Sentenza n. 1640/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'ottemperanza alla sentenza n. 358/2024 - RG n. 1055/2023 - pubblicata il 31/05/2024, emessa dal Tribunale di Siena, Sez. lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Siena che riconosceva il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Siena, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto all'assegnazione della Carta elettronica per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, condannando il Ministero alla corresponsione dell'importo nominale di euro 500,00 per ciascuna annualità, oltre interessi legali. Il ricorso è stato notificato il 20 novembre 2025, dopo la notifica del titolo al Ministero ai fini esecutivi, avvenuta il 13 luglio 2024. Nel corso del giudizio il Ministero ha dato esecuzione alla sentenza nel gennaio 2026. Il ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché la pretesa del ricorrente era stata integralmente soddisfatta nelle more del giudizio. Ha tuttavia posto le spese a carico del Ministero, applicando il principio della soccombenza virtuale: dagli atti risultava che l'Amministrazione aveva eseguito la sentenza solo dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza. Il giudice ha inoltre rilevato che era stato rispettato il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 per l'avvio dell'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Le spese sono state liquidate in euro 800,00, oltre oneri e accessori, rimborso del contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, la pretesa sostanziale del ricorrente viene integralmente soddisfatta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il termine dilatorio di centoventi giorni per l'avvio dell'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche deve essere rispettato; nel caso concreto il termine risultava osservato.
l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto dal giudice civile nel titolo oggetto di ottemperanza.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il giudicato e soddisfa la pretesa sostanziale del creditore, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- L'esecuzione del giudicato successiva alla proposizione del ricorso non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese, che possono essere liquidate secondo il principio della soccombenza virtuale.
- Nel giudizio di ottemperanza promosso contro un'amministrazione debitrice, il rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 costituisce presupposto per l'avvio dell'esecuzione; una volta decorso tale termine, il ricorso è procedibile se l'amministrazione non ha ancora dato esecuzione al titolo.
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