Cassazione Penale, Ordinanza n. 12571/2026 del 02/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Tivoli per violazione delle prescrizioni connesse alla sottoposizione alla sorveglianza speciale. Con l'unico motivo deduceva vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente considerato il fatto che i precedenti penali a suo carico fossero risalenti nel tempo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto congrua la motivazione della Corte di appello sul diniego delle attenuanti generiche, fondata sulla presenza di precedenti penali che avevano inciso sulla valutazione di pericolosità sociale formulata in sede di prevenzione e, conseguentemente, sul giudizio negativo di personalità ostativo alla concessione dell'attenuazione di pena. All'inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, quando non vi siano elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere adeguatamente motivato valorizzando i precedenti penali dell'imputato, quando essi siano ritenuti significativi ai fini della valutazione della personalità e della pericolosità sociale.
- In sede di legittimità, la censura sul diniego delle attenuanti generiche è inammissibile quando si risolve nella mera contrapposizione a una motivazione logica e congrua della sentenza impugnata.
- La risalenza nel tempo dei precedenti penali non impone di per sé la concessione delle attenuanti generiche, se il giudice di merito li ritiene comunque idonei a fondare un giudizio negativo sulla personalità dell'imputato.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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