Ordinanza del 30/01/2018 n. 186 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Misure cautelari - Gravi e fondati motivi - Danno grave e irreparabile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento illustra i presupposti per ottenere la sospensione cautelare prevista dall’art. 52, comma 2, del d.lgs. 546/1992. La valutazione deve considerare, secondo un bilanciamento tra i diversi elementi, la sussistenza di gravi e fondati motivi oppure di un danno grave e irreparabile. Il periculum in mora può ricorrere quando l’importo richiesto ecceda le disponibilità del contribuente e il costo del finanziamento bancario sia superiore agli interessi riconosciuti in caso di successiva restituzione.
Misure cautelari tributarie: gravi e fondati motivi e danno grave e irreparabile
Misure cautelari tributarie: presupposti per la sospensione
Il documento riguarda l’applicazione dell’art. 52, comma 2, del d.lgs. 546/1992 in materia di sospensione cautelare nel processo tributario. La disposizione distingue la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata dalla sospensione dell’esecuzione dell’atto oggetto del giudizio.
Presupposti normativi
Per la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata è richiesta la presenza di gravi e fondati motivi. Per la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato deve invece sussistere, comunque, un danno grave e irreparabile.
Il collegio deve verificare la ricorrenza di tali presupposti attraverso una valutazione complessiva e bilanciata. Il documento descrive tale criterio mediante la metafora dei vasi comunicanti: il maggiore rilievo attribuibile a uno degli elementi può compensare il minore rilievo dell’altro, senza che sia necessaria una pari intensità di entrambi.
Valutazione del periculum in mora
Il periculum in mora può essere riconosciuto quando l’esecuzione immediata dell’obbligazione tributaria determini un pregiudizio concreto e non agevolmente reversibile per il contribuente.
In particolare, il documento individua tale situazione quando:
- l’importo da pagare è superiore alle disponibilità finanziarie del contribuente;
- il contribuente deve procurarsi presso le banche la provvista necessaria per effettuare il pagamento;
- in caso di successiva restituzione delle somme indebitamente versate durante il processo, gli interessi corrisposti dall’amministrazione risultano inferiori al tasso applicato dalle banche per il finanziamento necessario al pagamento.
Pregiudizio economico e differenziale tra i tassi
Il danno cautelare non è collegato esclusivamente all’entità nominale della somma richiesta, ma anche alla concreta capacità finanziaria del contribuente e al costo del reperimento della provvista. Il pregiudizio può derivare dal differenziale tra il tasso degli interessi riconosciuti sulla futura restituzione e il maggiore tasso che il contribuente dovrebbe sostenere per ottenere il finanziamento bancario necessario all’adempimento.
Tale differenza può rendere il danno non integralmente recuperabile anche qualora, all’esito del processo, l’importo versato venga restituito.
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