Corte di giustizia, Sentenza C-598/21
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 9 novembre 2023. — SP e CI contro Všeobecná úverová banka a.s. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský súd v Prešove. — Rinvio pregiudiziale – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Contratto di credito al consumo – Direttiva 93/13/CEE – Articolo 1, paragrafo 2 – Clausola che riproduce una disposizione legislativa imperativa – Articolo 3, paragrafo 1, articolo 4, paragrafo 1, articolo 6, paragrafo 1 e articolo 7, paragrafo 1 – Clausola di scadenza anticipata – Sindacato giurisdizionale – Proporzionalità rispetto agli inadempimenti contrattuali del consumatore – Articoli 7 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Contratto garantito da un'ipoteca – Vendita stragiudiziale dell'abitazione del consumatore. — Causa C-598/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha affrontato il controllo di abusività di una clausola di scadenza anticipata inserita in un credito al consumo garantito da ipoteca sull’abitazione familiare. Ha stabilito che il giudice nazionale deve verificare la proporzionalità della facoltà del creditore di esigere l’intero residuo, considerando la gravità dell’inadempimento e le conseguenze sulla casa del consumatore. La domanda relativa alla direttiva 2005/29 è stata dichiarata irricevibile, mentre non è stato necessario pronunciarsi sulla direttiva 2008/48. La pronuncia rafforza la tutela dell’abitazione del consumatore nell’ambito dell’esecuzione delle garanzie immobiliari.
Clausola di scadenza anticipata in un contratto di credito al consumo garantito da ipoteca: il giudice nazionale deve valutarne la proporzionalità anche quando l’esecuzione può condurre alla vendita stragiudiziale dell’abitazione familiare del consumatore.
La questione giuridica
Se la direttiva 93/13, letta alla luce degli articoli 7 e 38 della Carta e del principio di effettività, osti a una disciplina nazionale che, nel controllo della clausola di scadenza anticipata del termine in un credito al consumo, non impone al giudice di verificare la proporzionalità della facoltà del professionista di esigere l’intero debito in rapporto alla gravità dell’inadempimento del consumatore, all’importo e alla durata del prestito, nonché al fatto che ciò possa comportare la vendita stragiudiziale dell’abitazione familiare; in via subordinata, se la direttiva 2005/29 si applichi a tali pratiche e se la direttiva 2008/48 escluda o meno il contratto in questione dall’ambito di applicazione.
Principio di diritto
La Corte ha deciso che la direttiva 93/13, letta alla luce degli articoli 7 e 38 della Carta, osta a una normativa nazionale che consenta il controllo della clausola di decadenza dal termine senza verificare la proporzionalità della facoltà del creditore di esigere l’intero debito, tenendo conto dell’entità dell’inadempimento, dell’importo e della durata del finanziamento e dell’eventuale vendita stragiudiziale dell’abitazione familiare del consumatore. Se la clausola non riproduce una disposizione nazionale imperativa, essa resta soggetta al sindacato di abusività e il giudice deve escluderne l’applicazione se la dichiara abusiva.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 93/13/CEE
- Direttiva 2005/29/CE
- Direttiva 2008/48/CE
- Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, articoli 7, 38 e 47
- Articolo 1, paragrafo 2, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 3, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 4, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 6, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 7, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 3, paragrafo 1, direttiva 2005/29/CE
- Articolo 2, paragrafo 2, lettera a), direttiva 2008/48/CE
Clausola di scadenza anticipata in un credito al consumo garantito da ipoteca
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Krajský súd v Prešove (Slovacchia) in una controversia tra due consumatori, SP e CI, e la Všeobecná úverová banka a.s. (VÚB), relativa alla sospensione della vendita stragiudiziale dell’abitazione familiare data in garanzia a fronte di un credito al consumo. Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se il diritto dell’Unione osti a una normativa e a una giurisprudenza nazionali che consentono l’attivazione della clausola di scadenza anticipata e la conseguente realizzazione dell’ipoteca senza un effettivo controllo di proporzionalità.
Fatti e procedimento principale
Nel 2012 la VÚB concesse ai ricorrenti un credito al consumo di durata ventennale, garantito da ipoteca sulla loro casa familiare. Secondo il giudice del rinvio, una parte consistente del nuovo finanziamento fu utilizzata per estinguere debiti precedenti, e il rapporto contrattuale era caratterizzato da una situazione di sovraindebitamento dei consumatori. Nel gennaio 2013, a fronte di un ritardo di pagamento di EUR 1.106,50, la banca dichiarò la scadenza anticipata dell’intero credito e avviò una vendita all’asta stragiudiziale dell’immobile, il cui valore era almeno 30 volte superiore al debito posto a base dell’esecuzione.
I consumatori chiesero la sospensione della vendita, ma i giudici nazionali respinsero la domanda. Il giudice del rinvio sottolineò che il diritto slovacco non offriva una tutela ex ante sufficiente contro la vendita stragiudiziale dell’abitazione e che la clausola di scadenza anticipata poteva essere attivata, in sostanza, dopo tre mesi di ritardo e con un preavviso di 15 giorni, senza una verifica della proporzionalità rispetto all’inadempimento.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio interrogava la Corte su:
- la compatibilità con la direttiva 93/13, gli articoli 7, 38 e 47 della Carta e il principio di effettività della disciplina slovacca sulla decadenza dal termine;
- la possibilità che la realizzazione della garanzia mediante asta privata su un immobile abitato dai consumatori debba essere sottoposta a un controllo più intenso, anche in presenza di un’alternativa esecutiva giudiziale;
- l’applicabilità della direttiva 2005/29 alle modalità di soddisfacimento del credito e alle pratiche di concessione di prestiti successivi per estinguere debiti precedenti;
- l’ambito di applicazione della direttiva 2008/48 rispetto a un contratto di credito al consumo garantito da ipoteca, ma destinato in sostanza a rimborsare debiti anteriori.
Ricevibilità e questioni preliminari
La Corte ha respinto l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla VÚB quanto alla direttiva 93/13, ritenendo che le questioni fossero pertinenti alla soluzione della controversia. Ha invece dichiarato irricevibili le questioni riferite alla direttiva 2005/29, perché il giudice del rinvio non aveva spiegato il nesso tra la clausola di scadenza anticipata, la vendita stragiudiziale dell’immobile e l’asserita pratica commerciale sleale, con violazione dell’articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura.
La Corte ha inoltre ritenuto che la controversia principale non fosse divenuta priva di oggetto nonostante la rinuncia unilaterale della banca all’ipoteca e la cessione del debito a un terzo, poiché il giudice del rinvio aveva chiarito che tali fatti non avevano prodotto gli effetti estintivi previsti dal diritto nazionale.
Normativa rilevante e inquadramento della direttiva 93/13
La Corte ha ricordato che, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13, non sono soggette alla direttiva le clausole che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative. Tale esclusione richiede però cumulativamente che la clausola contrattuale riproduca una norma nazionale e che questa abbia carattere imperativo.
Esaminando il diritto slovacco, la Corte ha osservato, con riserva di verifica da parte del giudice del rinvio, che l’articolo 53, paragrafo 9, e l’articolo 565 del codice civile consentono al creditore, in presenza di determinate condizioni temporali, di chiedere il pagamento integrale in caso di ritardo nelle rate, ma non appaiono essere disposizioni imperative in senso tecnico, perché la stessa disciplina lascia spazio alla volontà delle parti e consente deroghe favorevoli al consumatore. Di conseguenza, la clausola di scadenza anticipata non sembra ricadere nell’esclusione dell’articolo 1, paragrafo 2, e resta soggetta alla direttiva 93/13.
Ragionamento della Corte sul controllo di abusività
La Corte ha ribadito che il giudice nazionale deve esaminare d’ufficio il carattere abusivo delle clausole rientranti nella direttiva 93/13, per garantire il livello elevato di protezione del consumatore sancito anche dagli articoli 7 e 38 della Carta. Ai fini della valutazione, gli articoli 3, paragrafo 1, e 4, paragrafo 1, della direttiva impongono di considerare, tra l’altro, la buona fede, il significativo squilibrio tra diritti e obblighi, la natura del contratto e tutte le circostanze della sua conclusione.
Quanto alle clausole di scadenza anticipata nei mutui o crediti ipotecari, la Corte ha richiamato la propria giurisprudenza, in particolare Banco Primus e Kušionová, secondo cui il giudice deve verificare se la facoltà attribuita al creditore dipenda da un inadempimento essenziale e sufficientemente grave, in rapporto alla durata e all’importo del prestito, e se il diritto nazionale offra rimedi adeguati al consumatore.
La Corte ha precisato che tali criteri non sono né cumulativi né esaustivi e che, nel caso di un credito al consumo garantito dall’abitazione familiare, il giudice deve anche considerare l’effetto concreto dell’applicazione della clausola, compresa la possibilità che il creditore realizzi il credito mediante vendita stragiudiziale dell’immobile. Il diritto all’abitazione, protetto dall’articolo 7 della Carta, deve essere preso in considerazione nella valutazione dell’abusività, anche alla luce dell’eventuale espulsione del consumatore e della sua famiglia dalla casa di residenza principale.
Dispositivo e principio affermato
La Corte ha concluso che una normativa nazionale è incompatibile con la direttiva 93/13, letta alla luce della Carta, quando il controllo giudiziale della clausola di scadenza anticipata non considera la proporzionalità della facoltà del professionista di esigere l’intero credito, valutata in rapporto alla gravità dell’inadempimento e alle conseguenze sulla casa familiare del consumatore. Se, applicando tali criteri, il giudice accerta l’abusività della clausola, essa non vincola il consumatore e deve essere disapplicata, salvo opposizione del consumatore stesso.
La Corte non ha ritenuto necessario rispondere alla seconda questione, relativa alla direttiva 2005/29, e ha lasciato al giudice nazionale la regolazione delle spese del procedimento principale.
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