Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 7398/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (sezione prima) n. 496 in data 20 gennaio 2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202603169

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: in appello, sentenza del TAR Sardegna, Sez. I, n. 496 del 20 gennaio 2026; in primo grado, determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria della procedura per l’assegnazione di una licenza NCC, nella parte in cui disponeva l’esclusione del candidato

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (candidato NCC)

Prevale il privato

La controversia

Il candidato, giunto quinto nella graduatoria provvisoria, aveva chiesto il riesame della propria posizione per essere collocato al primo posto. Era stato escluso perché iscritto al ruolo dei conducenti presso la Camera di commercio di Frosinone anziché presso quella locale e perché privo di residenza anagrafica o domicilio professionale in Sardegna. Il TAR aveva ritenuto tali condizioni requisiti di partecipazione da possedere al momento della domanda e aveva dichiarato inammissibili, per difetto di legittimazione e interesse, le contestazioni sui punteggi e sulla graduatoria. In appello il candidato ha contestato che l’iscrizione camerale locale e la residenza sarda fossero requisiti indefettibili di partecipazione; ha inoltre dedotto l’erroneità dei punteggi attribuiti ai titoli di studio e di servizio e la mancata considerazione della disponibilità del veicolo, chiedendo la riformulazione dei giudizi e della graduatoria. Ha riproposto anche i motivi di primo grado ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a. La società prima classificata ha riproposto eccezioni di inammissibilità, sostenendo che il candidato non avrebbe potuto conseguire l’autorizzazione per asserite irregolarità nella domanda e per la mancanza di ulteriori requisiti, che avrebbe dovuto impugnare tempestivamente le clausole lesive del bando e che avrebbe dovuto impugnare la DGR regionale n. 12/30 del 20 marzo 2012.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto il primo motivo d’appello: l’art. 2 del bando consentiva di soddisfare il requisito dell’iscrizione al ruolo della Camera di commercio locale dopo la procedura concorsuale, prima del rilascio dell’autorizzazione, richiedendo al momento della domanda soltanto l’impegno a provvedervi in caso di esito favorevole. La dichiarazione del candidato di conformarsi a tutte le condizioni di gara, resa con il modello predisposto dall’amministrazione che non conteneva un apposito riquadro, è stata ritenuta sufficiente a manifestare tale impegno, in applicazione del favor partecipationis. La pretesa di una residenza o di un domicilio professionale in Sardegna è stata giudicata irrazionale e sproporzionata, incompatibile con la concorrenza e con i principi costituzionali ed europei di libertà d’impresa e di circolazione dei lavoratori. La DGR regionale non imponeva l’iscrizione locale per partecipare al concorso, ma ai fini dell’effettivo rilascio dell’autorizzazione: non era quindi necessaria la sua impugnazione. È stato invece dichiarato inammissibile il motivo relativo alla rivalutazione dei punteggi, trattandosi di attività amministrativa riservata alla PA ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a.; resta salva la riedizione del potere sulla domanda e sull’attribuzione dei punteggi. Respinte le eccezioni riproposte dalla controinteressata: le valutazioni sulla domanda e sul punteggio spettano all’amministrazione; il bando non era lesivo per il candidato nei termini prospettati; la DGR non doveva essere impugnata. La sentenza del TAR è stata riformata e il ricorso di primo grado accolto nei limiti indicati, con annullamento della determinazione dirigenziale n. 456 del 27 maggio 2025 limitatamente alle ragioni di esclusione. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 2, commi 1 e 3, bando di concorso

    Ne deriva da quanto riportato che il bando prevedeva, sì, l’iscrizione presso la camera di commercio locale (l’appellante risulta iscritto a Frosinone) ma tale adempimento poteva essere assolto anche a conclusione della procedura concorsuale ossia in caso di suo esito favorevole e prima di richiedere l’autorizzazione NCC in senso formale (trattavasi, in buona sostanza, di un requisito di esecuzione);

    Il bando qualificava l’iscrizione presso la Camera di commercio locale come adempimento da assolvere prima del rilascio dell’autorizzazione, non come requisito da possedere già per partecipare alla procedura. Al momento della domanda era sufficiente assumere l’impegno a soddisfarlo in caso di esito favorevole.

  • art. 120 Cost.

    L’art. 120 Cost. nella parte in cui vengono vietate barriere interregionali di carattere squisitamente protezionistico.

    La pretesa di iscrizione camerale locale e di residenza regionale come condizioni di partecipazione, quando non giustificate da esigenze tecniche o di efficienza, costituisce una barriera interregionale protezionistica incompatibile con l’art. 120 Cost.

  • art. 6, commi 2 e 3, l. 21/1992

    Ne consegue pertanto che, sulla base delle considerazioni appena svolte, ai fini della partecipazione al concorso era sufficiente il certificato di abilitazione professionale (CAP) di cui all’art. 6, comma 2, della legge n. 21 del 1002, certificato che ha valenza su tutto il territorio nazionale, accompagnato dalla iscrizione presso una qualsiasi camera di commercio ai sensi dell’art. 6, comma 3, della legge n. 21 del 1992.

    Per partecipare alla procedura sono sufficienti il CAP, valido sull’intero territorio nazionale, e l’iscrizione presso una qualsiasi Camera di commercio; l’iscrizione alla Camera locale può essere richiesta successivamente, in caso di esito favorevole, per l’acquisizione dell’autorizzazione.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    Trattasi tuttavia di attività puramente amministrativa da riservare alla PA ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a., ossia ai poteri da riesercitare in esecuzione della presente sentenza.

    La rivalutazione dei titoli e la determinazione dei punteggi spettano all’amministrazione e non possono essere sostituite dal giudice; l’amministrazione deve riesercitare il potere in esecuzione della sentenza.

  • art. 101, comma 2, c.p.a.

    Gli stessi motivi di appello di cui sopra venivano inoltre formulati, nella sostanza, anche sotto forma di riproposizione ex art. 101, comma 2, c.p.a.

    La disposizione è richiamata per la riproposizione in appello dei motivi non esaminati o assorbiti in primo grado; la decisione non sviluppa una specifica interpretazione della norma.

Massime di principio

  • Quando il bando consente espressamente di possedere un requisito prima del rilascio dell’autorizzazione e ammette che in sede di domanda sia assunto l’impegno a conseguirlo in caso di esito favorevole, il requisito ha natura esecutiva e non può essere trasformato in un requisito di partecipazione.
  • Nelle procedure per l’assegnazione di autorizzazioni NCC, l’iscrizione al ruolo dei conducenti presso la Camera di commercio locale può essere richiesta per il rilascio dell’autorizzazione, ma non può essere anticipata alla fase di partecipazione quando il bando ne consente l’acquisizione successiva e ciò determinerebbe un’irragionevole barriera concorrenziale.
  • La residenza anagrafica o il domicilio professionale nel territorio regionale non possono essere imposti come requisiti di partecipazione a una procedura per autorizzazioni NCC se la limitazione non è giustificata da esigenze tecniche o di efficienza e risulta irrazionale e sproporzionata rispetto ai principi di concorrenza, libertà d’impresa e libera circolazione dei lavoratori.
  • Quando il modello predisposto dall’amministrazione non prevede una dichiarazione separata per assumere l’impegno richiesto dal bando, la dichiarazione del candidato di conformarsi a tutte le condizioni di gara può essere interpretata, secondo il favor partecipationis, come comprensiva anche di tale impegno.
  • La contestazione dei punteggi e la richiesta di riformulazione della graduatoria non consentono al giudice di sostituirsi all’amministrazione nelle valutazioni che le sono riservate: l’annullamento delle ragioni di esclusione lascia alla PA il riesame della domanda e la determinazione dei punteggi.

Come è indicizzato

MaterieTaxi e noleggio con conducenteAppello
RamiCommercio e attività produttiveProcesso amministrativo
IstitutiConcorrenza ed evidenza pubblicaProporzionalità e ragionevolezzaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.