Risposta n. 35 del 12/10/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImposta di bollo su documenti e offerte nelle procedure pubbliche di appalto e acquisto telematico
Il quesito
L’istante chiede come applicare l’imposta di bollo a capitolati e computi metrici dopo il D.Lgs. 50/2016, alle offerte economiche non aggiudicate nel MEPAB, al documento riepilogativo generato automaticamente dalla piattaforma telematica e alle istanze di partecipazione alle gare provinciali ai fini dell’eventuale esenzione come dichiarazioni sostitutive.
Soluzione prospettata dal contribuente
L’Agenzia conferma che i capitolati sono soggetti a bollo in misura fissa di 16 euro per foglio e il computo metrico estimativo resta soggetto a bollo in caso d’uso nella misura di 1 euro per foglio/esemplare; le offerte economiche non seguite da accettazione non scontano bollo; il documento riepilogativo automatico non ha autonoma rilevanza ai fini del bollo; le istanze di partecipazione non sono assimilabili a dichiarazioni sostitutive esenti e sono soggette a bollo ai sensi dell’art. 3 della tariffa.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia delle Entrate ritiene applicabili, in sintesi: la tassazione dei capitolati e del computo metrico secondo le regole già chiarite; l’esenzione da bollo per le offerte economiche non accettate nel mercato elettronico provinciale; la non imponibilità autonoma del documento riepilogativo automatico; l’assoggettamento a bollo delle istanze di partecipazione, poiché non rientrano nelle dichiarazioni sostitutive esenti di cui all’art. 14 della tabella allegata al DPR 642/1972.
Imposta di bollo su documenti nell’ambito dei contratti pubblici
L’interpello riguarda il trattamento ai fini dell’imposta di bollo di alcuni documenti e atti utilizzati nelle procedure di affidamento di appalti, servizi e forniture gestite dalla Provincia Autonoma di Bolzano, anche in modalità telematica. Il tema centrale è se, alla luce delle modifiche normative intervenute nel codice dei contratti pubblici e dell’evoluzione delle piattaforme elettroniche, permangano le precedenti regole di tassazione dei documenti di gara e contrattuali.
Fattispecie e contesto
L’istante rappresenta di gestire abitualmente procedure di evidenza pubblica per lavori, servizi, forniture e opere. In tali procedure le imprese producono diversi documenti che, in linea generale, possono essere rilevanti ai fini del DPR 26 ottobre 1972, n. 642.
Vengono in particolare evidenziati quattro profili:
- gli allegati al contratto di appalto, specie dopo l’abrogazione della disciplina richiamata nelle risoluzioni n. 97/E del 2002 e n. 71/E del 2003;
- le offerte economiche presentate nel mercato elettronico provinciale MEPAB;
- il documento riepilogativo generato automaticamente dal sistema telematico nella gara elettronica provinciale;
- le istanze di partecipazione alle procedure, alla luce della disciplina provinciale che attribuisce alla partecipazione valore di dichiarazione del possesso dei requisiti.
Quesito del contribuente
L’Agenzia istante chiede se:
- i chiarimenti resi con le risoluzioni n. 97/E del 2002 e n. 71/E del 2003 restino validi dopo il D.Lgs. n. 50 del 2016, con particolare riferimento a capitolati e computo metrico;
- le offerte economiche nel MEPAB, se non seguite da aggiudicazione, debbano comunque scontare il bollo;
- il secondo documento generato automaticamente dalla piattaforma telematica, avente funzione riepilogativa, debba essere considerato una nuova offerta economica assoggettabile a ulteriore bollo;
- le istanze di partecipazione possano essere assimilate alle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 45 e 46 del DPR n. 445 del 2000 e quindi beneficiare dell’esenzione prevista dall’art. 14 della tabella allegata al DPR n. 642 del 1972 e dall’art. 37 del DPR n. 445 del 2000.
Soluzione interpretativa proposta dall’istante
L’istante ritiene, in sintesi, che:
- venuto meno l’obbligo di richiamo nel contratto, i documenti come capitolati e computo metrico non dovrebbero più essere assoggettati a bollo;
- le offerte economiche non aggiudicate nel MEPAB non dovrebbero scontare il bollo, per analogia con quanto chiarito per il MEPA nella risoluzione n. 96/E del 2013;
- il documento riepilogativo automatico non costituirebbe una vera e propria offerta economica, ma un mero riepilogo privo di autonoma rilevanza tributaria;
- l’istanza di partecipazione, in quanto funzionalmente assimilabile a una dichiarazione sostitutiva, dovrebbe beneficiare dell’esenzione dal bollo.
Normativa e prassi richiamate
Nel corso dell’istruttoria vengono richiamati, tra gli altri:
- il DPR n. 642 del 1972, in particolare l’art. 2 e l’art. 3 della tariffa, parte prima, nonché l’art. 28 della tariffa, parte seconda, e l’art. 14 della tabella allegata;
- il D.Lgs. n. 50 del 2016, con specifico riferimento all’art. 32, comma 14-bis;
- il D.Lgs. n. 56 del 2017, che ha introdotto il comma 14-bis all’art. 32 del Codice dei contratti;
- il DPR n. 445 del 2000, in particolare gli artt. 45, 46 e 47;
- le risoluzioni dell’Agenzia n. 97/E del 2002, n. 71/E del 2003 e n. 96/E del 2013.
Parere dell’Agenzia delle Entrate: capitolati e computo metrico
L’Agenzia conferma, per i capitolati, l’impostazione già espressa con la risoluzione n. 97/E del 2002. Pur rilevando che l’art. 32, comma 14-bis, del D.Lgs. n. 50 del 2016 stabilisce che i capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati nel bando o nell’invito, fanno parte integrante del contratto, l’Agenzia osserva che è venuto meno l’obbligo di richiamare tali documenti nel contratto.
Sul piano tributario, i capitolati, in quanto documenti che disciplinano aspetti specifici del rapporto contrattuale e sono riconducibili alle scritture private di cui all’art. 2 della tariffa, parte prima, del DPR n. 642 del 1972, restano assoggettati all’imposta di bollo nella misura di 16 euro per ogni foglio.
Per il computo metrico estimativo, l’Agenzia richiama ancora la risoluzione n. 97/E del 2002 e precisa che, essendo un elaborato tecnico rientrante tra gli atti di cui all’art. 28 della tariffa, parte seconda, del DPR n. 642 del 1972, è soggetto a imposta di bollo in caso d’uso nella misura di 1 euro per ogni foglio o esemplare. Il caso d’uso si verifica quando gli atti sono presentati all’ufficio del registro per la registrazione.
Parere dell’Agenzia delle Entrate: offerte economiche nel MEPAB
Quanto al mercato elettronico della Provincia Autonoma di Bolzano, l’Agenzia ritiene applicabile anche al MEPAB il chiarimento già fornito con la risoluzione n. 96/E del 16 dicembre 2013 per il MEPA.
Poiché l’iter procedurale del MEPAB è sostanzialmente analogo a quello del mercato elettronico della pubblica amministrazione e le procedure sono entrambe soggette al D.Lgs. n. 50 del 2016, le offerte economiche presentate dagli operatori che non sono seguite dall’accettazione da parte della pubblica amministrazione non sono rilevanti ai fini dell’imposta di bollo. Si tratta di mere proposte contrattuali prive di effetti giuridici se non accettate.
Parere dell’Agenzia delle Entrate: documento riepilogativo automatico
Con riferimento al documento generato automaticamente dalla piattaforma telematica e avente funzione riepilogativa del contenuto dell’offerta, l’Agenzia esclude una autonoma rilevanza ai fini del bollo rispetto al documento principale “offerta economica”.
Il documento riepilogativo non integra una scrittura privata contenente convenzioni o dichiarazioni destinata a far prova tra le parti ai sensi dell’art. 2 della tariffa, parte prima, del DPR n. 642 del 1972, poiché svolge soltanto una funzione di sintesi e ricognizione del contenuto dell’offerta già presentata. Non è quindi soggetto a un ulteriore bollo autonomo.
Parere dell’Agenzia delle Entrate: istanze di partecipazione e esenzione
Sulle istanze di partecipazione alla gara disciplinate dall’art. 23-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, l’Agenzia osserva che l’art. 3, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642 del 1972 prevede, in via generale, il bollo fin dall’origine per le istanze dirette a uffici e organi della pubblica amministrazione.
L’esenzione assoluta di cui all’art. 14 della tabella allegata al DPR n. 642 del 1972 riguarda invece le dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e dell’atto di notorietà rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000.
Nel caso esaminato, l’Agenzia ritiene che i documenti presentati non possano essere ricondotti a tali dichiarazioni sostitutive. Pur contenendo notizie e dichiarazioni sul possesso dei requisiti, essi sono inseriti nella più ampia dichiarazione di partecipazione alla procedura di gara, che non si limita a comunicare requisiti ma mira a ottenere un provvedimento amministrativo, cioè l’ammissione alla procedura stessa. Di conseguenza, non opera l’esenzione e l’istanza deve essere assoggettata a imposta di bollo ai sensi dell’art. 3 della tariffa.
Conclusioni operative
L’interpello chiarisce quindi che:
- i capitolati restano soggetti a bollo in misura fissa di 16 euro per foglio;
- il computo metrico estimativo resta soggetto a bollo in caso d’uso nella misura di 1 euro per foglio o esemplare;
- le offerte economiche non accettate nel MEPAB non scontano bollo;
- il documento riepilogativo automatico della piattaforma telematica non è autonomamente imponibile;
- le istanze di partecipazione alle procedure non beneficiano dell’esenzione prevista per le dichiarazioni sostitutive e restano soggette a bollo.
Nel complesso, l’Agenzia conferma un approccio sostanzialistico: rileva la funzione giuridica del documento, non solo la sua collocazione formale nella procedura di gara.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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