Risposta n. 31 del 11/10/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl contribuente ritiene di poter integrare la SCIA con l’asseverazione del direttore dei lavori e fruire del Sisma bonus per le spese sostenute successivamente al deposito dell’asseverazione.
Sisma bonus e asseverazione tardiva per intervento di demolizione e ricostruzione
Il quesito
Il contribuente chiede se, per una SCIA depositata nel 2017 senza asseverazione sul miglioramento sismico, possa integrare tardivamente il titolo edilizio con l’asseverazione del progettista e accedere al Sisma bonus per le spese sostenute dopo il deposito.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia riconosce che gli interventi di demolizione e ricostruzione possono rientrare nel Sisma bonus solo se qualificati come ristrutturazione edilizia e non come nuova costruzione, ma afferma che l’asseverazione deve essere contestuale alla SCIA secondo il DM 58/2017; un’asseverazione tardiva non consente l’accesso ai benefici fiscali.
Sisma bonus e asseverazione tardiva per demolizione e ricostruzione
L’interpello riguarda la possibilità di accedere al c.d. "Sisma bonus" in presenza di un intervento di demolizione e ricostruzione avviato con SCIA nel 2017, ma senza la contestuale asseverazione del progettista richiesta dalla normativa tecnica di riferimento. Il tema centrale è se tale documentazione possa essere integrata successivamente, alla luce di un successivo orientamento dell’Agenzia che ha ampliato l’ambito degli interventi agevolabili.
Fattispecie rappresentata dal contribuente
ALFA riferisce di avere depositato nell’agosto 2017 una SCIA, poi integrata nel dicembre 2017, per la demolizione di un edificio murario con gravi carenze statiche e la ricostruzione di un nuovo edificio abitativo in legno, con medesimo perimetro e medesima volumetria, in via indicata nell’istanza. Alla data di presentazione dell’interpello risulta eseguita soltanto la platea di fondazione.
Secondo quanto esposto, alla SCIA non era stata allegata alcuna asseverazione relativa al miglioramento della classe di rischio sismico, perché all’epoca l’intervento, in base alla prassi vigente, non era considerato agevolabile ai fini del Sisma bonus. L’autorità amministrativa locale avrebbe comunque espresso parere favorevole circa la possibilità di acquisire tardivamente tale asseverazione.
Quesito posto all’Agenzia
Il contribuente chiede se, alla luce della risoluzione n. 34/E del 27 aprile 2018, che ha riconosciuto l’agevolabilità degli interventi di demolizione e ricostruzione se qualificabili come ristrutturazione edilizia, possa integrare la SCIA già presentata con l’asseverazione prevista dalla normativa e, quindi, fruire della detrazione per le spese sostenute dopo il deposito dell’asseverazione.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
ALFA ritiene di poter integrare la SCIA con l’asseverazione redatta dal direttore dei lavori e di poter conseguentemente accedere al Sisma bonus per le spese sostenute successivamente al deposito dell’asseverazione stessa.
Normativa e prassi richiamate
L’Agenzia richiama innanzitutto l’art. 16-bis, comma 1, lettera i), del TUIR, che prevede la detrazione del 36% per le spese relative a opere di messa in sicurezza statica delle parti strutturali, entro il limite di 48.000 euro, precisando che per tali interventi la misura è stata poi elevata al 50% fino al 31 dicembre 2018, con limite di spesa di 96.000 euro.
Richiama inoltre l’art. 1, comma 2, lettera c), n. 2, della legge n. 232 del 2016, che ha sostituito il comma 1-bis dell’art. 16 del DL n. 63 del 2013, prevedendo per il periodo 1° gennaio 2017 - 31 dicembre 2021, per gli interventi antisismici nelle zone sismiche 1, 2 e 3 con procedura autorizzatoria iniziata dopo il 1° gennaio 2017, la detrazione del 50% ripartita in cinque quote annuali e fino a 96.000 euro per unità immobiliare.
In caso di riduzione del rischio sismico di una classe, la detrazione sale al 70%; in caso di riduzione di due classi, all’80%, ai sensi dell’art. 16, comma 1-quater, del DL n. 63 del 2013.
L’Agenzia richiama anche la circolare n. 29/E del 18 settembre 2013, per cui la disciplina generale di riferimento è l’art. 16-bis del TUIR, mentre le misure agevolative specifiche sono contenute nel DL n. 63 del 2013.
Valutazione dell’Agenzia sulla qualificazione dell’intervento
L’Amministrazione osserva che, per gli interventi di demolizione e ricostruzione, la loro qualificazione edilizia spetta in ultima analisi al Comune o all’ente territoriale competente. Ai fini dell’agevolazione è necessario che dal titolo amministrativo risulti che l’opera costituisce un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera d), del DPR n. 380 del 2001, e non un intervento di nuova costruzione, ai sensi della lettera e) del medesimo articolo.
Richiama poi la risoluzione n. 34/E del 2018, con cui è stato chiarito che gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici adibiti ad abitazioni private o ad attività produttive possono essere ammessi alla detrazione, purché rispettino tutte le condizioni normative e si configurino come ristrutturazione edilizia.
Asseverazione e tempistica richiesta dal DM 58/2017
L’aspetto decisivo del parere riguarda però la tempistica dell’asseverazione. L’Agenzia richiama il DM 28 febbraio 2017, n. 58, come modificato dal DM 7 marzo 2017, n. 65, che disciplina le linee guida per la classificazione del rischio sismico e le modalità di attestazione da parte dei professionisti abilitati.
In particolare, l’art. 3 del DM 58/2017 prevede che:
- il progettista asseveri la classe di rischio dell’edificio prima dei lavori e quella conseguibile dopo l’intervento;
- il progetto degli interventi, contenente tale asseverazione, sia allegato alla SCIA da presentare allo sportello unico competente;
- il direttore dei lavori e il collaudatore statico attestino, all’ultimazione dei lavori e del collaudo, la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato;
- l’asseverazione e le attestazioni siano depositate presso lo sportello unico e consegnate in copia al committente per ottenere i benefici fiscali del Sisma bonus.
L’Agenzia evidenzia quindi che la normativa richiede la contestuale allegazione dell’asseverazione alla SCIA e il relativo deposito presso lo sportello unico, quale presupposto per l’accesso alle agevolazioni.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Secondo l’Agenzia, nel caso esaminato l’asseverazione presentata tardivamente non è conforme alle disposizioni del DM 58/2017. Di conseguenza, non può consentire l’ottenimento dei benefici fiscali di cui all’art. 16, comma 1-quater, del DL n. 63 del 2013.
In sostanza, pur riconoscendo che gli interventi di demolizione e ricostruzione possono, in astratto, rientrare tra quelli agevolabili se qualificati come ristrutturazione edilizia, l’Agenzia esclude la fruizione del Sisma bonus quando l’asseverazione non sia stata allegata tempestivamente al titolo edilizio e depositata secondo le modalità previste.
Conclusioni operative
L’interpello chiarisce che:
- la mera possibilità urbanistico-edilizia di qualificare l’intervento come ristrutturazione non basta, da sola, per accedere al beneficio;
- è necessario che il titolo amministrativo attesti la natura di ristrutturazione edilizia e non di nuova costruzione;
- l’asseverazione del progettista deve essere presentata contestualmente alla SCIA, come richiesto dal DM n. 58 del 2017;
- l’asseverazione tardiva non è idonea a far sorgere il diritto alla detrazione.
Pertanto, nel caso concreto, la risposta dell’Agenzia è negativa.
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