Sentenza del 13/06/2018 n. 15469 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sostenendo che l'atto di costituzione del Trust dovesse essere assoggettato all'imposta di registro proporzionale del 3% prevista dall'art. 9 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, in quanto atto avente contenuto patrimoniale. Ha inoltre sostenuto che le imposte ipotecaria e catastale fossero dovute in misura proporzionale e che i contribuenti avessero formulato per la prima volta in appello la domanda relativa alla loro applicazione in misura fissa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo e il terzo motivo di ricorso e dichiarato inammissibile il secondo per difetto di autosufficienza, poiché l'Agenzia non aveva trascritto il ricorso introduttivo e non consentiva quindi di verificare se la questione sulle imposte ipotecaria e catastale fosse nuova. La Corte ha confermato che il conferimento di beni in Trust, in assenza di corrispettivo o di altra prestazione onerosa a carico del trustee, non costituisce un'operazione patrimoniale onerosa soggetta a imposizione proporzionale. L'atto è quindi soggetto alle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa. Le spese processuali sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 11 della Tariffa, Parte Prima
La disposizione trova applicazione per gli atti non altrimenti disciplinati e consente l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa quando l'atto non presenta natura onerosa o contenuto patrimoniale rilevante ai fini tributari.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 9 della Tariffa, Parte Prima
atti aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale
La norma opera come clausola residuale per fattispecie fiscalmente rilevanti diverse da quelle specificamente previste, ma richiede che si tratti di prestazioni onerose e, in particolare, collegate a corrispettivi in denaro o ad altra prestazione economicamente dovuta.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 43, comma 1, lettera h
ammontare dei corrispettivi in danaro pattuiti per l'intera durata del contratto
La base imponibile delle operazioni patrimoniali presuppone l'esistenza di corrispettivi in denaro; in loro assenza non può configurarsi un'operazione patrimoniale onerosa soggetta a imposta proporzionale.
D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47
La previsione dell'imposta sui vincoli di destinazione non comporta automaticamente che il conferimento dei beni in Trust costituisca un trasferimento imponibile, quando il trasferimento effettivo ai beneficiari sia solo eventuale e successivo.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57
La norma vieta la proposizione di domande nuove in appello; tuttavia, nel caso concreto, la relativa censura dell'Agenzia è stata dichiarata inammissibile perché non era stato trascritto il ricorso di primo grado, impedendo il controllo sulla novità della domanda.
D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 10 e art. 1 della Tariffa
Anche per le imposte ipotecaria e catastale, in presenza di un Trust non oneroso e privo di un effettivo trasferimento patrimoniale imponibile, trova applicazione la misura fissa e non quella proporzionale.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 2, lettera d
La norma riguarda l'inammissibilità del ricorso tributario per elementi di incertezza; nel caso concreto tale profilo è stato superato in appello, riconoscendo che l'impugnazione riguardava l'avviso relativo al singolo Trust.
Massime di principio
- Il conferimento di beni in un Trust non determina automaticamente un trasferimento patrimoniale fiscalmente imponibile: occorre verificare la struttura concreta dell'operazione e il momento in cui si verifica l'effettivo arricchimento del beneficiario.
- La sola suscettibilità di valutazione economica dell'atto non basta a qualificare il Trust come operazione a contenuto patrimoniale ai fini dell'imposta di registro; è necessario un carattere oneroso, normalmente individuabile nella previsione di un corrispettivo o di una prestazione economicamente dovuta.
- In assenza di corrispettivo, arricchimento immediato o effettivo trasferimento imponibile, l'atto di costituzione del Trust può essere assoggettato alle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa anziché proporzionale.
- La disciplina fiscale deve essere valutata distinguendo tra costituzione del vincolo, trasferimento dei beni al trustee e successivo trasferimento ai beneficiari, poiché tali momenti possono avere presupposti impositivi diversi.
- Chi contesta la novità di una domanda proposta in appello deve consentire al giudice di confrontare gli atti dei precedenti gradi di giudizio; la mancata trascrizione del ricorso introduttivo può comportare l'inammissibilità della censura per difetto di autosufficienza.
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