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Interpello

Risposta n. 37 del 12/10/2018

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’istante sostiene che la residenza anagrafica abbia solo valore probatorio e non costitutivo del diritto, e che la convivenza possa essere provata con documenti o autocertificazione; ritiene inoltre che il diritto di abitazione debba essere inserito in successione per evitare un ulteriore adempimento e un aggravio fiscale.

Diritto di abitazione del convivente superstite e prova della convivenza

Il quesito

Si chiede se, ai fini del riconoscimento del diritto di abitazione del convivente more uxorio superstite ex art. 1, comma 42, L. 76/2016, sia necessaria la residenza anagrafica nella casa del de cuius oppure se la convivenza possa essere provata in altro modo; si chiede inoltre se il convivente superstite possa essere indicato nella dichiarazione di successione come titolare del diritto di abitazione.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia ritiene che lo status di convivente possa essere provato anche mediante autocertificazione ex art. 47 DPR 445/2000, pur in assenza di residenza anagrafica presso il de cuius; tuttavia esclude che il diritto di abitazione ex art. 1, comma 42, L. 76/2016 debba essere indicato nella dichiarazione di successione, perché si tratta di un diritto personale di godimento attribuito al convivente superstite e non di un diritto spettante a un erede o legatario.

Convivente superstite e diritto di abitazione nella successione

L’interpello riguarda la posizione del convivente more uxorio superstite in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza. Il punto centrale è duplice: da un lato, la prova della stabile convivenza in assenza di residenza anagrafica nella casa del de cuius; dall’altro, la possibilità di inserire nella dichiarazione di successione il diritto di abitazione riconosciuto al convivente superstite dall’art. 1, comma 42, della legge n. 76/2016.

Fattispecie rappresentata dal contribuente

L’istante è erede, insieme alla sorella, del fratello deceduto senza testamento. Il defunto non aveva figli e conviveva dal 2008 con la compagna nell’abitazione di Bologna a lui intestata in via esclusiva. La convivente aveva la residenza anagrafica in un comune vicino, ma la residenza effettiva, secondo quanto riferito, era presso il convivente in modo continuativo dal 2008.

Quesito posto all’Agenzia

Il contribuente chiede:

  • se, per il riconoscimento del diritto di abitazione in favore del convivente superstite, sia indispensabile la residenza anagrafica nella casa del de cuius;
  • se la coabitazione possa essere dimostrata con altri mezzi di prova;
  • se il convivente superstite possa essere inserito nella dichiarazione di successione come titolare del diritto di abitazione, anche in assenza di residenza anagrafica al momento dell’apertura della successione.

Soluzione interpretativa prospettata dall’istante

L’istante ritiene che il requisito della residenza anagrafica abbia valore solo probatorio e non costitutivo del diritto. A sostegno richiama una pronuncia del Tribunale di Milano del 31 maggio 2016, secondo cui la convivenza avrebbe natura fattuale e la dichiarazione anagrafica costituirebbe uno strumento privilegiato di prova, non un elemento costitutivo.

Secondo il contribuente, la convivenza potrebbe essere provata:

  • con bollette delle utenze intestate alla convivente e recapitate nell’abitazione del de cuius;
  • in mancanza, con dichiarazione degli eredi in forma di scrittura privata autenticata, contenente il riconoscimento della convivenza ultraquinquennale.

L’istante ritiene inoltre che l’inclusione del diritto di abitazione in dichiarazione di successione consentirebbe un risparmio fiscale per gli eredi e eviterebbe una doppia trascrizione nei registri immobiliari.

Normativa e prassi richiamate

L’Agenzia richiama l’art. 1 della legge n. 76/2016:

  • il comma 37, ai fini dell’accertamento della stabile convivenza, fa riferimento alla dichiarazione anagrafica prevista dal DPR n. 223/1989;
  • il comma 42 attribuisce al convivente di fatto superstite il diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per due anni o per un periodo pari alla durata della convivenza se superiore a due anni, e comunque non oltre cinque anni.

Viene richiamata anche la circolare n. 7/2018, che ha precisato che, ai fini dell’accertamento della stabile convivenza, il relativo status può risultare dai registri anagrafici oppure essere oggetto di autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000.

Sul piano giurisprudenziale, l’Agenzia cita la sentenza della Cassazione n. 10377 del 27 aprile 2017, che qualifica la convivenza more uxorio come formazione sociale idonea a fondare una detenzione qualificata dell’abitazione e a tutelare il convivente contro lo spoglio.

Valutazione dell’Agenzia sulla prova della convivenza

L’Agenzia afferma che, nel caso esaminato, lo status di convivente può essere riconosciuto anche sulla base di un’autocertificazione resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, pur in assenza di iscrizione nei registri anagrafici e pur non risultando la residenza anagrafica della convivente nella casa del de cuius.

Ne consegue che la mancanza della residenza anagrafica non impedisce, di per sé, il riconoscimento della convivenza, purché questa sia dimostrata con gli strumenti ammessi dalla disciplina richiamata.

Valutazione dell’Agenzia sul diritto di abitazione

Quanto al diritto di abitazione, l’Agenzia osserva che il comma 42 dell’art. 1 della legge n. 76/2016 tutela il convivente superstite garantendogli la possibilità di continuare ad abitare nella casa comune per il tempo previsto dalla norma, così da proteggerlo dalle pretese restitutorie dei successori del defunto e consentirgli di reperire una diversa sistemazione abitativa.

Nel caso concreto, tuttavia, il convivente non assume la qualifica di legatario dell’immobile, poiché manca una disposizione testamentaria che lo istituisca tale ai sensi dell’art. 588 c.c.

Per questa ragione, l’Agenzia esclude che il diritto di abitazione ex art. 1, comma 42, L. 76/2016 debba essere indicato nella dichiarazione di successione: si tratta infatti di un diritto personale di godimento attribuito a un soggetto che non è erede né legatario.

Conclusioni operative

In sintesi, l’interpello porta a due conclusioni operative distinte:

  • la convivenza può essere provata anche senza residenza anagrafica nella casa del de cuius, mediante autocertificazione ai sensi dell’art. 47 DPR n. 445/2000;
  • il diritto di abitazione del convivente superstite non deve essere inserito nella dichiarazione di successione, perché non si tratta di un diritto spettante a un erede o legatario, ma di un diritto personale di godimento riconosciuto direttamente dalla legge.

L’istanza viene quindi disattesa nella parte in cui propone l’inserimento del diritto di abitazione nella successione e l’effetto di una diversa gestione fiscale e catastale conseguente.

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