Corte di giustizia, Sentenza C-819/21
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 9 novembre 2023. — Staatsanwaltschaft Aachen. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Aachen. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Riconoscimento delle sentenze che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione in un altro Stato membro – Decisione quadro 2008/909/GAI – Articolo 3, paragrafo 4, e articolo 8 – Rifiuto di esecuzione – Articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto fondamentale ad un processo equo dinanzi ad un giudice indipendente e imparziale precostituito per legge – Carenze sistemiche o generalizzate nello Stato membro di emissione – Esame in due fasi – Revoca della sospensione dell’esecuzione che accompagnava una pena detentiva irrogata da uno Stato membro – Esecuzione di tale pena da parte di un altro Stato membro. — Causa C-819/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, nel quadro della decisione quadro 2008/909, ha esteso al riconoscimento delle condanne penali la logica già elaborata per il mandato d’arresto europeo in materia di tutela del diritto a un processo equo e dello Stato di diritto. Ha però ribadito che il rifiuto di esecuzione resta eccezionale e richiede un esame in due fasi, non potendo basarsi su una sospensione generalizzata del meccanismo per intero Stato membro. Il giudice nazionale deve inoltre valutare la situazione dello Stato di emissione alla data della condanna rilevante, verificando poi l’eventuale incidenza concreta sul caso individuale.
Riconoscimento ed esecuzione in uno Stato membro di una condanna penale irrogata in un altro Stato membro: limiti al mutuo riconoscimento in presenza di carenze sistemiche del diritto a un processo equo e dello Stato di diritto nello Stato di emissione.
La questione giuridica
Se, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, e dell’articolo 8 della decisione quadro 2008/909, letti alla luce dell’articolo 47, secondo comma, della Carta e dell’articolo 2 TUE, il giudice dello Stato membro di esecuzione possa rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione di una condanna penale pronunciata in un altro Stato membro quando vi siano elementi indicativi di carenze sistemiche o generalizzate del sistema giudiziario di tale Stato membro; se tale valutazione debba riferirsi alla data della condanna (o delle decisioni successive connesse) oppure alla data della decisione sul riconoscimento; e se occorra verificare anche una lesione concreta nel caso individuale.
Principio di diritto
La Corte ha stabilito che l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione può rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione di una sentenza penale pronunciata in un altro Stato membro solo in circostanze eccezionali, quando disponga di elementi oggettivi, affidabili, precisi e aggiornati che indichino carenze sistemiche o generalizzate del diritto a un processo equo nello Stato di emissione, in particolare quanto all’indipendenza dei giudici, e quando sussistano seri motivi per ritenere che tali carenze abbiano potuto incidere concretamente sul procedimento contro la persona interessata. La verifica va svolta in due fasi e deve essere riferita, di regola, alla situazione esistente nello Stato di emissione fino alla data della condanna da eseguire e, se la revoca della sospensione condizionale deriva da una nuova condanna, fino alla data di tale nuova condanna; non rileva invece, di regola, la situazione successiva né la sola situazione al momento della decisione sul riconoscimento.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 2 TUE
- Articolo 6 TUE
- Articolo 7 TUE
- Articolo 47, secondo comma, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Decisione quadro 2008/909/GAI
- Decisione quadro 2009/299/GAI
- Decisione quadro 2002/584/GAI
Riconoscimento ed esecuzione di una condanna penale in presenza di carenze del sistema giudiziario nello Stato di emissione
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Landgericht Aachen relativo all’interpretazione della decisione quadro 2008/909/GAI sul riconoscimento delle sentenze penali ai fini della loro esecuzione in un altro Stato membro. Il caso concerne una condanna inflitta in Polonia a M.D., cittadino polacco residente in Germania, e la possibilità per le autorità tedesche di rifiutarne l’esecuzione alla luce delle asserite carenze sistemiche del sistema giudiziario polacco.
Fatti e procedimento principale
M.D. era stato condannato in Polonia a sei mesi di reclusione con sospensione condizionale con sentenza del 7 agosto 2018 del Sąd Rejonowy Szczecin‑Prawobrzeże. Successivamente, con ordinanza del 16 luglio 2019, lo stesso giudice ha revocato la sospensione e ordinato l’esecuzione della pena.
In seguito, le autorità polacche hanno chiesto la consegna di M.D. tramite mandato d’arresto europeo, ma la consegna è stata rifiutata in Germania sulla base dell’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, poiché M.D. risiedeva abitualmente in Germania. Successivamente, la Polonia ha trasmesso alle autorità tedesche la sentenza del 7 agosto 2018 e il certificato previsto dalla decisione quadro 2008/909, chiedendone il riconoscimento e l’esecuzione in Germania.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio ha chiesto in sostanza:
- se, in presenza di carenze sistemiche o generalizzate nel sistema giudiziario dello Stato di emissione, il giudice dello Stato di esecuzione possa rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione della sentenza;
- se tale valutazione debba essere fatta con riferimento alla data della condanna oppure alla data della decisione sul riconoscimento;
- se sia necessario anche accertare una lesione concreta del diritto a un processo equo nel caso individuale;
- e, in via subordinata, se la Corte stessa debba pronunciarsi sullo stato di diritto nello Stato di emissione.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 3, paragrafo 4, della decisione quadro 2008/909, che fa salva l’obbligatoria osservanza dei diritti fondamentali e dei principi giuridici fondamentali sanciti dall’articolo 6 TUE;
- l’articolo 8 della medesima decisione quadro, che impone il riconoscimento della sentenza e l’adozione delle misure necessarie all’esecuzione, salvo i motivi di rifiuto tassativamente previsti;
- l’articolo 9, che elenca i motivi di rifiuto, tra cui quello relativo alla mancata comparizione dell’imputato al processo, salvo che ricorrano determinate garanzie;
- l’articolo 47, secondo comma, della Carta, relativo al diritto a un giudice indipendente e imparziale;
- l’articolo 2 TUE sullo Stato di diritto;
- il riferimento sistematico all’articolo 6 TUE e alla Carta;
- il confronto con la decisione quadro 2002/584 sul mandato d’arresto europeo e con la giurisprudenza Aranyosi/Căldăraru e successive.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda anzitutto che la decisione quadro 2008/909 si fonda, come quella sul mandato d’arresto europeo, sui principi di fiducia reciproca e mutuo riconoscimento, che impongono in linea di principio agli Stati membri di riconoscere le decisioni giudiziarie degli altri Stati membri.
Tuttavia, la Corte ribadisce che in circostanze eccezionali possono essere previste limitazioni al mutuo riconoscimento, quando siano in gioco diritti fondamentali. Richiamando la propria giurisprudenza in materia di mandato d’arresto europeo, osserva che anche nella disciplina della decisione quadro 2008/909 l’autorità di esecuzione può rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione di una sentenza quando vi siano elementi indicativi di carenze sistemiche o generalizzate suscettibili di compromettere l’indipendenza del potere giudiziario e, quindi, il contenuto essenziale del diritto a un processo equo.
La Corte sottolinea però che tale rifiuto non può essere automatico né generalizzato. L’autorità di esecuzione deve procedere a un esame in due fasi:
- prima fase: accertare l’esistenza di elementi oggettivi, affidabili, precisi e aggiornati che dimostrino un rischio reale di violazione del diritto a un processo equo nello Stato di emissione, a causa di carenze sistemiche o generalizzate dell’indipendenza giudiziaria;
- seconda fase: verificare in concreto e in modo specifico se tali carenze abbiano potuto incidere sul procedimento riguardante la persona interessata, tenendo conto della sua situazione personale, della natura del reato e del contesto fattuale della condanna.
La Corte precisa inoltre che l’assenza, nella decisione quadro 2008/909, di una disposizione analoga al considerando 10 della decisione quadro 2002/584 non impedisce tale approccio caso per caso. Ciò che sarebbe incompatibile con i principi di fiducia reciproca e mutuo riconoscimento è una sospensione di principio e generalizzata dell’intero meccanismo nei confronti di uno Stato membro.
Momento temporale rilevante per la verifica
Quanto alla data di riferimento, la Corte afferma che la valutazione delle carenze del sistema giudiziario dello Stato di emissione deve essere svolta avendo riguardo alla situazione esistente fino alla data della condanna da eseguire. Le evoluzioni fino a tale data possono essere considerate, mentre non rilevano, in linea di principio, gli sviluppi successivi.
La Corte aggiunge che, se la revoca della sospensione condizionale deriva non da una semplice misura esecutiva ma da una nuova condanna penale, il giudice di esecuzione deve considerare anche la situazione esistente fino alla data di tale nuova condanna, perché è quella che ha reso possibile la richiesta di esecuzione della pena originaria.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde alle prime tre questioni dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 4, e l’articolo 8 della decisione quadro 2008/909 vanno interpretati nel senso che l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione può rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione di una condanna penale pronunciata in un altro Stato membro se dispone di elementi che indichino carenze sistemiche o generalizzate del diritto a un processo equo, in particolare quanto all’indipendenza degli organi giurisdizionali, e se esistano seri motivi per ritenere che tali carenze abbiano avuto un’incidenza concreta sul procedimento relativo all’interessato.
La quarta questione è dichiarata assorbita e non viene esaminata.
Principi affermati per la pratica professionale
Per il professionista, la sentenza chiarisce che nel sistema della decisione quadro 2008/909:
- il rifiuto di esecuzione per ragioni legate allo stato di diritto è possibile ma solo in via eccezionale;
- non basta invocare in astratto problemi generali nello Stato di emissione: occorre un collegamento concreto con il procedimento della persona condannata;
- la verifica va fatta alla data della condanna rilevante, non alla data della decisione dello Stato di esecuzione;
- la revoca della sospensione condizionale va valutata diversamente a seconda che sia una mera misura esecutiva o derivi da una nuova condanna.
La pronuncia è rilevante per la prassi dei rapporti tra procure, giudici dell’esecuzione e difese nei procedimenti di esecuzione transfrontaliera di condanne penali, soprattutto nei casi in cui siano sollevate contestazioni sul rispetto dello Stato di diritto nello Stato membro di emissione.
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