 41, paragrafo 2, della Carta e il regolamento n. 1/2003, oltre all’articolo 101 TFUE per il profilo del riparto tra merger control e antitrust.

Ragionamento della Corte: autonomia degli obblighi di notifica e standstill

La Corte ribadisce la propria giurisprudenza precedente, in particolare Marine Harvest e Ernst & Young, secondo cui l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, non sono ridondanti. Il primo impone un obbligo di fare, ossia notificare prima della realizzazione; il secondo impone un obbligo di non fare, ossia non realizzare prima della notifica e dell’autorizzazione.

La Corte precisa che:

  • una violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, comporta automaticamente una violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, quando la concentrazione è realizzata prima della notifica;
  • le due disposizioni perseguono però obiettivi autonomi nell’ambito del sistema di "sportello unico";
  • l’articolo 14, paragrafo 2, prevede espressamente sanzioni distinte per ciascuna violazione.

Di conseguenza, non vi è violazione del principio di proporzionalità per il solo fatto che la Commissione irroghi due ammende nello stesso provvedimento, purché l’insieme delle sanzioni resti proporzionato alla natura dell’infrazione.

Ragionamento della Corte: nozione di "realizzazione" della concentrazione

La Corte conferma che la "realizzazione" non coincide con il solo trasferimento formale delle azioni. Una concentrazione è realizzata, ai sensi degli articoli 4 e 7 del regolamento, quando le parti pongono in essere operazioni che contribuiscono a una modifica duratura del controllo sull’impresa oggetto dell’operazione.

Da ciò discende che rientrano nella nozione anche le cosiddette realizzazioni parziali, purché vi sia un nesso con la modifica del controllo. La Corte respinge quindi l’argomento secondo cui solo le operazioni strettamente necessarie al trasferimento finale sarebbero rilevanti. Anche operazioni accessorie o preparatorie non sono automaticamente escluse, se incidono sul controllo o eccedono quanto necessario per preservare il valore dell’impresa oggetto dell’operazione.

Clausole pre-closing e diritto di veto

La Corte conferma la valutazione del Tribunale secondo cui lo SPA attribuiva ad Altice poteri tali da conferire una influenza determinante su PT Portugal. In particolare, alcune decisioni strategiche e organizzative richiedevano il consenso scritto di Altice, accompagnato da un rimedio risarcitorio in caso di violazione.

La Corte rileva che:

  • non è necessario che il potere contrattuale produca un veto che renda giuridicamente invalide le decisioni adottate in violazione;
  • è sufficiente che il contratto consenta all’acquirente di impedire o condizionare, di fatto, decisioni strategiche;
  • il richiamo alla comunicazione consolidata sui criteri di competenza giurisdizionale non è decisivo, perché quei passaggi riguardano soprattutto il controllo congiunto o l’acquisizione del controllo esclusivo in senso descrittivo.

Ne consegue che il Tribunale non ha snaturato lo SPA qualificando tali clausole come conferenti un potere assimilabile a un diritto di veto idoneo a integrare un’attuazione anticipata della concentrazione.

Scambi di informazioni e rapporti con il diritto antitrust

La Corte conferma che, nel caso concreto, gli scambi di informazioni erano stati utilizzati come elemento che contribuiva a dimostrare l’esercizio di un’influenza determinante, e quindi la realizzazione della concentrazione. Poiché tali scambi si inserivano nell’attuazione della concentrazione, essi rientravano nel regolamento n. 139/2004 e non nel regolamento n. 1/2003.

La Corte richiama il principio per cui il merger control è il regime speciale e prevalente per le concentrazioni, mentre il regolamento n. 1/2003 resta applicabile a comportamenti che non integrano una concentrazione ai sensi del regolamento n. 139/2004.

Colpa/negligenza

La Corte conferma anche che Altice ha agito quantomeno per negligenza. Il fatto che la fattispecie non fosse stata già oggetto di una pronuncia specifica non esclude la responsabilità, e un operatore diligente, in presenza di dubbi interpretativi, deve consultare la Commissione. Nel caso di specie, il Tribunale aveva accertato che Altice era consapevole del rischio di incompatibilità della propria condotta.

Motivazione dell’importo delle ammende e parziale accoglimento

La Corte accoglie invece il motivo relativo alla motivazione dell’ammenda inflitta per la violazione dell’articolo 4, paragrafo 1. Pur potendo la Commissione valutare congiuntamente, nella stessa decisione, le due sanzioni, essa doveva spiegare in modo chiaro perché due infrazioni di durata diversa giustificassero un importo identico.

La Corte rileva che:

  • la Commissione aveva spiegato il tipo e la gravità delle due infrazioni;
  • aveva però solo affermato che una era istantanea e l’altra continuata, senza chiarire perché ciò non imponesse una differenziazione dell’importo;
  • il Tribunale ha errato nel ritenere sufficiente tale motivazione.

Per questo motivo, la Corte annulla l’articolo 4 della decisione della Commissione e ridetermina essa stessa l’ammenda per la violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, in EUR 52.912.500, ritenendola proporzionata, dissuasiva e coerente con il tipo, la gravità e la durata dell’infrazione.

Dispositivo e spese

La Corte annulla il punto 1 del dispositivo della sentenza del Tribunale e il punto 2 nella parte relativa al rigetto della domanda di annullamento dell’articolo 4 della decisione della Commissione. Annulla inoltre l’articolo 4 della decisione C(2018) 2418 final e fissa in EUR 52.912.500 l’ammenda per la violazione dell’articolo 4, paragrafo 1.

Quanto alle spese, la Altice sopporta le proprie spese e cinque sesti di quelle della Commissione; la Commissione sopporta un sesto delle proprie spese; il Consiglio sopporta le proprie spese.

Principio finale affermato

La decisione ribadisce che, nel controllo delle concentrazioni, la notifica preventiva e lo standstill sono obblighi autonomi e cumulativamente sanzionabili; inoltre, la nozione di realizzazione è ampia e può essere integrata da atti pre-closing idonei a incidere sul controllo. Tuttavia, quando la Commissione infligge due ammende distinte nello stesso provvedimento, deve motivare in modo specifico perché importi identici siano giustificati nonostante differenze rilevanti, come la diversa durata delle infrazioni.

Come è indicizzato

Materieconcentrazioni tra impresediritto della concorrenza dell’unione europeaammende amministrativeobbligo di notifica e standstillmotivazione degli atti dell’unione

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