Risposta n. 32 del 11/10/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl contribuente ritiene di averne diritto perché cittadino UE in possesso di laurea e con attività lavorativa continuativa all'estero per più di 24 mesi, quindi rientrante nel comma 2 dell'art. 16 e nel decreto attuativo del 26 maggio 2016.
Regime speciale per lavoratori impatriati ex art. 16 D.Lgs. 147/2015 per cittadino italiano rientrato dall'estero
Il quesito
Il contribuente chiede se, dopo aver lavorato in Italia nel 2010-2011, aver svolto attività di lavoro dipendente all'estero dal gennaio 2012 al maggio 2018 ed essere rientrato in Italia nel giugno 2018 con iscrizione all'anagrafe del Comune e assunzione a tempo indeterminato, possa accedere al regime speciale per lavoratori impatriati.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia ritiene che, in presenza di laurea e di un periodo di attività lavorativa all'estero continuativa per almeno 24 mesi, nonché del trasferimento della residenza fiscale in Italia e dell'assenza di residenza fiscale italiana nei due periodi d'imposta precedenti, il contribuente possa accedere al regime impatriati per l'anno del rientro e per i quattro successivi, se l'attività è svolta prevalentemente in Italia.
Regime speciale per lavoratori impatriati e rientro in Italia di un lavoratore con esperienza estera
L'interpello riguarda l'applicazione del regime speciale per lavoratori impatriati previsto dall'art. 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, a favore di un cittadino italiano rientrato in Italia dopo un periodo pluriennale di lavoro dipendente all'estero. Il chiarimento richiesto concerne la possibilità di fruire dell'agevolazione a seguito del trasferimento della residenza fiscale in Italia nel 2018.
Fattispecie rappresentata dal contribuente
Il contribuente, identificato come ALFA, dichiara di aver svolto attività di lavoro dipendente in Italia negli anni 2010 e 2011. Successivamente, dal gennaio 2012 al maggio 2018, ha lavorato come dipendente in Inghilterra e nei Paesi Bassi, risultando iscritto all'AIRE.
Nel giugno 2018 è rientrato in Italia, è stato assunto dall'11 giugno 2018 da BETA con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e si è iscritto all'Anagrafe della popolazione residente del Comune di residenza.
Quesito posto all'Agenzia delle Entrate
Il contribuente chiede conferma circa la possibilità di accedere al regime speciale per lavoratori impatriati ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015, alla luce della sua esperienza lavorativa estera e del successivo rientro in Italia.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Secondo il contribuente, i requisiti per l'agevolazione sarebbero soddisfatti poiché egli rientrerebbe tra i lavoratori in possesso di laurea contemplati dall'art. 16, comma 2, del D.Lgs. n. 147/2015.
Normativa e prassi richiamate
L'Agenzia ricorda che l'art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015 ha introdotto il regime speciale per lavoratori impatriati con la finalità di incentivare il trasferimento in Italia di lavoratori altamente qualificati e specializzati e di favorire lo sviluppo tecnologico, scientifico e culturale del Paese.
In presenza dei requisiti previsti dal comma 1 o dal comma 2 dell'art. 16, i redditi di lavoro dipendente e autonomo prodotti in Italia concorrono al reddito complessivo nella misura del 50 per cento per un quinquennio, decorrente dal periodo d'imposta in cui il lavoratore trasferisce la residenza fiscale in Italia ai sensi dell'art. 2 del TUIR e per i quattro periodi d'imposta successivi.
Per i soggetti del comma 2, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 maggio 2016, attuativo della norma, individua i destinatari del beneficio fiscale. In particolare, l'art. 1, comma 2, del decreto prevede che possono accedere al regime i cittadini dell'Unione europea che:
- siano in possesso di un titolo di laurea e abbiano svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più;
- oppure abbiano svolto continuativamente un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.
L'Agenzia richiama inoltre l'art. 2 del TUIR in tema di residenza fiscale, precisando che sono residenti in Italia le persone fisiche che, per almeno 183 giorni (o 184 in caso di anno bisestile), risultano iscritte nelle anagrafi della popolazione residente oppure hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile; tali condizioni sono alternative.
Viene altresì richiamata la risoluzione n. 51/E del 7 luglio 2018, nella quale è stato chiarito che, per i soggetti di cui al comma 2, il periodo minimo di residenza all'estero sufficiente a integrare il requisito della non residenza in Italia è pari ad almeno due periodi d'imposta, tenuto conto che il comma 2 richiede comunque un periodo minimo di lavoro all'estero di due anni.
Per accedere all'agevolazione, il soggetto deve inoltre trasferire la residenza in Italia ai sensi dell'art. 2 del TUIR e impegnarsi a permanervi per almeno due anni. Per i due periodi d'imposta antecedenti quello di applicazione del regime, non deve essere stato iscritto nelle anagrafi della popolazione residente né aver avuto nel territorio dello Stato il centro principale dei propri affari e interessi o la dimora abituale.
Parere dell'Agenzia delle Entrate
Con riferimento al caso concreto, l'Agenzia osserva che ALFA è cittadino italiano in possesso di titolo di laurea, iscritto all'AIRE negli anni in cui ha svolto attività di lavoro dipendente all'estero e, presupponendo che in tali periodi non sia stato fiscalmente residente in Italia ai sensi dell'art. 2 del TUIR, sembrerebbe integrare i requisiti richiesti dall'art. 16, comma 2, del D.Lgs. n. 147/2015.
Di conseguenza, al verificarsi di tali presupposti, il contribuente può beneficiare del regime agevolato a partire dall'anno in cui acquista la residenza fiscale nel territorio dello Stato e per i quattro periodi d'imposta successivi, a condizione che l'attività lavorativa sia svolta in via prevalente in Italia.
Conclusioni operative
L'interpello conferma che, per i soggetti rientranti nel comma 2 dell'art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015, la verifica centrale riguarda la combinazione tra:
- possesso del titolo di laurea;
- attività lavorativa o di studio svolta continuativamente all'estero per almeno 24 mesi;
- assenza di residenza fiscale in Italia nei due periodi d'imposta precedenti;
- trasferimento della residenza fiscale in Italia e permanenza per almeno due anni.
Nel caso esaminato, l'Agenzia ammette il contribuente al regime impatriati se tali condizioni risultano effettivamente soddisfatte, con applicazione dell'agevolazione per cinque anni complessivi, a decorrere dal periodo d'imposta del rientro.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Interpello · 11 ott 2018Risposta n. 31 del 11/10/2018
- Interpello · 11 ott 2018Risposta n. 33 del 11/10/2018
- Interpello · 11 ott 2018Risposta n. 34 del 11/10/2018
- Interpello · 12 ott 2018Risposta n. 37 del 12/10/2018
- Interpello · 12 ott 2018Risposta n. 36 del 12/10/2018
- Interpello · 12 ott 2018Risposta n. 35 del 12/10/2018
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →