Cassazione Civile, Ordinanza n. 14445/2025 del 29/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il contribuente ha impugnato in Cassazione la sentenza della CTR che aveva respinto il suo appello contro il rigetto del ricorso avverso una cartella esattoriale relativa alla tassa automobilistica 2015. In primo grado era stata negata l’annullabilità della cartella e in appello la CTR aveva ritenuto: inammissibile la doglianza sulla nullità della notifica dell’avviso di accertamento perché non proposta nel ricorso introduttivo; infondata l’eccezione di prescrizione, perché la pretesa era divenuta definitiva per mancata impugnazione dell’atto presupposto; valida la notifica della cartella via PEC; infondata la censura sulla nullità dell’intervento dell’Agenzia delle Entrate. Il ricorrente ha articolato quattro motivi: 1) violazione dell’art. 91 c.p.c. e omesso esame sulla condanna alle spese del primo grado; 2) violazione dell’art. 14 d.lgs. 546/1992 e dell’art. 39 d.lgs. 112/1999, sostenendo che l’intervento dell’Agenzia delle Entrate fosse nullo nel processo tributario; 3) violazione dell’art. 5 d.l. 953/1982, conv. in l. 60/1986, deducendo che l’inutilizzabilità della documentazione prodotta dall’Agenzia comportasse la mancata prova della notifica dell’atto presupposto e dunque la prescrizione della tassa; 4) violazione dell’art. 91 c.p.c. per la condanna alle spese anche nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, ritenuta non validamente costituita e assistita da propri funzionari.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che l’intervento volontario dell’ente impositore nel processo tributario è legittimo anche se il concessionario della riscossione non lo abbia chiamato in causa ai sensi dell’art. 39 d.lgs. 112/1999; tale disposizione incide solo sul rapporto interno tra concessionario ed ente e sull’estensione del giudicato, non sulla legittimazione dell’ente a intervenire. Ha inoltre precisato che l’interventore volontario subisce le preclusioni già maturate, ma può svolgere difese mere assertive e produrre documenti in quanto mera difesa, nei limiti consentiti dal rito tributario; perciò la documentazione prodotta dall’Agenzia poteva essere valutata e la prova della notifica dell’atto presupposto era utilizzabile. Conseguentemente sono stati ritenuti infondati i motivi secondo e terzo; il primo è stato assorbito; il quarto è stato assorbito salvo il profilo sulle spese, comunque respinto perché nel processo tributario all’amministrazione assistita da propri funzionari spetta la liquidazione delle spese secondo i parametri forensi con riduzione del 20%. Nulla è stato liquidato sulle spese di legittimità per mancata attività difensiva della resistente. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
Richiamato per le censure sulle spese di lite; la condanna alle spese in favore dell’amministrazione è stata ritenuta legittima nei limiti indicati dalla disciplina processuale tributaria.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
Norma processuale invocata per denunciare violazioni di legge e omesso esame di fatti decisivi.
art. 14 d.lgs. 546/1992
È applicabile anche all’ente impositore quale parte del rapporto tributario controverso; l’intervento volontario non è precluso dall’omessa chiamata del concessionario.
art. 39 d.lgs. 112/1999
"Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite."
La disposizione impone al concessionario un onere di chiamata, ma non esclude la legittimità dell’intervento volontario dell’ente creditore; disciplina solo i rapporti interni e l’estensione degli effetti del giudicato.
art. 268, comma 2 c.p.c.
L’interventore volontario accetta il processo nello stato in cui si trova e subisce le preclusioni istruttorie già maturate.
art. 1, comma 2 d.lgs. 546/1992
Consente l’applicazione al processo tributario delle norme del codice di procedura civile compatibili, tra cui l’art. 268 c.p.c.
art. 57 d.lgs. 546/1992
Il divieto di eccezioni nuove riguarda le eccezioni in senso stretto, non le mere difese.
art. 5 d.l. 953/1982
Norma invocata sulla tassa automobilistica e sulla prescrizione della pretesa; la Corte ha ritenuto infondata la censura perché la prova della notifica dell’atto presupposto era utilizzabile.
art. 3 d.l. 2/1986, conv. in l. 60/1986
Richiamato come modifica dell’art. 5 d.l. 953/1982, nel quadro della disciplina della tassa automobilistica.
art. 15, comma 2-bis d.lgs. 546/1992
L’amministrazione finanziaria assistita da propri funzionari ha diritto alla rifusione delle spese con applicazione dei parametri forensi e riduzione del 20%.
art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115/2002
Fondamento del raddoppio/ulteriore importo del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis d.P.R. 115/2002
Richiamato per la misura del contributo unificato dovuto in caso di soccombenza.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l’ente impositore può intervenire volontariamente nel giudizio anche se il concessionario della riscossione non lo abbia chiamato in causa ai sensi dell’art. 39 d.lgs. 112/1999.
- L’omessa chiamata dell’ente creditore da parte del concessionario non determina inammissibilità dell’intervento dell’ente né nullità automatica degli atti difensivi prodotti da quest’ultimo.
- L’art. 39 d.lgs. 112/1999 disciplina il rapporto interno tra concessionario ed ente impositore e l’estensione del giudicato, non il contraddittorio in senso impeditivo per l’ente titolare della pretesa.
- L’interventore volontario nel processo tributario subisce le preclusioni già maturate, ma può svolgere mere difese e produrre documenti nei limiti in cui ciò non comporti l’introduzione di eccezioni in senso stretto nuove.
- Nel processo tributario la prova della notificazione dell’atto presupposto può essere valutata anche se prodotta dall’ente impositore intervenuto successivamente, quando si tratti di difesa diretta a contrastare il thema decidendum già fissato dal ricorso.
- Quando l’amministrazione finanziaria è vittoriosa ed è stata assistita in giudizio da propri funzionari o dipendenti legittimati, le spese vanno liquidate secondo i parametri forensi con la riduzione prevista dalla legge.
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