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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-559/21

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 9 novembre 2023. — Global Silicones Council e a. contro Agenzia europea per le sostanze chimiche. — Impugnazione - Definizione di un elenco di sostanze candidate all’eventuale inclusione nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH) - Iscrizione dell’ottametilciclotetrasilossano (4), del decametilciclopentasilossano (5) e del dodecametilcicloesasilossano (6) in detto elenco - Sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche - Sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili - Bioaccumulo - Fattore di bioconcentrazione - Sostanze metallorganiche. — Causa C-559/21 P

Giurisprudenza europea62021CJ0559

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte respinge integralmente l’impugnazione contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato l’iscrizione di D4, D5 e D6 nella candidate list REACH. Viene ribadito che, nella valutazione del bioaccumulo, i dati sul FBC hanno un ruolo centrale e possono prevalere su altri indicatori quando siano affidabili e pertinenti. La Corte esclude inoltre errori sul riparto dell’onere della prova, sulla nozione di condizioni di analisi pertinenti e sulla valutazione dei dati successivi ai pareri tecnici dell’ECHA.

Impugnazione respinta: confermata l’iscrizione di D4, D5 e D6 nell’elenco delle sostanze candidate REACH come sostanze PBT/vPvB, con riconoscimento della priorità probatoria dei dati sul fattore di bioconcentrazione e del margine di apprezzamento dell’ECHA.

La questione giuridica

Se il Tribunale abbia errato nell’interpretare l’allegato XIII del regolamento REACH e il regolamento n. 253/2011 attribuendo una priorità ai dati sul fattore di bioconcentrazione (FBC) rispetto ad altri indicatori di bioaccumulo; se abbia invertito l’onere della prova e violato i limiti del sindacato giurisdizionale; se abbia erroneamente escluso la rilevanza della natura ibrida delle sostanze e delle "condizioni di analisi pertinenti"; se abbia inoltre omesso di considerare nuovi dati e commesso errori nella valutazione della tossicità del D5 e del D6 e del bioaccumulo del D6.

Principio di diritto

Nell’ambito dell’identificazione di una sostanza come PBT o vPvB ai sensi del REACH, il metodo basato sulla forza probante impone di considerare congiuntamente tutti i dati pertinenti, ma i dati affidabili sul fattore di bioconcentrazione nelle specie acquatiche hanno una posizione privilegiata perché il bioaccumulo è direttamente collegato ad essi; di conseguenza, l’ECHA e il Tribunale possono attribuire a tali dati un peso probatorio maggiore rispetto a fattori alternativi come FBA o FAT. La Corte conferma inoltre che il controllo del giudice dell’Unione è limitato all’errore manifesto, che non vi è inversione dell’onere della prova quando si richiede alla parte ricorrente di rendere plausibili le insufficienze dedotte, e che le "condizioni di analisi pertinenti" riguardano l’idoneità dei metodi di prova a identificare la proprietà intrinseca pericolosa, non il comportamento della sostanza nell’ambiente.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 58 TFUE
  • Articolo 256 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)
  • Articolo 1 del regolamento (CE) n. 1907/2006
  • Articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006
  • Articolo 57, lettere d) ed e), del regolamento (CE) n. 1907/2006
  • Articolo 58 del regolamento (CE) n. 1907/2006
  • Articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006
  • Allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006
  • Regolamento (UE) n. 253/2011
  • Regolamento (CE) n. 440/2008
  • Regolamento (UE) 2017/735
  • Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 84
  • Regolamento di procedura della Corte, articoli 138, 140, 184

Impugnazione relativa all’iscrizione di D4, D5 e D6 nell’elenco delle sostanze candidate REACH

La Corte di giustizia, Quarta Sezione, decide su un’impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale nella causa Global Silicones Council e a./ECHA. Oggetto del contenzioso è la decisione dell’ECHA del 27 giugno 2018 che ha iscritto ottametilciclotetrasilossano (D4), decametilciclopentasilossano (D5) e dodecametilcicloesasilossano (D6) nell’elenco delle sostanze candidate all’eventuale inclusione nell’allegato XIV del regolamento REACH, in quanto sostanze PBT e/o vPvB.

Contesto normativo

La Corte richiama l’articolo 1 del regolamento REACH, che fissa l’obiettivo di un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente, e l’articolo 57, lettere d) ed e), relativo alle sostanze PBT e vPvB. Centrale è l’allegato XIII, come modificato dal regolamento n. 253/2011, che introduce il metodo basato sulla forza probante dei dati per l’identificazione delle sostanze PBT/vPvB. In tale allegato, il bioaccumulo è definito principalmente mediante il fattore di bioconcentrazione (FBC), con soglie di 2000 per le sostanze B e 5000 per le sostanze vB.

Fatti e procedimento amministrativo

Il dossier trae origine da una sequenza di pareri tecnici dell’ECHA e dei suoi comitati. Dopo i primi pareri su D4 e D5, nel 2018 l’ECHA ha pubblicato i fascicoli elaborati ai sensi dell’allegato XV e ha consultato le parti interessate. Il Comitato degli Stati membri ha raggiunto l’unanimità sull’identificazione di D4, D5 e D6 come sostanze estremamente preoccupanti, sulla base dei criteri PBT/vPvB. La decisione controversa del 27 giugno 2018 ha quindi inserito tali sostanze nell’elenco delle candidate list REACH.

Il giudizio del Tribunale

In primo grado le ricorrenti avevano dedotto due motivi: errore manifesto di valutazione, e violazione del principio di proporzionalità. Il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo che l’ECHA avesse correttamente applicato il metodo della forza probante e che non vi fosse stata alcuna violazione delle regole sostanziali o procedurali del REACH.

Primo motivo di impugnazione: ruolo del FBC nel metodo della forza probante

Le ricorrenti sostenevano che il Tribunale avesse attribuito una priorità indebita ai dati sul FBC rispetto agli altri indicatori di bioaccumulo, come FBA e FAT, e che ciò fosse incompatibile con la logica del metodo basato sulla forza probante.

La Corte respinge la censura. Essa chiarisce che l’allegato XIII impone una valutazione congiunta di tutte le informazioni disponibili, ma che i dati affidabili sul FBC hanno una posizione privilegiata nell’economia del sistema, poiché il bioaccumulo è direttamente collegato a tali dati. Il metodo basato sulla forza probante serve anzitutto a verificare, sulla base dell’insieme delle informazioni, se il FBC sia stato determinato in modo pertinente e affidabile. Se ciò avviene, il FBC può essere valorizzato più di altri dati. Non vi è quindi errore nel ritenere che il legislatore abbia accordato una priorità ai risultati affidabili sul FBC.

La Corte respinge anche l’argomento relativo a un’asserita inversione dell’onere della prova: il Tribunale si è limitato a osservare che l’assenza di bioamplificazione in una determinata catena alimentare non esclude la bioamplificazione in altre catene. Non è stato imposto alle ricorrenti di provare l’assenza di bioaccumulo in tutte le possibili catene alimentari.

Infine, la Corte ricorda che il proprio controllo in impugnazione è limitato alle questioni di diritto: le contestazioni che mirano in realtà a una nuova valutazione delle prove sono irricevibili.

Secondo motivo di impugnazione: natura ibrida delle sostanze e ambito dell’allegato XIII

Le ricorrenti deducevano che D4, D5 e D6 hanno una natura ibrida organica/inorganica e caratteristiche che renderebbero inadeguato il ricorso ai dati FBC, privilegiando invece FBA e FAT. Sostenevano inoltre che il Tribunale avesse snaturato i loro argomenti e invertito l’onere della prova.

La Corte respinge il motivo. Osserva che il Tribunale non ha escluso la possibilità di prendere in considerazione le proprietà specifiche delle sostanze, ma ha ritenuto che gli elementi addotti non dimostrassero che l’ECHA avesse omesso di considerarle in modo decisivo. Quanto al riparto dell’onere della prova, la Corte ribadisce che spetta alla parte che contesta un atto tecnico fornire elementi idonei a rendere plausibile l’esistenza di insufficienze o errori manifesti.

La Corte respinge anche la doglianza relativa al diritto di essere ascoltato, precisando che in sede giurisdizionale il giudice non è tenuto a riprodurre integralmente ogni argomento delle parti, purché motivi la propria decisione.

Terzo motivo di impugnazione: “condizioni di analisi pertinenti” e distinzione tra pericoli e rischi

Le ricorrenti sostenevano che il Tribunale avesse interpretato in modo troppo formalistico la distinzione tra valutazione dei pericoli e valutazione dei rischi, trascurando il quarto comma del preambolo dell’allegato XIII, che richiede dati ottenuti in “condizioni di analisi pertinenti”.

La Corte respinge anche questa censura. Richiama la propria giurisprudenza secondo cui i criteri dell’allegato XIII si fondano sulla valutazione dei pericoli, non su una valutazione dei rischi analoga a quella prevista in altre fasi del REACH. Di conseguenza, le “condizioni di analisi pertinenti” si riferiscono all’idoneità del metodo di prova a identificare la proprietà intrinseca pericolosa, non alle condizioni reali di esposizione o al comportamento ambientale della sostanza. Il motivo è quindi infondato.

Quarto motivo di impugnazione: tossicità di D5 e D6, nuovi studi e bioaccumulo di D6

La quarta censura era articolata in tre parti.

1. Tossicità di D5 e D6 sulla base della presenza di D4 come impurità

Le ricorrenti contestavano che l’ECHA avesse identificato D5 e D6 come PBT anche con riferimento alla tossicità del D4 presente come impurità, senza valutare la tossicità dei due composti in quanto tali.

La Corte respinge la doglianza: il termine “inoltre” nel preambolo dell’allegato XIII non implica che l’ECHA debba necessariamente svolgere una valutazione completa della tossicità della sostanza in quanto tale quando altri dati pertinenti, inclusi quelli relativi a impurità rilevanti, consentano già l’identificazione. Le ulteriori censure sono respinte perché mirano in sostanza a rimettere in discussione la valutazione probatoria compiuta dal Tribunale.

2. Presa in considerazione di nuovi studi scientifici

Le ricorrenti sostenevano che l’ECHA non avesse esaminato adeguatamente nuovi studi disponibili tra il parere del CSM e la decisione finale.

La Corte ritiene che il Tribunale abbia motivato sufficientemente il proprio ragionamento, avendo esaminato nel contesto della sentenza le modalità di trattamento di tali studi. Inoltre, alcune censure sono dichiarate tardive o irricevibili, mentre altre sono respinte perché richiedono una nuova valutazione dei fatti.

3. Valutazione del bioaccumulo del D6

Le ricorrenti criticavano il modo in cui il Tribunale aveva valutato i dati relativi al D6, compresi i profili legati alle correzioni per la crescita e ad asserite contaminazioni dei campioni.

La Corte ritiene infondate o irricevibili tali censure: alcune erano state sollevate tardivamente; altre miravano a ottenere un riesame delle prove; altre ancora non dimostravano uno snaturamento degli elementi di prova.

Dispositivo e spese

La Corte respinge integralmente l’impugnazione. Le ricorrenti sono condannate alle spese dell’ECHA; la Repubblica federale di Germania, la Commissione europea e l’ACC sopportano le proprie spese.

Principio di diritto emergente

La pronuncia conferma che, nel sistema REACH, il metodo della forza probante non esclude una gerarchia funzionale tra i diversi dati scientifici: il FBC, quando affidabile e pertinenti, può avere un rilievo preminente rispetto ad altri indicatori di bioaccumulo. Il controllo giurisdizionale sulle valutazioni tecniche dell’ECHA resta limitato all’errore manifesto, e le contestazioni che mirano a sostituire la valutazione del giudice a quella dell’agenzia sono inammissibili.

Come è indicizzato

Materiereachsostanze chimichebioaccumulotossicità ambientaleimpugnazione e sindacato giurisdizionale

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