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Ordinanza

Ordinanza del 30/01/2018 n. 2231 - Corte di Cassazione

Imposta di registro - Contenzioso - impugnazione in base all' art. 17 comma 3 del D.P.R. n. 602/73.- esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione accoglie il ricorso di Fininvest Gestione Servizi contro una cartella relativa a maggiori imposte di registro, catastale e ipotecaria. Stabilisce che il pagamento effettuato per evitare l'esecuzione forzata, contestualmente all'impugnazione della cartella, non è spontaneo e non impedisce di invocare il giudicato favorevole ottenuto dai condebitori solidali. Precisa inoltre che all'imposta di registro si applica la prescrizione decennale prevista dall'art. 78 del D.P.R. n. 131/1986, non il termine di decadenza previsto dall'art. 17, comma 3, del D.P.R. n. 602/1973. La sentenza viene cassata con rinvio alla CTR della Lombardia.

Imposta di registro: esclusione del termine di decadenza ex art. 17, comma 3, D.P.R. n. 602/1973 e applicazione della prescrizione decennale ex art. 78 D.P.R. n. 131/1986.

Imposta di registro e termini per l’impugnazione

La pronuncia riguarda l’impugnazione di una cartella di pagamento relativa a maggiori imposte di registro, catastale e ipotecaria, collegate ad avvisi di rettifica e liquidazione notificati e non impugnati da Fininvest Gestione Servizi, venditrice di alcuni terreni. La Corte di cassazione esamina sia gli effetti del pagamento della cartella rispetto al giudicato favorevole ottenuto dagli acquirenti degli immobili, coobbligati solidali, sia il termine applicabile all’esercizio del potere di impugnazione e riscossione dell’imposta di registro.

Vicenda processuale

Fininvest Gestione Servizi ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione della CTR della Lombardia, che aveva confermato il rigetto del ricorso pronunciato dalla CTP di Milano contro la cartella di pagamento.

La CTR aveva ritenuto che la società non potesse avvalersi dell’art. 1306, comma 2, c.c., e quindi del giudicato favorevole ottenuto dagli acquirenti, poiché avrebbe pagato la somma richiesta prima di proporre ricorso. Il pagamento era stato eseguito il 26 marzo 2009, lo stesso giorno dell’impugnazione della cartella, ma la società non aveva dimostrato che il ricorso fosse stato presentato prima del versamento. Per tale ragione, il pagamento era stato qualificato come spontaneo.

L’Amministrazione finanziaria ha resistito con controricorso.

Applicazione del giudicato favorevole ai condebitori solidali

La Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo alla violazione dell’art. 1306, comma 2, c.c., osservando che la CTR aveva desunto la spontaneità del pagamento sulla base del solo dato cronologico, senza considerare la finalità concreta del versamento.

È stato richiamato il principio secondo cui l’acquirente di un immobile, destinatario di un avviso di liquidazione dell’imposta di registro fondato sulla ritenuta inferiorità del valore dichiarato rispetto a quello reale, può opporre all’Amministrazione il giudicato che abbia ridotto il maggior valore accertato e che sia stato ottenuto dal venditore, coobbligato solidale.

Tale possibilità sussiste anche quando il soggetto non abbia impugnato l’avviso di rettifica propedeutico all’avviso di liquidazione. Il pagamento dell’imposta rende irripetibile quanto versato soltanto quando sia stato effettuato per spontanea adesione alla pretesa tributaria.

La Corte richiama, in proposito, Cass. 25 febbraio 2011, n. 4641, Cass. 19 marzo 2008, n. 7334 e Cass. 22 maggio 2006, n. 12014.

Carattere non spontaneo del pagamento della cartella

Il pagamento effettuato al momento della ricezione della cartella, con lo scopo di evitare l’esecuzione forzata e accompagnato dalla contestuale impugnazione della cartella stessa, non può essere qualificato come spontaneo.

Secondo la Corte, in una simile situazione il contribuente non manifesta un’adesione libera e definitiva alla pretesa tributaria, ma versa la somma per impedire conseguenze esecutive, riservandosi di contestare giudizialmente la debenza dell’imposta. Ne consegue che il pagamento non impedisce di far valere il giudicato favorevole ottenuto dagli altri condebitori solidali.

Il principio era già stato affermato da Cass. 25 febbraio 2009, n. 4531.

Termine applicabile all’imposta di registro

Il motivo relativo alla decadenza è stato dichiarato assorbito dall’accoglimento del motivo principale. La Corte ha comunque ribadito il principio secondo cui, in materia di imposta di registro, non trova applicazione il termine di decadenza previsto dall’art. 17, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Per l’imposta di registro opera invece il termine di prescrizione decennale stabilito dall’art. 78 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. L’imposta di registro non rientra, infatti, nell’ambito dei tributi cui si riferisce l’art. 17 del D.P.R. n. 602/1973, poiché non è compresa tra quelli richiamati dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

La disciplina successiva al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, ha nuovamente escluso dai ruoli e dai relativi termini di decadenza le imposte diverse da quelle sui redditi e dall’IVA. Il riferimento giurisprudenziale indicato è Cass., sez. tributaria, 6 giugno 2014, n. 12748.

Iscrizione a ruolo e prescrizione

Nel caso concreto trova quindi applicazione senza dubbio la prescrizione decennale prevista dall’art. 78 del D.P.R. n. 131/1986. Non assume rilievo la mancata iscrizione a ruolo del tributo entro il termine previsto dall’art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, poiché tale termine non è applicabile all’imposta di registro.

La Corte richiama anche Cass. 17 maggio 2017, n. 12241.

Decisione della Corte di cassazione

La sentenza della CTR della Lombardia è stata cassata. La causa è stata rinviata alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, affinché applichi i principi stabiliti dalla Corte e provveda anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Il dispositivo ha quindi:

  • accolto il ricorso;
  • cassato la sentenza impugnata;
  • rinviato la causa alla CTR della Lombardia, in diversa composizione;
  • demandato al giudice del rinvio anche la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

La decisione è stata assunta a Roma il 28 giugno 2017 e depositata in Cancelleria il 30 gennaio 2018.

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