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Interpello

Risposta n. 36 del 12/10/2018

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Secondo l'istante, la scissione serve a superare conflitti gestionali tra i soci e a consentire a ciascuno di proseguire autonomamente l'attività secondo diverse strategie imprenditoriali; perciò non realizza alcun vantaggio fiscale indebito né uno sviamento della ratio delle norme tributarie.

Valutazione anti-abuso di una scissione parziale asimmetrica non proporzionale di una società immobiliare.

Il quesito

I soci di ALFA s.n.c. chiedono se la scissione parziale asimmetrica non proporzionale, con trasferimento del comparto immobiliare a quattro newco unipersonali e mantenimento dei locali commerciali alla scissa, integri un abuso del diritto ai fini delle imposte dirette e dell'imposta di registro.

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia ritiene che l'operazione non sia abusiva ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 212/2000, perché non comporta vantaggi fiscali indebiti ed è coerente con la funzione fisiologica della scissione. Restano fermi il rispetto dell'art. 173 TUIR e delle regole fiscali sui soci; per il registro, l'atto è soggetto a imposta fissa di euro 200.

Valutazione anti-abuso di una scissione parziale asimmetrica non proporzionale di società immobiliare

L'interpello riguarda una società in nome collettivo operante nel settore della gestione immobiliare, proprietaria di un unico complesso condominiale situato nel comune di Gamma. I quattro soci persone fisiche partecipano in parti uguali al capitale, con una quota del 25% ciascuno, e ricoprono anche la carica di amministratore. A seguito di contrasti sorti nella gestione societaria, i soci intendono riorganizzare l'assetto proprietario e gestionale mediante una scissione parziale asimmetrica non proporzionale.

Fattispecie rappresentata

L'operazione prospettata prevede la costituzione di quattro società a responsabilità limitata unipersonali, una per ciascun socio, alle quali verrebbe assegnata la parte principale del patrimonio immobiliare della scissa. Resterebbero alla società originaria solo i locali commerciali, in relazione ai quali non vi sono state divergenze tra i soci.

La scissione riguarderebbe l'intero comparto immobiliare, con l'obiettivo di ripartire i beni in lotti omogenei sotto il profilo qualitativo e quantitativo, dato che gli appartamenti e i box del condominio hanno caratteristiche sostanzialmente analoghe. La documentazione prodotta include un prospetto con i valori contabili/fiscali e i valori di mercato degli immobili, determinati sulla base delle quotazioni OMI e degli interventi di manutenzione effettuati nel tempo, nonché la composizione dei quattro lotti aventi pari valore economico.

Gli immobili non sono stati rivalutati e il valore contabile coincide con quello fiscale. Alle beneficiarie verrebbe trasferito anche, pro-quota, un mutuo immobiliare. In base alla bozza di progetto di scissione, non sono previsti conguagli in denaro, poiché i valori economici delle società beneficiarie risultano equivalenti. Dopo l'operazione, la scissa conserverebbe il 10,19% del suo valore effettivo, mentre l'89,81% verrebbe trasferito alle beneficiarie. Il costo fiscale delle partecipazioni originarie sarebbe ripartito in base al valore effettivo del patrimonio ricevuto/rimasto e non secondo il valore netto contabile. Sul piano contabile, la scissa rileverebbe le poste patrimoniali con riduzione delle "riserve diverse"; le beneficiarie imputerebbero integralmente a capitale sociale il patrimonio ricevuto.

Quesito del contribuente

I soci chiedono se l'operazione configuri un abuso del diritto ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 212 del 2000, sia per le imposte dirette sia per l'imposta di registro. In particolare, l'istante ritiene che la scissione sia l'unica soluzione per superare lo stallo decisionale creatosi da due anni nella gestione della società, dovuto alla diversa visione imprenditoriale dei soci.

Soluzione interpretativa proposta dall'istante

Secondo il contribuente, ciascun socio intende proseguire l'attività d'impresa in piena autonomia, perseguendo strategie differenti ma orientate a massimizzare la redditività degli immobili e a contrastarne la perdita di valore. La scissione sarebbe funzionale a separare i diversi indirizzi imprenditoriali e non sarebbe preordinata al trasferimento a terzi delle partecipazioni della scissa o delle beneficiarie.

L'istante evidenzia inoltre che, dopo la scissione, gli immobili continueranno a essere locati con le medesime modalità e sulla base dei contratti vigenti, salvo le eventuali future scelte gestionali di ciascun socio, e non saranno destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. Le società beneficiarie, a parere dell'istante, non sarebbero mere società di godimento, poiché i beni sarebbero utilizzati per attività di locazione e produrrebbero reddito d'impresa. Ne consegue, secondo la tesi difensiva, che l'operazione non eluderebbe alcuna norma o principio dell'ordinamento.

Normativa richiamata e inquadramento fiscale

L'Agenzia richiama innanzitutto la disciplina dell'interpello anti-abuso di cui all'art. 11, comma 1, lett. c), della legge n. 212 del 2000, nonché l'art. 10-bis della medesima legge in materia di abuso del diritto. Viene poi richiamato l'art. 173 del TUIR, che disciplina la neutralità fiscale delle scissioni, con rinvio ai commi 5 e 6 dell'art. 172 del TUIR, oltre alle ulteriori disposizioni del TUIR che regolano la fiscalità dei soci.

Sul piano dell'imposta di registro, viene indicato l'art. 4, comma 1, lett. b), della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, che prevede la registrazione delle operazioni di scissione con applicazione dell'imposta in misura fissa di euro 200.

Valutazione dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia osserva che, in linea generale, la scissione è fiscalmente neutrale ai sensi dell'art. 173 del TUIR e non determina, di per sé, la fuoriuscita dei beni dal regime ordinario d'impresa. I plusvalori relativi ai componenti patrimoniali trasferiti restano latenti e concorreranno alla formazione del reddito solo al verificarsi degli eventi che comportano la fuoriuscita dei beni dall'impresa, quali la cessione a titolo oneroso, il risarcimento per perdita o danneggiamento, l'assegnazione ai soci o la destinazione a finalità estranee all'impresa.

Nel caso concreto, l'operazione è finalizzata a superare i conflitti tra i soci e a consentire la prosecuzione dell'attività di gestione immobiliare secondo prospettive imprenditoriali differenti. L'Agenzia ritiene, sulla base delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta, che non vi sia alcun vantaggio fiscale indebito né contrasto con la ratio delle norme tributarie o con i principi dell'ordinamento. La scissione viene qualificata come operazione fisiologica di riorganizzazione societaria.

Parere conclusivo

L'Agenzia conclude che la scissione parziale asimmetrica non proporzionale non costituisce un'operazione abusiva ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 212 del 2000. Resta comunque necessario che l'operazione sia eseguita nel rispetto dell'art. 173 del TUIR e delle regole che disciplinano la fiscalità dei soci.

Con riferimento all'imposta di registro, l'operazione non comporta alcun vantaggio fiscale indebito e deve essere registrata con applicazione dell'imposta fissa di euro 200. Il parere è reso sulla base dei fatti e dei documenti presentati, assunti come veritieri, senza valutare la correttezza delle quantificazioni contabili e fiscali, che restano eventualmente verificabili in sede accertativa. L'Agenzia precisa inoltre che restano impregiudicati i propri poteri di controllo qualora emergano ulteriori atti, fatti o negozi collegati non rappresentati nell'istanza.

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