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Ordinanza

Ordinanza del 29/01/2018 n. 2169 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTR Basilicata che aveva escluso la responsabilità fiscale personale dell’ex presidente dell’Associazione Sportiva Football Club Lavello per carenza di prova di attività negoziale. La Corte chiarisce che, per i debiti tributari sorti ex lege, è sufficiente accertare l’effettiva direzione della gestione associativa nel periodo d’imposta, senza necessità di dimostrare il compimento di specifici atti negoziali. La sentenza viene cassata con rinvio alla CTR in diversa composizione.

Responsabilità tributaria del legale rappresentante di un’associazione non riconosciuta ai sensi dell’art. 38 c.c.

Responsabilità tributaria del legale rappresentante di un’associazione non riconosciuta

La pronuncia riguarda la responsabilità personale e solidale, ai sensi dell’art. 38 c.c., del soggetto che abbia diretto un’associazione non riconosciuta durante il periodo cui si riferiscono debiti tributari per imposte dirette e IVA. La Corte di cassazione stabilisce che tale responsabilità non richiede necessariamente la prova del compimento di specifiche attività negoziali, poiché le obbligazioni tributarie sorgono direttamente dalla legge al verificarsi del relativo presupposto.

Origine della controversia

Con sentenza del 16 giugno 2014, la Commissione Tributaria Regionale della Basilicata aveva respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Potenza n. 85/3/11. La decisione di primo grado aveva accolto i ricorsi presentati dall’Associazione Sportiva Football Club Lavello e da R.M.A., che ne era stato legale rappresentante dal 6 novembre 2004 al 1° luglio 2006.

I ricorsi riguardavano avvisi di accertamento relativi a imposte dirette e IVA per gli anni 2005 e 2006. La CTR aveva ritenuto infondate le pretese fiscali nei confronti di R.M.A., osservando che non risultava provato che egli avesse svolto attività negoziale in nome e per conto dell’associazione, pur essendone stato presidente fino al 1° luglio 2006.

Motivo del ricorso per cassazione

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., lamentando la violazione o falsa applicazione di diverse disposizioni legislative, in particolare dell’art. 38 c.c.

Secondo l’Amministrazione finanziaria, la CTR aveva erroneamente escluso in via pregiudiziale la sussistenza di obbligazioni tributarie personali a carico di R.M.A. per il solo fatto che non fosse stata dimostrata una concreta attività negoziale da lui compiuta per conto dell’associazione.

L’associazione contribuente e R.M.A. non si sono costituiti nel giudizio di cassazione.

Principio giuridico applicabile

La Corte richiama il principio secondo cui, nelle associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale delle persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione, prevista dall’art. 38 c.c. in aggiunta alla responsabilità del fondo comune, è finalizzata a tutelare i creditori in considerazione dell’assenza di un sistema di pubblicità legale relativo al patrimonio dell’ente.

La responsabilità non dipende esclusivamente dalla posizione formalmente ricoperta nella compagine associativa, ma si collega all’effettiva ingerenza nella gestione dell’attività dell’ente. Tuttavia, con riferimento ai debiti d’imposta, tale principio assume una specifica configurazione: le obbligazioni tributarie non derivano da un atto negoziale, ma sorgono ex lege quando si realizza il presupposto impositivo.

Di conseguenza, può essere chiamato a rispondere solidalmente:

  • sia delle sanzioni pecuniarie;
  • sia del tributo non corrisposto;
  • il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la complessiva gestione dell’associazione nel periodo considerato.

Il riferimento all’effettività dell’ingerenza serve a limitare la responsabilità personale del soggetto investito di cariche sociali alle obbligazioni sorte durante il periodo della relativa investitura.

Errore della sentenza impugnata

La Corte ritiene fondata la censura dell’Agenzia delle Entrate e rileva che la sentenza della CTR si pone in contrasto con il principio giurisprudenziale già affermato dalla Corte di cassazione, tra le altre, con:

  • Cass., Sez. 5, sentenza n. 5746 del 12 marzo 2007, Rv. 596612-01;
  • Cass., Sez. 6-5, ordinanza n. 12473 del 17 giugno 2015;
  • Cass., Sez. 5, sentenza n. 19486 del 10 settembre 2009.

La CTR aveva ritenuto necessaria la prova di una concreta attività negoziale compiuta dal legale rappresentante dell’associazione non riconosciuta. Secondo la Cassazione, tale impostazione è errata per le obbligazioni tributarie, poiché il giudice avrebbe dovuto verificare in fatto se R.M.A. avesse effettivamente diretto la gestione complessiva dell’associazione durante il periodo fiscale cui si riferivano gli avvisi di accertamento.

L’accertamento avrebbe dovuto essere svolto anche in relazione alle specifiche obbligazioni tributarie derivanti dagli atti impositivi impugnati e al periodo di effettiva titolarità della carica.

Decisione della Corte

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, in diversa composizione.

Il giudice del rinvio dovrà riesaminare la controversia applicando il principio secondo cui la responsabilità tributaria personale del legale rappresentante di un’associazione non riconosciuta può derivare dall’effettiva direzione della gestione associativa nel periodo d’imposta, senza che sia indispensabile dimostrare il compimento di specifici atti negoziali.

La CTR in diversa composizione dovrà inoltre provvedere alla regolazione delle spese del giudizio di cassazione.

Date rilevanti

  • Periodo di legale rappresentanza di R.M.A.: dal 6 novembre 2004 al 1° luglio 2006.
  • Periodi d’imposta oggetto degli accertamenti: 2005 e 2006.
  • Sentenza della CTR Basilicata: 16 giugno 2014.
  • Decisione della Corte di cassazione: 21 dicembre 2017.
  • Deposito in cancelleria: 29 gennaio 2018.

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